Cassazione Civile, Ordinanza n. 24931/2022 del 18/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2003, fondato sull’applicazione degli studi di settore e sulla rideterminazione di maggiori ricavi per euro 288.661,00. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo del 40% il maggior reddito accertato in considerazione di elementi allegati dalla società, tra cui la peculiarità del settore edilizio, l’alta incidenza dei ricavi da appalti pubblici e l’applicazione di uno studio di settore revisionato. In appello principale l’Ufficio ha ottenuto la riforma favorevole della decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello incidentale della contribuente; (2) violazione delle norme sugli accertamenti standardizzati e degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provato lo scostamento dei ricavi dai parametri degli studi di settore senza considerare adeguatamente gli elementi difensivi della società. Nelle more la società ha anche dedotto di essere stata dichiarata fallita e ha chiesto l’interruzione del giudizio, richiesta respinta dalla Corte perché il giudizio di cassazione non è soggetto alle ordinarie cause interruttive.
La decisione
La Corte ha escluso la possibilità di interruzione del giudizio di cassazione per il sopravvenuto fallimento della ricorrente. Ha poi dichiarato il primo motivo infondato/inammissibile nella parte relativa al vizio motivazionale, perché non più proponibile per la data della sentenza impugnata, e comunque infondato quanto all’omessa pronuncia, poiché l’accoglimento dell’appello principale dell’Ufficio implicava il rigetto dell’appello incidentale della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte riferita all’art. 360, n. 5, c.p.c., per difetto di specifica indicazione del fatto storico omesso e per mancato rispetto dell’autosufficienza, e per il resto infondato: la CTR ha correttamente applicato il principio per cui gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici che si consolidano all’esito del contraddittorio e ha svolto un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, valorizzando sia il contraddittorio preventivo sia la valutazione delle circostanze addotte dalla contribuente, ritenute insufficienti a superare il forte scostamento rilevato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché l’accoglimento dell’appello principale rendeva implicitamente rigettato l’appello incidentale.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
il vizio motivazionale ex n. 5 non era più deducibile per sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012; la censura va ricondotta, per la parte residua, al vizio di omessa pronuncia o a un error in procedendo.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
ha ristretto il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impongono l’indicazione specifica e la produzione degli atti su cui si fonda il motivo, a pena di inammissibilità.
art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993
richiamato quale base normativa degli studi di settore e dell’accertamento standardizzato.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
consente l’accertamento standardizzato mediante studi di settore, da corroborare con il contraddittorio e con la valutazione concreta del caso.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
base dell’accertamento induttivo/analitico-presuntivo fondato su parametri e studi di settore.
la doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inidonea a scalfire un apprezzamento di fatto del giudice di merito.
l’onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione derivante dagli studi di settore grava sul contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’accertamento tributario fondato sugli studi di settore integra una presunzione semplice che diviene idonea a sorreggere la pretesa solo all’esito del contraddittorio con il contribuente; l’Ufficio deve dare conto dell’applicabilità concreta dello standard al caso esaminato.
- Il contribuente può contrastare l’accertamento con prova contraria ampia, anche presuntiva, ma deve allegare e provare specificamente le circostanze concrete che giustificano lo scostamento o l’esclusione dall’area degli standard.
- In sede di legittimità non è censurabile la mera rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito quando la decisione abbia esaminato le contestazioni e le abbia ritenute insufficienti; occorre indicare un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando l’accoglimento del gravame principale comporta logicamente il rigetto del gravame incidentale incompatibile con la nuova decisione.
- Nel giudizio di cassazione non operano le ordinarie cause di interruzione del processo per eventi sopravvenuti delle parti, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio.
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