Cassazione Civile, Ordinanza n. 15261/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito del controllo sui modelli di pagamento unificato relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, l’amministrazione finanziaria contestava a uno studio associato l’utilizzo in compensazione con l’IVA di crediti ritenuti inesistenti, per importi rispettivamente pari a euro 5.700,24 e euro 29.694,73. Secondo l’Ufficio, lo studio non era soggetto IRPEF e le ritenute ex artt. 23 e ss. d.P.R. 600/1973, per il meccanismo di trasparenza di cui all’art. 5 TUIR, avrebbero dovuto essere imputate ai soci e da costoro scomputate nella propria dichiarazione, non già utilizzate dallo studio in compensazione. Lo studio aveva invece sostenuto che il socio aveva retrocesso le ritenute per estinguere obbligazioni sociali; la CTP aveva accolto i ricorsi e la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia deduceva: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per erronea declaratoria di inammissibilità/assenza di specificità dei motivi di appello; violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per avere la CTR affermato che l’appello non fosse specifico; ulteriore vizio di nullità per motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure, valorizzando il principio secondo cui, nel processo tributario, l’onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando dall’atto, considerato complessivamente, siano chiaramente individuabili le statuizioni impugnate e le ragioni della doglianza, anche per implicito e senza formule sacramentali. Nel caso concreto, la lettura dell’atto di appello consentiva di cogliere con sufficienza le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, anche perché l’atto richiamava e contrapponeva le difese già svolte in primo grado alle argomentazioni del giudice provinciale. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità non era corretta. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione esistente e non meramente apparente; la Corte esamina se la CTR abbia effettivamente spiegato le ragioni della decisione.
Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici, ma il requisito è soddisfatto quando dall’atto si possano individuare con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della censura, anche implicitamente e mediante lettura complessiva dell’atto.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non ne fonda autonomamente la decisione, concentrandosi sulla specificità dei motivi di appello.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e del contenuto dell’atto di appello; non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi.
Norma richiamata nel fatto quale base della compensazione dei crediti d’imposta con l’IVA.
Richiamato per affermare il principio di trasparenza delle associazioni professionali e l’imputazione del reddito e delle ritenute ai soci.
artt. 23 e ss. d.P.R. 600/1973
Richiamati per sostenere che le ritenute devono essere trasferite ai soci secondo la quota di partecipazione agli utili, così da consentirne lo scomputo dall’IRPEF personale.
Massime di principio
- Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né una rigorosa indicazione separata di norme violate e capi impugnati: è sufficiente che l’atto consenta di individuare con certezza la decisione censurata e le ragioni della censura, anche tramite lettura complessiva dell’atto.
- L’appello tributario conserva natura pienamente devolutiva e non si trasforma in un ricorso per cassazione; è quindi ammissibile anche la riproposizione, in chiave critica rispetto alla sentenza di primo grado, delle difese già svolte nel ricorso introduttivo, quando l’atto dimostri di contrastare il percorso logico-giuridico del giudice.
- La mancanza di specificità dei motivi di appello ricorre solo quando l’atto si limiti a riprodurre genericamente le argomentazioni disattese, senza alcun riferimento alle statuizioni impugnate e senza una reale parte argomentativa diretta a contestare la sentenza.
- Nel verificare l’ammissibilità dell’appello tributario, il giudice deve guardare al contenuto sostanziale dell’atto e alla sua idoneità a mettere la controparte e il giudice d’appello in condizione di comprendere il devolutum, evitando un formalismo eccessivo.
- La motivazione della sentenza d’appello è apparente solo quando non consente di comprendere le ragioni effettive della decisione; non basta una motivazione sintetica se la questione controversa è comunque percepibile dal contesto decisorio.
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