Sentenza del 14/11/2018 n. 2006 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Indennità per danno non patrimoniale - Imponibilità - Insussistenza - Istanza di rimborso - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso dell'IRPEF applicata su un'indennità prevista da un verbale di conciliazione del 30 novembre 2012 a titolo di danno non patrimoniale omnicomprensivo. Sosteneva che tale somma avesse natura propriamente risarcitoria e non costituisse reddito imponibile. In appello ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione e, dall'altro, l'errata applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 917/1986. L'Agenzia ha contestato sia la legittimazione del datore di lavoro a corrispondere l'indennità, poiché i fatti lesivi riguardavano soggetti diversi, sia la quantificazione del danno.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riconosciuto la fondatezza della pretesa di rimborso. Ha ritenuto che le somme risarcitorie siano imponibili soltanto quando reintegrano un danno consistente nella perdita di redditi da lavoro. Poiché il verbale distingueva l'indennità per danno non patrimoniale dalla somma relativa alla mancata percezione di redditi da lavoro per l'anticipata cessazione del rapporto, la prima è stata considerata non imponibile. La CTR ha inoltre ritenuto ammissibile che il datore di lavoro adempisse, quale terzo, all'obbligazione risarcitoria e ha escluso che l'Agenzia potesse sindacare la quantificazione concordata tra le parti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le somme percepite a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi da lavoro.
L'indennità risarcitoria non è imponibile se reintegra un danno non patrimoniale o altro pregiudizio diverso dalla perdita di redditi. Diventa imponibile soltanto nella misura in cui sostituisce redditi di lavoro non percepiti.
Art. 1180 del codice civile
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo.
Il fatto che il pagamento dell'indennità sia stato effettuato dal datore di lavoro, diverso dal soggetto che avrebbe causato il danno, non impedisce di riconoscere la natura risarcitoria della somma.
Artt. 2028 e seguenti del codice civile, gestione di affari altrui
La CTR ha ritenuto che il datore di lavoro potesse aver agito quale gestore d'affari nell'interesse del soggetto responsabile del danno, rendendo così giustificabile la stipula della conciliazione e il pagamento dell'indennità.
Art. 132 del codice di procedura civile
La contribuente aveva denunciato la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, ma la CTR ha considerato tale motivo irrilevante in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello e ha deciso direttamente nel merito.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione era richiamata insieme all'art. 132 c.p.c. in relazione alla dedotta carenza di motivazione della sentenza tributaria di primo grado, senza che tale censura determinasse l'esito della controversia.
Cassazione civile n. 10972/2009
È richiamata come espressione della giurisprudenza consolidata secondo cui il risarcimento è fiscalmente imponibile solo se sostituisce redditi da lavoro.
Cassazione civile n. 23717/2019
È indicata come precedente sul rapporto tra attribuzione risarcitoria non imponibile e attribuzione derivante dal rapporto di lavoro imponibile.
Massime di principio
- Per stabilire l'imponibilità di un'indennità non conta soltanto il nome utilizzato dalle parti, ma la sua effettiva funzione economica: è imponibile la componente che sostituisce redditi di lavoro perduti, mentre tende a non esserlo quella destinata a compensare un danno non patrimoniale.
- Quando una conciliazione distingue chiaramente la somma per danno non patrimoniale da quella per mancati redditi, tale distinzione può essere decisiva ai fini fiscali, purché sia coerente con i fatti e adeguatamente documentata.
- Il pagamento da parte del datore di lavoro non trasforma automaticamente una somma risarcitoria in reddito di lavoro: anche un terzo può adempiere a un'obbligazione risarcitoria per conto del soggetto responsabile.
- L'Amministrazione finanziaria può verificare la reale natura dell'indennità e la sua riconducibilità a redditi sostitutivi, ma non può sostituirsi automaticamente alle parti nella valutazione negoziale del danno, salvo elementi concreti di simulazione, abuso o inattendibilità.
- In situazioni analoghe è opportuno che il verbale di conciliazione separi analiticamente le diverse voci, indicando causa, funzione e criteri di quantificazione di ciascuna somma, perché la componente riferita alla perdita di redditi può essere imponibile anche quando è inserita in un accordo complessivo.
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