Sentenza del 14/11/2018 n. 29289 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava l'avviso di pagamento di Euro 41.561,86, relativo al recupero della differenza tra l'accisa ordinaria e quella agevolata applicata al gasolio acquistato tra il 1999 e il 2003. Deduceva, in particolare, la carenza di motivazione dell'atto, l'errata individuazione dell'uso del carburante e la spettanza dell'agevolazione prevista per l'attività di piscicoltura. Contestava inoltre la valutazione degli effetti della precedente assoluzione penale e lamentava vizi di motivazione e omessa pronuncia della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, anche per relationem, poiché il rinvio al verbale della Guardia di Finanza e alla comunicazione di notizia di reato consentiva alla contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, sia nell'an sia nel quantum. Ha inoltre confermato che il gasolio agevolato era stato utilizzato per la gestione di pesca sportiva, attività diversa dalla piscicoltura agevolata e soggetta ad accisa maggiore. Le censure sulla valutazione delle prove e sulla distinzione tra pesca sportiva e piscicoltura sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere un nuovo esame del merito. È stata confermata la debenza della maggiore accisa; la buona fede derivante dai comportamenti dell'Amministrazione poteva incidere sull'applicazione delle sanzioni e sulla decorrenza degli interessi, ma non eliminava il tributo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 24 e Tabella A
Prevede esenzioni o aliquote ridotte per determinati impieghi dei prodotti energetici, tra cui quelli riconducibili alle attività agevolate. L'agevolazione dipende dalla concreta destinazione del carburante e non dalla sola natura dichiarata dell'attività.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40
Sanziona la destinazione di prodotti energetici acquistati in esenzione o con aliquota ridotta a usi soggetti a imposta o a maggiore imposta, consentendo il recupero della differenza di accisa.
L'atto tributario deve essere motivato e, quando richiama documenti esterni, questi devono essere allegati solo se il contribuente non ne ha già avuto integrale e legale conoscenza. È sufficiente che l'atto permetta di comprendere gli elementi essenziali della pretesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
L'obbligo di motivazione è assolto quando il contribuente è posto in condizione di contestare efficacemente sia l'esistenza della pretesa sia il suo ammontare.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
Consente la motivazione per relationem, purché l'atto richiamato sia conosciuto dal contribuente oppure il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto impositivo.
Richiama le attività agricole e assimilate ammesse all'impiego di carburanti ad aliquota agevolata; la spettanza dell'agevolazione richiede però che il carburante sia concretamente destinato all'attività prevista dalla disciplina.
La sentenza richiama la possibilità di non applicare le sanzioni quando il comportamento dell'Amministrazione abbia determinato un legittimo affidamento del contribuente, senza incidere sull'obbligo di pagare l'imposta.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione può riguardare violazioni di legge o anomalie motivazionali effettive, ma non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito o nella rivalutazione delle prove.
Massime di principio
- Le agevolazioni sulle accise per carburanti dipendono dalla destinazione concreta del prodotto e dall'effettivo svolgimento dell'attività ammessa, non dalla mera qualificazione formale o dalla presenza di autorizzazioni amministrative generiche.
- L'utilizzo di carburante agevolato per un'attività diversa da quella prevista dalla legge comporta il recupero della differenza tra l'accisa agevolata e quella ordinaria.
- Un avviso di pagamento può essere motivato mediante rinvio ad altri atti già conosciuti dal contribuente, purché consenta di individuare con sufficiente chiarezza il titolo della pretesa, il periodo, il prodotto e l'importo richiesto.
- L'assoluzione penale non impedisce automaticamente il recupero tributario: il giudice fiscale valuta la pretesa secondo le regole proprie del processo tributario e può utilizzare gli elementi accertati in sede penale.
- Il comportamento dell'Amministrazione e il legittimo affidamento possono escludere sanzioni o limitare la decorrenza degli interessi, ma di regola non eliminano il debito d'imposta.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la qualificazione dei fatti operata dal giudice di merito, salvo omesso esame di un fatto decisivo o motivazione radicalmente illogica.
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