Sentenza del 14/11/2018 n. 1773 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Soggettività passiva in caso di locazione finanziaria - Risoluzioneanticipata - Materiale riconsegna del bene al locatore - Non necessaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. A seguito della risoluzione del contratto di leasing, la società di leasing è tenuta al pagamento dell'IMU, anche se l'utilizzatore non ha ancora riconsegnato materialmente l'immobile. La detenzione di fatto dell'ex utilizzatore non sposta la soggettività passiva, poiché il contratto di locazione finanziaria è ormai cessato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo IMU in caso di risoluzione anticipata di un contratto di locazione finanziaria. La società di leasing riteneva che l'obbligo tributario dovesse restare a carico dell'utilizzatore fino alla materiale restituzione dell'immobile, poiché continuava a detenerlo. È stato invece ritenuto decisivo il venir meno del rapporto di locazione finanziaria: dalla risoluzione, la società di leasing riacquista la soggettività passiva in relazione al possesso giuridico dell'immobile, senza che sia necessaria la materiale riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore.
Norme richiamate
Disciplina IMU sulla soggettività passiva
L'obbligo IMU grava sul titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e, durante la locazione finanziaria, sul locatario. Una volta risolto il contratto, l'obbligazione tributaria torna a gravare sulla società di leasing, senza necessità della riconsegna materiale del bene.
Disciplina della locazione finanziaria ai fini IMU
Il locatario finanziario è soggetto passivo per la durata del contratto. La risoluzione anticipata determina la cessazione di tale posizione e il subentro del concedente, anche quando l'immobile rimane nella disponibilità di fatto dell'ex utilizzatore.
Massime di principio
- Ai fini IMU, in caso di risoluzione anticipata del leasing immobiliare, la soggettività passiva si trasferisce nuovamente alla società di leasing dalla data di cessazione del contratto.
- La materiale riconsegna dell'immobile non è una condizione necessaria per determinare il soggetto passivo: prevale la situazione giuridica risultante dalla risoluzione contrattuale sulla detenzione di fatto.
- L'ex utilizzatore che continua a occupare il bene dopo la risoluzione non resta automaticamente soggetto all'IMU in quanto locatario finanziario, poiché tale qualifica è venuta meno.
- Per evitare contestazioni, è essenziale documentare la data di risoluzione del contratto e distinguere tale momento dalla successiva riconsegna materiale dell'immobile.
- Eventuali rapporti economici tra società di leasing ed ex utilizzatore, inclusi indennizzi o responsabilità per la mancata restituzione, sono distinti dall'obbligazione tributaria verso il Comune.
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