Sentenza del 14/11/2018 n. 1768 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Domanda di rimborso del credito di imposta - Mancata esposizione del credito nel quadro RX - Decadenza biennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso è stata ritenuta tardiva e quindi decaduta. In assenza dell’indicazione del credito nel quadro RX/VX, il contribuente doveva presentare una specifica istanza di rimborso entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Decorso tale termine, il diritto al rimborso non può più essere fatto valere, anche se il credito risultava sostanzialmente esistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il credito d’imposta non era stato indicato nel quadro RX/VX della dichiarazione. Il contribuente ha quindi richiesto il rimborso con un’istanza autonoma, ma oltre il termine previsto. La questione riguardava se la mancata esposizione del credito consentisse di chiedere il rimborso senza limiti temporali oppure imponesse il rispetto del termine biennale previsto per le restituzioni di tributi.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La norma è stata applicata come termine decadenziale biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso quando il credito non sia stato esposto nella dichiarazione mediante gli appositi quadri.
Quadro RX/VX della dichiarazione fiscale
L’omessa indicazione del credito nei quadri destinati alla liquidazione, compensazione o richiesta di rimborso impedisce di considerare la dichiarazione come valida istanza di rimborso; il contribuente deve quindi presentare un’apposita domanda entro il termine biennale.
Massime di principio
- La mancata esposizione di un credito d’imposta nel quadro RX/VX non consente di chiedere il rimborso in qualsiasi momento: occorre presentare un’istanza autonoma entro due anni dalla dichiarazione o dal momento in cui è sorto il presupposto restitutorio, secondo la disciplina applicabile.
- Il termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 è un termine di decadenza: una volta decorso, la pretesa di rimborso non è normalmente più esercitabile, anche se il credito era effettivamente spettante.
- L’esistenza sostanziale del credito e il rispetto delle formalità e dei termini per ottenerne il rimborso sono profili distinti; il contribuente deve curare entrambi.
- Per evitare la decadenza, il credito deve essere correttamente indicato nella dichiarazione, con richiesta di rimborso nei quadri previsti, oppure deve essere presentata tempestivamente un’istanza autonoma.
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