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Sentenza

Sentenza del 14/11/2018 n. 9823 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N. 64 Processo tributario - Appello - Condizioni di ammissibilità - Motivi specifici di impugnazione - Necessità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, con recuperi ai fini IRES, IRAP e IVA per costi di servizi, consulenze, personale e altre operazioni. L'Agenzia sosteneva la non inerenza o indeducibilità di varie spese, nonché l'errata detrazione dell'IVA applicata dai fornitori con aliquota ordinaria anziché ridotta. La società contestava, tra l'altro, vizi formali e procedurali dell'avviso, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, carenze motivazionali e l'errata valutazione dei costi. La sentenza ha preliminarmente affermato che gli appelli erano ammissibili perché individuavano le poste contestate, criticavano concretamente la decisione di primo grado e proponevano una soluzione alternativa.

La decisione

L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate è stato integralmente rigettato. L'appello incidentale della società è stato accolto parzialmente. È stato ulteriormente annullato l'avviso di accertamento per i recuperi relativi ai costi per servizi, consulenze e personale, pari a euro 508.167,70 ai fini IRES, euro 420.604,11 ai fini IRAP ed euro 85.560,88 ai fini IVA; per il recupero parziale della detrazione IVA sulle fatture di Ital Ambiente e del fallimento indicato in sentenza; e per il recupero parziale della detrazione IVA sulle fatture emesse dalla Provincia di Salerno. Sono stati inoltre confermati gli annullamenti già disposti in primo grado per ulteriori poste, tra cui i costi di euro 133.919,17 e il rilievo IRES di euro 1.573.608,56 relativo alla vicenda IBI. L'avviso è stato confermato nel resto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza e la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme del codice di procedura civile per la redazione della sentenza tributaria.

  • Art. 36, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato quale disposizione relativa al contenuto della sentenza tributaria.

  • Art. 12, commi 4 e 7, Legge 212/2000

    Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    Il contraddittorio endoprocedimentale è stato ritenuto rispettato mediante la consegna del PVC finale; l'assenza di osservazioni nel termine legale non determina la nullità dell'avviso.

  • Art. 42, D.P.R. 600/1973

    L'avviso deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche con riferimento istruttorio al PVC, purché non si tratti di un richiamo meramente acritico.

  • Art. 54, D.P.R. 633/1972

    Richiamato con riferimento alla motivazione degli accertamenti IVA.

  • Art. 7, D.Lgs. 165/2001

    Richiamato per distinguere le regole di organizzazione e responsabilità proprie della pubblica amministrazione dalla valutazione fiscale dell'inerenza dei costi.

  • Art. 43, D.P.R. 600/1973

    Richiamato in materia di accertamento globale e accertamento parziale: l'eventuale qualificazione formale dell'atto può rilevare soprattutto rispetto alla possibilità di effettuare ulteriori accertamenti.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice deve decidere entro i limiti delle domande e delle questioni devolute.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato è stato ritenuto non applicabile al rito tributario, in ragione del carattere sanzionatorio e del divieto di interpretazione analogica.

Massime di principio

  • Un appello tributario è ammissibile solo se identifica con precisione i capi della sentenza contestati, indica la specifica posta economica oggetto di impugnazione, formula una critica concreta alla motivazione del primo giudice e propone la soluzione alternativa richiesta.
  • La mera contestazione generica dell'esito della sentenza non è sufficiente: per ogni recupero fiscale occorre spiegare perché la decisione sarebbe errata e quale decisione dovrebbe essere adottata.
  • La consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e la possibilità di presentare osservazioni nel termine previsto possono essere sufficienti a garantire il contraddittorio endoprocedimentale.
  • La motivazione dell'avviso è sufficiente quando consente di comprendere, per ciascuna ripresa, i fatti contestati e le ragioni giuridiche della pretesa; non è necessario che la qualificazione normativa sia perfetta, poiché eventuali errori di sussunzione riguardano normalmente il merito.
  • L'inerenza di un costo deve essere valutata in concreto rispetto all'attività d'impresa. L'antieconomicità, la sproporzione o la genericità possono costituire indici di non inerenza, ma non sono automaticamente decisive senza una verifica specifica della prestazione e del suo collegamento con l'attività aziendale.
  • Le scelte organizzative dell'imprenditore, come il ricorso a consulenti esterni o l'affidamento separato di incarichi, non sono sindacabili fiscalmente solo perché l'impresa dispone di personale interno o perché le prestazioni potrebbero apparire astrattamente sovrapponibili.
  • Per contestare duplicazioni o frammentazioni di consulenze l'amministrazione deve indicare elementi concreti relativi alle prestazioni effettivamente rese, non limitarsi a deduzioni astratte basate sui contratti o sulla presenza di professionalità interne.
  • Ai fini della deducibilità, un costo è certo e determinabile quando il contratto consente di individuare il criterio di calcolo del corrispettivo, anche mediante una semplice operazione aritmetica basata sulle quantità effettivamente conferite o sulle prestazioni rese.
  • In materia IVA opera il principio di neutralità: se il contribuente ha effettivamente pagato l'imposta esposta in fattura, la detrazione non può essere negata automaticamente per il solo fatto che il fornitore abbia applicato un'aliquota eventualmente errata, salve le specifiche condizioni previste dalla disciplina IVA.
  • La classificazione contabile di un costo può essere corretta o emendata solo se il contribuente dimostra la natura effettiva della prestazione e, quando necessario, procede alla regolarizzazione contabile richiesta per la diversa deduzione o ammortizzazione.

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