Cassazione Civile, Ordinanza n. 26357/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2010, emesso anche sulla base degli studi di settore. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo; la CTR ha invece ritenuto valida la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato, ha escluso la nullità per mancata allegazione del prospetto Gerico, ha ritenuto sufficiente il contraddittorio e la motivazione dell'atto, e ha reputato legittima la ripresa a tassazione e le sanzioni. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per invalidità della delega di firma al sottoscrittore dell'avviso; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 l. 212/2000 per omessa allegazione del prospetto di calcolo Gerico e difetto di motivazione; 3) violazione del divieto di doppia presunzione e degli artt. 2727 ss. c.c. e 39 d.P.R. 600/1973 per aver fondato l'accertamento solo sullo scostamento dagli studi di settore; 4) violazione delle norme sulla motivazione e sull'onere della prova per mancata integrazione motivazionale in relazione alle contestazioni del contribuente e alle spese imputate agli immobili posseduti; 5) ulteriore deduzione di carenza di motivazione per asserita pedissequa adesione a studi di settore e invito al contraddittorio; 6) violazione di legge in punto sanzioni, per presunta erronea determinazione e invalidità derivata. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo infondato, il terzo in parte inammissibile e in parte infondato, il quarto, il quinto e il sesto inammissibili; ha quindi rigettato integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e della sentenza della CTR, ritenendo valida la delega di firma, sufficiente la motivazione dell'atto anche per relationem, corretto l'uso degli studi di settore insieme ad altri elementi presuntivi, e non scrutinabili in cassazione le censure che miravano a una nuova valutazione del merito o che difettavano di autosufficienza e specificità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma, non di funzioni; può essere conferita anche tramite ordini di servizio e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, della durata o delle ragioni della delega.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La censura relativa all'ammissibilità di motivi aggiunti è stata ritenuta non pertinente al decisum, poiché la CTR aveva comunque deciso nel merito sulla delega di firma.
Il contribuente non ha dimostrato l'illegittimità della pretesa; la Corte ribadisce che, in tema di accertamento standardizzato, il contribuente ha l'onere di provare le circostanze che giustificano lo scostamento dagli standard.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere assolto anche per relationem, purché gli atti richiamati siano allegati o il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto notificato, così da consentire la piena difesa del contribuente.
L'avviso è sufficientemente motivato quando consente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum.
Richiamato in tema di motivazione degli avvisi di accertamento IVA, in parallelo all'art. 42 d.P.R. 600/1973.
È legittimo fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; il preteso divieto di doppia presunzione non è riconosciuto come regola generale dell'ordinamento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Gli studi di settore possono concorrere alla ricostruzione presuntiva del reddito, ma l'accertamento va valutato nel suo complesso, anche alla luce di altri elementi indiziari.
In materia sanzionatoria, l'Ufficio può comparare cumulo giuridico e cumulo materiale al fine di applicare il trattamento più favorevole al contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge non possono trasformarsi in una richiesta di riesame del merito o delle risultanze fattuali compiuto dai giudici di merito.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico; non è sufficiente rinviare genericamente agli atti di causa senza riportarne il contenuto essenziale rilevante.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento, quando si risolve in un mero decentramento interno di firma, non richiede gli stessi requisiti formali di una delega di funzioni e può essere provata dall'Amministrazione mediante ordine di servizio, organigramma o documentazione equivalente.
- L'avviso di accertamento è validamente motivato se consente al contribuente di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali; la motivazione può essere resa per relationem, purché gli atti richiamati siano conosciuti dal contribuente o ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
- Nell'accertamento standardizzato fondato su studi di settore, lo scostamento dagli standard non basta da solo in astratto: la gravità della presunzione si consolida nel contraddittorio endoprocedimentale e nell'esame delle specifiche circostanze del caso concreto.
- Se il contraddittorio con il contribuente è stato attivato e il contribuente non fornisce spiegazioni idonee dello scostamento, l'Ufficio può fondare la rettifica anche sul solo scostamento corroborato da ulteriori elementi indiziari; il contribuente conserva comunque la possibilità di prova contraria in giudizio.
- Il preteso divieto di 'doppia presunzione' non costituisce una regola generale impeditiva: un fatto noto accertato per presunzioni gravi, precise e concordanti può legittimamente essere premessa di ulteriori inferenze presuntive, se a loro volta adeguate.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove; le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite alla statuizione effettivamente resa dalla sentenza impugnata.
- Le doglianze rivolte direttamente contro l'atto impositivo, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito, sono inammissibili nel giudizio di cassazione.
- In materia sanzionatoria tributaria, la legittimità della ripresa principale trascina normalmente quella delle sanzioni, salvo specifiche censure autonome e ritualmente dedotte sulla loro quantificazione o base normativa.
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