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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24931/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEG, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2003, fondato sull’applicazione degli studi di settore e sulla rideterminazione di maggiori ricavi per euro 288.661,00. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo del 40% il maggior reddito accertato in considerazione di elementi allegati dalla società, tra cui la peculiarità del settore edilizio, l’alta incidenza dei ricavi da appalti pubblici e l’applicazione di uno studio di settore revisionato. In appello principale l’Ufficio ha ottenuto la riforma favorevole della decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia della CTR sui motivi di appello incidentale della contribuente; (2) violazione delle norme sugli accertamenti standardizzati e degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provato lo scostamento dei ricavi dai parametri degli studi di settore senza considerare adeguatamente gli elementi difensivi della società. Nelle more la società ha anche dedotto di essere stata dichiarata fallita e ha chiesto l’interruzione del giudizio, richiesta respinta dalla Corte perché il giudizio di cassazione non è soggetto alle ordinarie cause interruttive.

La decisione

La Corte ha escluso la possibilità di interruzione del giudizio di cassazione per il sopravvenuto fallimento della ricorrente. Ha poi dichiarato il primo motivo infondato/inammissibile nella parte relativa al vizio motivazionale, perché non più proponibile per la data della sentenza impugnata, e comunque infondato quanto all’omessa pronuncia, poiché l’accoglimento dell’appello principale dell’Ufficio implicava il rigetto dell’appello incidentale della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte riferita all’art. 360, n. 5, c.p.c., per difetto di specifica indicazione del fatto storico omesso e per mancato rispetto dell’autosufficienza, e per il resto infondato: la CTR ha correttamente applicato il principio per cui gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici che si consolidano all’esito del contraddittorio e ha svolto un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, valorizzando sia il contraddittorio preventivo sia la valutazione delle circostanze addotte dalla contribuente, ritenute insufficienti a superare il forte scostamento rilevato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’accertamento tributario fondato sugli studi di settore integra una presunzione semplice che diviene idonea a sorreggere la pretesa solo all’esito del contraddittorio con il contribuente; l’Ufficio deve dare conto dell’applicabilità concreta dello standard al caso esaminato.
  • Il contribuente può contrastare l’accertamento con prova contraria ampia, anche presuntiva, ma deve allegare e provare specificamente le circostanze concrete che giustificano lo scostamento o l’esclusione dall’area degli standard.
  • In sede di legittimità non è censurabile la mera rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito quando la decisione abbia esaminato le contestazioni e le abbia ritenute insufficienti; occorre indicare un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice.
  • La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando l’accoglimento del gravame principale comporta logicamente il rigetto del gravame incidentale incompatibile con la nuova decisione.
  • Nel giudizio di cassazione non operano le ordinarie cause di interruzione del processo per eventi sopravvenuti delle parti, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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