Cassazione Civile, Ordinanza n. 24903/2022 del 18/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione emessa da un ente provinciale nei confronti di un soggetto sanzionato per avere asportato circa 2.300 metri cubi di materiale roccioso da una cava, in difformità rispetto a quanto autorizzato. L'opposizione all'ordinanza era stata rigettata in primo grado; in appello, la corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile perché tardiva, rilevando che, nel regime applicabile ai giudizi instaurati prima del d.lgs. 150/2011, l'appello doveva essere proposto con citazione e che, essendo stato erroneamente introdotto con ricorso, la sanatoria presupponeva non solo il deposito ma anche la notificazione entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 6 CEDU, assumendo errore scusabile sul rito e chiedendo rimessione in termini perché il ricorso era stato depositato tempestivamente ma notificato oltre il termine a causa del tempo occorso per la fissazione dell'udienza; 2) nullità per ultra petizione, per avere il primo giudice accertato d'ufficio un danno ambientale non contestato; 3) erronea qualificazione dell'illecito come permanente; 4) violazione delle norme sulla prova, per aver il giudice di merito affidato al consulente tecnico attività di ricerca della prova; 5) erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza dell'amministrazione dalla potestà sanzionatoria per tardiva contestazione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'orientamento applicato dalla corte d'appello: nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione instaurati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, l'appello erroneamente proposto con ricorso anziché con citazione è sanabile solo se, entro il termine di impugnazione, il ricorso è non solo depositato ma anche notificato alla controparte. È stata esclusa la rimessione in termini, sia perché non richiesta nei termini risultanti dagli atti, sia perché l'errore sulla forma dell'atto di appello non integra causa non imputabile. La Corte ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alle Sezioni Unite n. 758/2022, riferite ai procedimenti semplificati disciplinati dal d.lgs. 150/2011 e non applicabili a una controversia pendente alla data di entrata in vigore del decreto. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché attinenti a questioni trattate nella sentenza di primo grado e non alla ratio decidendi della decisione impugnata, che era esclusivamente processuale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, L. Regione Veneto n. 44/1982
Norma violata secondo l'ordinanza-ingiunzione, posta a base della sanzione per l'asportazione di materiale roccioso in difformità dall'autorizzazione.
Termine finale di impugnazione rispetto al quale deve essere verificata, nei casi considerati, anche la notificazione dell'appello erroneamente proposto con ricorso.
Disciplina applicabile ai giudizi instaurati prima del d.lgs. 150/2011, richiamata per affermare la necessità dell'atto di citazione quale forma dell'appello.
Richiamato come base del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione cui si riferisce la regola processuale sull'appello.
Non applicabile al caso perché il giudizio era già pendente alla data della sua entrata in vigore; le sue norme valgono solo per i procedimenti instaurati successivamente.
Disposizione transitoria che conferma l'applicazione della disciplina previgente alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura processuale sull'inammissibilità dell'appello.
Invocato per sostenere la rimessione in termini per errore scusabile o causa non imputabile.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla sanatoria delle nullità processuali.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti a sostegno della tutela del giusto processo e dell'errore scusabile.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta nullità della sentenza per ultra petizione.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la qualificazione dell'illecito in materia sanzionatoria.
Richiamato nel quarto motivo in tema di acquisizione/prova nell'istruttoria del procedimento sanzionatorio.
art. 7 CEDU
Invocato nel quarto motivo insieme alle norme interne sulla prova, senza incidenza sulla decisione finale.
Richiamato nel quinto motivo per sostenere la decadenza dell'amministrazione dalla potestà sanzionatoria per tardiva contestazione.
Richiamato nel quinto motivo insieme all'art. 14 L. 689/1981 in tema di decadenza della pretesa sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione instaurati prima del d.lgs. 150/2011, l'appello proposto con ricorso anziché con citazione può essere sanato solo se il ricorso sia non solo depositato ma anche notificato alla controparte entro il termine di impugnazione.
- Il mero deposito tempestivo dell'atto di appello non basta a impedire la decadenza quando la forma dell'impugnazione è errata e la notificazione interviene oltre il termine, perché la sanatoria richiede la perfezione di tutti gli elementi necessari nei limiti temporali previsti.
- L'errore sulla forma dell'atto di appello non integra di regola una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini, salvo presupposti diversi e specificamente allegati.
- Le questioni attinenti al merito della decisione di primo grado sono inammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata si fonda esclusivamente su una ratio processuale, autonoma e assorbente.
- Le disposizioni transitorie del d.lgs. 150/2011 impongono di applicare la disciplina previgente alle controversie già pendenti alla data della sua entrata in vigore, escludendo l'estensione retroattiva delle regole processuali sopravvenute.
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