Cassazione Civile, Ordinanza n. 24902/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
Un imprenditore agricolo, sanzionato con due ordinanze-ingiunzione per asserita violazione di prescrizioni sullo smaltimento dei reflui zootecnici provenienti da un allevamento di suini, aveva impugnato le sanzioni davanti al giudice ordinario. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 27 del regolamento regionale piemontese richiamato nella vicenda, sostenendo che le condotte contestate non integrassero la violazione accertata; dall'altro la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, illogica e contraddittoria ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata solo apparente: la Corte territoriale aveva formulato argomentazioni apodittiche e non aveva spiegato in modo percepibile il percorso logico-giuridico seguito, né aveva confrontato il tenore delle norme richiamate con le condotte addebitate. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, L.R. n. 3/2009
violazione contestata nelle ordinanze-ingiunzione
norma regionale alla base della sanzione amministrativa per la mancata osservanza delle prescrizioni sullo smaltimento dei reflui zootecnici
art. 8, comma 1, L.R. n. 3/2009
prevede il potere dell'autorità di diffidare l'operatore al rispetto della normativa e di impartire prescrizioni specifiche
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione dell’art. 360, n.3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Violazione dell’art. 360, n.5, c.p.c.
consente il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione nei limiti rilevanti dedotti dal ricorrente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiede la motivazione della sentenza; la sua mancanza o apparenza determina nullità
artt. 13, 14 e 27 del Regolamento della Regione Piemonte del 29.10.7
richiamati nei motivi di ricorso
disciplinano le prescrizioni ritenute violate nella gestione dei reflui zootecnici
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di percepire il fondamento della decisione e si riduce ad affermazioni apodittiche o stereotipate, tali da non rendere controllabile il ragionamento decisorio.
- Il giudice di merito deve confrontare espressamente il contenuto delle norme applicate con i fatti accertati e spiegare la sussunzione della condotta concreta nella previsione normativa; in mancanza, la decisione è nulla per difetto di motivazione.
- Quando il motivo di ricorso per cassazione denuncia validamente una nullità della sentenza per motivazione apparente, tale censura va esaminata con priorità e, se accolta, assorbe gli ulteriori motivi relativi al merito della violazione di legge.
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