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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24901/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per avere eseguito interventi di trasformazione di bosco, mediante diboscamento finalizzato alla realizzazione di un sedime carreggiabile, su una superficie di circa 650 mq senza la prescritta autorizzazione, in violazione della disciplina regionale lombarda. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione. In Cassazione il ricorrente proponeva 11 motivi: 1) eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 689/1981 sostenendo che l’illecito fosse istantaneo e non permanente; 2) deduceva violazione del principio di legalità per l’applicazione della disciplina regionale del 2008 invece di quella anteriore; 3) contestava la necessità di una distinta autorizzazione provinciale, sostenendo che l’attività fosse legittimata dal Comune e che l’istanza dovesse essere trasmessa dall’ente comunale; 4) sosteneva l’erroneità dell’addebito nei suoi confronti perché, al momento iniziale della condotta, la società non era ancora quella odierna e perché egli non avrebbe materialmente eseguito i lavori; 5) lamentava la mancata considerazione delle spese sostenute per la ripiantumazione ai fini della quantificazione della sanzione; 6) denunciava omessa pronuncia sulla mancata notifica dell’ordinanza alla coobbligata in solido; 7) deduceva violazione del diritto al contraddittorio per mancata audizione in sede amministrativa; 8) contestava la qualificazione della trasformazione come irreversibile, sostenendo che fosse provvisoria e seguita da ripristino vegetazionale; 9) e 10) censurava rispettivamente la qualificazione dell’area come bosco e la misurazione della superficie disboscata; 11) lamentava il mancato espletamento di prove testimoniali e di una c.t.u. La Suprema Corte ha esaminato i motivi rilevando, tra l’altro, che la trasformazione abusiva di area boschiva integra illecito amministrativo permanente sino alla cessazione della situazione antigiuridica; che la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza; che la responsabilità amministrativa è personale ma, nel caso concreto, permaneva il potere del ricorrente, quale legale rappresentante, di far cessare l’illecito al momento dell’accertamento; che le spese di ripiantumazione hanno natura ripristinatoria e non incidono sulla sanzione; che la mancata notifica al coobbligato solidale non vizia il provvedimento nei confronti dell’obbligato principale; che la mancata audizione amministrativa non determina nullità se le difese possono essere svolte in giudizio; che le doglianze sulla irreversibilità, sulla qualificazione del bosco e sulla misurazione dell’area attingono al merito e, per lo più, non sono scrutinabili in cassazione; e che il motivo sulle prove era inammissibile per difetto di una censura riconducibile ai motivi tipici dell’art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, valorizzando in particolare la natura permanente dell’illecito di trasformazione non autorizzata del bosco, la perdurante riferibilità della condotta al ricorrente al momento dell’accertamento e la correttezza della quantificazione sanzionatoria nei limiti di legge. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 l. 689/1981

    Per gli illeciti amministrativi permanenti il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, non dal solo momento iniziale della condotta.

  • art. 1 l. 689/1981

    La censura sul principio di legalità è stata respinta perché l’assunto del ricorrente non confrontava correttamente il regime sanzionatorio applicato e non spiegava perché dovesse applicarsi una disciplina ancora anteriore.

  • art. 4 l. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere la liceità della condotta in presenza di un’autorizzazione comunale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile/infondata nei fatti.

  • art. 6 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il Comune avrebbe dovuto trasmettere l’istanza alla Provincia; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su circostanze di fatto non desumibili dalla sentenza impugnata.

  • art. 35 L.R. Lombardia n. 31/2008

    Richiamato per la disciplina delle autorizzazioni in materia forestale nel procedimento sanzionatorio.

  • art. 7 R.R. Lombardia n. 5/2007

    Richiamato per la disciplina regionale applicabile agli interventi su area boscata.

  • art. 3 l. 689/1981

    La responsabilità per l’illecito amministrativo è personale e riferita alla persona fisica cui è imputabile l’azione materiale o l’omissione.

  • art. 11 l. 689/1981

    La quantificazione della sanzione nei limiti edittali è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di determinazione; non sono invece scrutinabili mere contestazioni di fatto.

  • art. 18, secondo comma, l. 689/1981

    La mancata audizione amministrativa dell’interessato che l’abbia richiesta non comporta nullità del provvedimento, potendo le difese essere svolte in sede giurisdizionale.

  • art. 43 L.R. Lombardia n. 31/2008

    La trasformazione non autorizzata del bosco consiste in ogni intervento artificiale che elimini la vegetazione esistente o modifichi il suolo forestale per un uso diverso da quello forestale; la Corte esclude che la norma richieda la definitività della trasformazione.

  • art. 61 L.R. Lombardia n. 31/2008

    Richiamato insieme all’art. 43 nella censura sulla trasformazione irreversibile dell’area boschiva.

  • art. 29 R.R. n. 5/2007

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla natura provvisoria della trasformazione dell’area.

  • art. 42 L.R. Lombardia n. 31/2008

    Richiamato nel motivo con cui si contestava la qualificazione dell’area come bosco.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che alcune censure non erano ricondotte a una specifica ipotesi di ricorso per cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere la deducibilità, in cassazione, del vizio di omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado.

  • art. 892 c.c.

    Richiamato nel narrato del motivo relativo alla collocazione delle piante tagliate rispetto al confine, ma la relativa deduzione è stata reputata non scrutinabile in cassazione.

  • art. 894 c.c.

    Richiamato nel narrato del motivo relativo alla collocazione delle piante rispetto al confine, senza accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’illecito amministrativo consistente nella trasformazione non autorizzata di un’area boschiva ha natura permanente quando l’alterazione materiale o antigiuridica del bene perdura nel tempo; la prescrizione decorre solo dalla cessazione della permanenza, non dal primo atto di trasformazione.
  • In materia di sanzioni amministrative, la responsabilità è personale e richiede l’imputabilità della condotta al soggetto fisico, ma il legale rappresentante può rispondere se, al momento dell’accertamento, aveva il potere di far cessare la permanenza dell’illecito e la situazione antigiuridica era ancora in atto.
  • La quantificazione della sanzione entro il minimo e il massimo edittale è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di legge; non possono essere rivalutate in sede di legittimità le censure che presuppongono una diversa lettura dei fatti di merito.
  • La mancata audizione dell’interessato nel procedimento amministrativo sanzionatorio non determina nullità dell’ordinanza-ingiunzione se le difese possono essere compiutamente svolte nel successivo giudizio di opposizione, che ha ad oggetto il rapporto e non il solo atto.
  • La disciplina sulla trasformazione del bosco va interpretata secondo il dato testuale: non è necessario che la trasformazione sia definitiva o irreversibile, essendo sufficiente un intervento artificiale che elimini la vegetazione o modifichi il suolo forestale per un uso diverso da quello forestale.
  • Le doglianze che richiedono un nuovo accertamento di fatto, come la qualificazione dell’area, la misurazione della superficie o l’esistenza di specifiche circostanze materiali non risultanti dalla sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione se non si traducono in un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNullità

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