Cassazione Civile, Ordinanza n. 25148/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2009 con cui erano stati disconosciuti costi e recuperata la relativa IVA, perché ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; inoltre era stata contestata la deducibilità di alcune perdite su crediti. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo invalida la sottoscrizione dell'atto per vizio di delega; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva invece riformato la decisione, salvo il profilo relativo ad alcune perdite su crediti. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo la nullità dell'avviso per invalidità della delega di firma, perché "in bianco", senza nominativo del funzionario, durata e motivazione; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di valutazione della prova documentale, deducendo che la CTR avrebbe male interpretato il PVC della Guardia di finanza e ignorato elementi che contraddicevano l'asserita inesistenza della società fornitrice; (3) violazione dell'art. 101, comma 5, TUIR, per avere escluso la deducibilità di perdite su crediti per euro 5.672,62, assumendo che fossero di modico importo e che fosse decorso il termine di sei mesi dalla scadenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la delega di firma del dirigente ex art. 42 d.P.R. 600/1973 non richiede, in sé, l'indicazione nominativa del delegato né la durata, essendo sufficiente che il soggetto sia identificabile tramite la qualifica; nel caso concreto la delega conteneva criteri idonei a individuare i firmatari e risultava anche adeguatamente motivata. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito e, comunque, ha escluso un vero travisamento della prova, poiché i passi del PVC richiamati dal ricorrente non smentivano le risultanze poste a base della decisione. Sul terzo motivo ha rilevato che la disciplina invocata dal contribuente non era applicabile al periodo d'imposta 2009, poiché la previsione che consente la deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità dopo sei mesi dalla scadenza è stata introdotta solo dal 26 giugno 2012. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario delegato dal capo dell'ufficio integra una delega di firma; non sono necessari, di regola, il nominativo del delegato né la durata della delega, purché il soggetto sia identificabile e l'atto rientri nei criteri della delega stessa
l'avviso IVA sottoscritto da funzionario delegato è nullo solo se il contenuto della delega non è rispettato nel caso concreto
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per distinguere la delega di funzioni, che richiede atto scritto, motivato e a termine, dalla delega di firma disciplinata diversamente
la violazione è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove inesistenti o estranee al processo, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio acquisito
non consente in cassazione di sovrapporre una diversa lettura del merito alla valutazione del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la dedotta violazione di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per contestare l'apprezzamento della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito
nel testo applicabile al 2009 richiedeva elementi certi e precisi per la deducibilità delle perdite su crediti; la disciplina più favorevole per i crediti di modesta entità e scaduti da sei mesi è successiva e non retroattiva
ha modificato dal 26/06/2012 l'art. 101, comma 5, TUIR introducendo la regola sulla modesta entità del credito e sul decorso di sei mesi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte per spiegare che l'uso di prove inesistenti può integrare un vizio processuale, ma non ricorreva nel caso concreto
Massime di principio
- La delega di firma del dirigente dell'ufficio tributario per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è valida anche se non contiene il nominativo del funzionario delegato né un termine di durata, purché la qualifica del delegato lo renda identificabile e sia possibile verificare ex post la legittimazione alla firma.
- La nullità dell'avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione sussiste solo se il potere conferito con la delega non è rispettato nel caso concreto; non basta allegare genericamente che la delega sia ampia o organizzativa.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si denuncia l'utilizzo di prove inesistenti o un effettivo travisamento di un documento processuale specifico e decisivo.
- Il travisamento della prova richiede che l'informazione probatoria richiamata in sentenza sia oggettivamente smentita da un atto processuale specifico; non è sufficiente proporre una diversa lettura degli stessi elementi istruttori.
- Le perdite su crediti sono deducibili secondo la disciplina vigente nel periodo d'imposta considerato: la regola più favorevole introdotta nel 2012 per i crediti di modesta entità e scaduti da almeno sei mesi non è applicabile ai periodi anteriori alla modifica normativa.
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