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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24899/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 per IRPEF, IVA e IRAP. Il giudice di merito ha ritenuto tardivo il ricorso introduttivo, perché l'atto impositivo risultava notificato il 4.04.2011 mediante consegna al portiere dello stabile di residenza del contribuente, con ulteriore raccomandata informativa consegnata il 5.04.2011; da tali date decorreva il termine di impugnazione, mentre il ricorso era stato proposto solo il 17.06.2011. In cassazione il contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, 2697 c.c. e 24 Cost., sostenendo che la notificazione fosse nulla perché dalla relata non risultavano le ricerche delle persone abilitate a ricevere l'atto e non era indicato il nominativo del portiere/consegnatario; da ciò avrebbe dovuto discendere la tempestività dell'impugnazione, non potendo farsi decorrere il termine se non dalla effettiva conoscenza dell'atto, da provare a carico dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo difettoso di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non ha riprodotto gli atti e i documenti necessari a verificare le concrete modalità della notifica e la dedotta questione già prospettata nei gradi di merito. Ha inoltre osservato che, secondo i principi richiamati, nella notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo posta non si applica la legge n. 890 del 1982, ma il servizio postale ordinario; in tale ipotesi, la consegna al portiere vale nella data dell'avviso di ricevimento senza necessità di raccomandata al destinatario. In ogni caso, la censura è stata considerata infondata anche perché il ricorrente stesso aveva riportato che la consegna era avvenuta al portiere in assenza del destinatario e delle persone abilitate, e perché la raccomandata informativa risultava comunque ricevuta da un incaricato al ritiro. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La disciplina della consegna al portiere è richiamata come parametro della validità della notificazione; la Corte evidenzia che, secondo il caso concreto e il tipo di notifica considerato, la censura non supera il vaglio di specificità e, comunque, la notificazione risulta idonea a far decorrere il termine.

  • art. 160 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente come norma sulla nullità della notificazione; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendola inammissibile e, comunque, non decisiva alla luce delle modalità concrete della notifica.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la tempestività del ricorso tributario in caso di notifica invalida dell'atto; la Corte non ravvisa i presupposti per superare la declaratoria di tardività.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per sostenere che la prova della effettiva conoscenza dell'atto incomba all'Amministrazione; la Corte non accede alla censura, perché il motivo è inammissibile e non adeguatamente autosufficiente.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato come parametro del diritto di difesa, ma la Corte non ne trae conseguenze favorevoli al ricorrente, stante l'inammissibilità del motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge; la Corte nega che il motivo sia ritualmente e specificamente formulato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la validità della notificazione deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve riportare gli atti e i documenti rilevanti e chiarire in che modo la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Quando l'ufficio finanziario procede a notificazione diretta dell'atto impositivo a mezzo posta, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina speciale della legge n. 890 del 1982; in tale ipotesi, la consegna al portiere produce effetto dalla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di invio di raccomandata al destinatario.
  • L'eventuale nullità della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario con consegna al portiere può risultare sanata per raggiungimento dello scopo se sia provata la ricezione della raccomandata informativa contenente la notizia dell'avvenuta notificazione.
  • In materia di impugnazione di atti tributari, la dedotta invalidità della notifica non può essere utilmente fatta valere in cassazione se la critica non consente di verificare, sulla base del ricorso, il concreto contenuto degli atti notificatori e la rilevanza della questione nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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