Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2012, disconoscendo la deduzione di quote di ammortamento di beni strumentali e recuperando a tassazione i relativi importi. La pretesa si fondava su verifiche della Guardia di Finanza secondo cui la contribuente avrebbe utilizzato fatture emesse da una società terza, ritenuta una mera interposta/cartiera, per operazioni di acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione dell'oro, in realtà inesistenti o comunque sovrafatturate, anche per ottenere maggiori contributi pubblici. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo che l'Ufficio avesse recepito acriticamente il p.v.c., che non fosse provata la fittizietà dell'interposizione e che la sentenza penale di proscioglimento per prescrizione del legale rappresentante avesse rilievo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione delle norme sul processo tributario e sulla sospensione per pregiudizialità, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere o non esaminare il merito per la pendenza di altro giudizio sull'anno 2005; (2) violazione delle norme sul profilo motivazionale dell'avviso e sulla prescrizione; (3) violazione delle norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR annullato l'atto senza corretta valutazione della prova; (4) violazione delle norme in tema di accertamento delle operazioni inesistenti e dell'onere della prova, censurando l'esclusione della fittizietà nonostante la presenza di bonifici e l'assenza di prova della retrocessione; (5) omessa pronuncia sulle difese dell'Ufficio circa congruità delle fatture, effettivo acquisto e montaggio dei macchinari e assenza di procedimenti penali per truffa ai danni dello Stato.
La decisione
La Corte ha respinto il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, ha accolto soltanto il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha chiarito che nel processo tributario la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se questa è già definita con sentenza non passata in giudicato, può al più disporsi una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., il cui mancato esercizio non integra violazione di legge. Quanto al merito, ha affermato che la CTR ha errato nel negare l'inesistenza dell'operazione senza compiere gli accertamenti necessari sulla possibile interposizione fittizia e/o sovrafatturazione: la prova della reale esistenza dell'operazione non può desumersi dalla sola fattura, dalla regolarità contabile o dai mezzi di pagamento tracciabili. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare se vi sia stata interposizione soggettiva e/o sovrafatturazione, distinguendo le conseguenze ai fini IVA e delle imposte dirette e individuando l'eventuale quota di costi effettivi, certi e inerenti deducibili.
Norme richiamate
primo comma, num. 3 e num. 4
È la norma processuale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del limite all'impugnazione degli atti tributari per vizi propri.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte lo interpreta come corrispondente all'ambito dell'art. 295 c.p.c., in materia di sospensione necessaria per pregiudizialità.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non è decisivo nella motivazione della Corte.
La sospensione necessaria opera solo se la causa pregiudicante pende ancora in primo grado; quando è già definita con sentenza non passata in giudicato non si configura la sospensione necessaria.
Nel processo tributario può applicarsi la sospensione facoltativa quando la causa pregiudicante è definita con sentenza non definitiva; il suo mancato esercizio non è violazione di legge.
Richiamato nei motivi dell'Agenzia sul tema della prescrizione penale, ritenuto non decisivo dalla CTR e non idoneo a fondare l'accoglimento dei motivi di ricorso.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma sull'accertamento dei redditi, richiamata per censurare la decisione di merito e per la disciplina delle operazioni inesistenti e della ripresa a tassazione.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato con riferimento alla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma sull'accertamento IVA richiamata per contestare la decisione di merito e per la disciplina delle operazioni inesistenti.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo insieme all'art. 54.
La Corte ribadisce il riparto dell'onere della prova nelle contestazioni su operazioni inesistenti: prima l'Ufficio deve fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, poi il contribuente deve provare l'effettività della stessa.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La fattura regolare, se conforme ai requisiti formali e di contenuto, è idonea a rappresentare un costo e a far presumere la veridicità di quanto in essa indicato, salvo prova contraria.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata in relazione ai requisiti di contenuto della fattura nel sistema IVA.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
La Corte richiama la disciplina dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e dei costi da reato, distinguendo fra costi deducibili e costi indeducibili.
art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 16 del 2012
È richiamato come intervento che ha riscritto la disciplina dei costi da reato, limitando l'indeducibilità ai costi di beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi con esercizio dell'azione penale.
Richiamato nella discussione delle difese, ma la Corte ritiene che l'assenza di procedimento penale non esima dal controllo tributario sulla realtà delle operazioni.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte afferma che non vi è omessa pronuncia quando la statuizione del giudice è incompatibile con le difese dell'Ufficio e decide espressamente la questione di merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. è configurabile solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se essa è già definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice può valutare solo una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., il cui mancato esercizio non integra violazione di legge.
- In tema di operazioni inesistenti, la fattura regolare fa presumere la veridicità dell'operazione e costituisce titolo idoneo alla deduzione del costo e, nei limiti di legge, alla detrazione IVA; tuttavia, quando l'Ufficio contesta l'inesistenza dell'operazione, deve fornire elementi idonei a provarla, dopodiché grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettività.
- La prova dell'effettiva esistenza di un'operazione non può essere tratta dalla sola esibizione delle fatture, dalla regolarità formale della contabilità o dalla tracciabilità dei pagamenti, poiché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
- Nelle contestazioni su operazioni solo soggettivamente inesistenti, occorre distinguere tra IVA e imposte dirette: l'IVA è indetraibile e il costo è, di regola, indeducibile se manca l'effettivo rapporto economico con il soggetto che appare in fattura; per le imposte sui redditi, restano applicabili i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
- La sovrafatturazione integra, in parte qua, un'operazione oggettivamente inesistente; il giudice di merito deve quindi verificare se l'importo fatturato ecceda il costo reale, distinguendo la quota effettiva, certa e inerente eventualmente deducibile o detraibile dalla parte fittizia.
- La buona fede del cessionario o committente non è sufficiente a superare l'accertata inesistenza oggettiva dell'operazione ai fini fiscali.
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