Cassazione Civile, Ordinanza n. 19723/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto a una società canadese, operante nella vendita di pacchetti turistici, il diritto alla detrazione e al rimborso dell'IVA assolta in Italia su acquisti di servizi di autonoleggio e, più in generale, su prestazioni rese da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, confermando il recupero dell'IVA ma annullando le sanzioni perché la contribuente si era conformata a una risoluzione ministeriale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972, dell'art. 310 della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 3, par. 2, della direttiva 86/560/CEE, sostenendo che tali norme non sarebbero applicabili a soggetti che non effettuano operazioni attive in Italia o nell'UE; 2) violazione dell'art. 55 d.l. 69/2013, per asserita inapplicabilità ai rimborsi già erogati prima della sua entrata in vigore in mancanza di materiale restituzione delle somme; 3) illegittimità della medesima norma per contrasto con la direttiva unionale e con i principi costituzionali di uguaglianza, legittimo affidamento e certezza del diritto; 4) violazione dell'art. 10 l. 212/2000 e del principio unionale di legittimo affidamento, invocando l'inesigibilità del tributo in ragione del comportamento dell'Amministrazione; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla rilevanza del legittimo affidamento anche sulla debenza dell'IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché già la giurisprudenza consolidata afferma che l'art. 74-ter d.P.R. 633/1972, come interpretato dall'art. 55 d.l. 69/2013, attua l'art. 310 della direttiva 2006/112/CE e comporta, per le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'UE, la non detraibilità e non rimborsabilità dell'IVA assolta in Italia sugli acquisti di servizi compresi nel pacchetto turistico e resi da terzi a vantaggio diretto dei viaggiatori. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che la disciplina intertemporale dell'art. 55 non può operare in modo da salvare rimborsi già effettuati per il solo fatto che, alla data di entrata in vigore della norma, l'Amministrazione non avesse ancora recuperato le somme, poiché ciò determinerebbe una discriminazione irragionevole e una rinuncia ingiustificata al gettito IVA; inoltre, nel caso concreto, la norma nazionale va disapplicata per contrasto con il chiaro precetto unionale. Ha reputato infondato il quinto motivo, ritenendo che la decisione di appello, avendo applicato il principio del legittimo affidamento solo alle sanzioni, implicasse il rigetto della pretesa di estenderlo anche al tributo, escludendo quindi il vizio di omessa pronuncia. Ha infine rigettato il quarto motivo, ribadendo che le circolari ministeriali non sono fonti di diritti e obblighi e che l'affidamento del contribuente su una prassi o interpretazione errata dell'Amministrazione può escludere sanzioni e interessi, ma non l'obbligo di pagare l'imposta dovuta, salvo ipotesi particolari non ricorrenti qui. La Corte ha anche negato il rinvio pregiudiziale alla CGUE perché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 74-ter d.P.R. n. 633 del 1972
Per i pacchetti turistici acquistati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, l'IVA non è detraibile né rimborsabile nei casi considerati dalla giurisprudenza richiamata, in attuazione della disciplina unionale.
art. 310 direttiva 2006/112/CE
Viene interpretato come norma che esclude la detraibilità e la rimborsabilità dell'IVA imputata all'agenzia di viaggio per operazioni rese da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al fine di attribuire il gettito allo Stato in cui le prestazioni sono rese.
art. 3, par. 2, direttiva 86/560/CEE
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'inapplicabilità della disciplina, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato applicato dalla Corte.
La disposizione, che ha interpretato l'art. 74-ter, non può essere letta nel senso di salvare rimborsi già erogati per il solo mancato recupero delle somme entro la sua entrata in vigore; in presenza di contrasto con il diritto UE va disapplicata nella fattispecie.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è escluso perché la Corte ritiene già chiariti dalla CGUE i principi rilevanti, non essendo necessario un nuovo intervento interpretativo.
La tutela dell'affidamento può incidere sulle sanzioni e sugli interessi, ma di regola non esonera dal pagamento del tributo dovuto quando il contribuente si sia conformato a una prassi o circolare illegittima; solo in casi particolari e tipizzati può incidere sulla debenza dell'imposta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per la censura di nullità per omessa pronuncia.
L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contenga un rigetto implicito della pretesa incompatibile con la struttura logico-giuridica della sentenza.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma processuale del giudizio tributario, unitamente all'art. 112 c.p.c., per la doglianza di omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo il dispositivo finale.
Massime di principio
- In materia di IVA sui pacchetti turistici, per le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea l'imposta assolta in Italia su beni e servizi forniti da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore non è né detraibile né rimborsabile, perché la disciplina interna va letta come attuazione della corrispondente regola unionale.
- Una norma interna di interpretazione o coordinamento che si ponga in contrasto con una disposizione chiara e autosufficiente del diritto dell'Unione deve essere disapplicata dal giudice nazionale nella fattispecie concreta.
- La salvaguardia dei rimborsi già erogati non può essere ancorata a un criterio casuale come il mancato recupero delle somme da parte dell'Amministrazione entro una certa data, poiché ciò introdurrebbe una discriminazione irragionevole tra contribuenti e pregiudicherebbe il gettito IVA.
- Il legittimo affidamento del contribuente su una circolare o risoluzione ministeriale illegittima non elimina di regola il debito d'imposta; può al più incidere su sanzioni e interessi, salvo specifiche ipotesi in cui ricorrano i presupposti tipizzati dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente una domanda, la rigetta implicitamente perché la soluzione adottata è logicamente incompatibile con l'accoglimento di quella domanda.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale rilevante e non residuano dubbi interpretativi decisivi.
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