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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27365/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione a tempo determinato stipulati con un'agenzia di somministrazione, in forza dei quali la lavoratrice ha prestato attività presso un'agenzia regionale dal 2004 al 2010, per poi essere assunta a tempo indeterminato a seguito di concorso. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dei contratti intermedi e il riconoscimento dell'esistenza, sin dal 2004, di un rapporto di lavoro subordinato con conseguente progressione di carriera e differenze retributive; in subordine, ha chiesto almeno il riconoscimento della sola progressione di carriera con le relative differenze economiche. La Corte d'appello ha escluso la conversione del rapporto, ma ha ritenuto applicabile l'art. 2126 c.c. riconoscendo il trattamento economico del lavoratore comparabile, incluse le differenze per scatti di anzianità. In Cassazione la lavoratrice ha denunciato la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in combinato disposto con l'art. 4, comma 2, l. n. 196/1997 e con l'art. 23 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente negato il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo in violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione applicabili anche alla somministrazione; in via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. L'agenzia resistente, con ricorso incidentale, ha invece contestato l'applicazione alla somministrazione della disciplina dettata per il lavoro a termine e ha dedotto ultrapetizione per avere la Corte riconosciuto effetti economici della progressione di carriera nonostante l'assenza di un rapporto di pubblico impiego e la pretesa estraneità della misura risarcitoria applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della lavoratrice e rigettato il ricorso incidentale dell'agenzia. Ha ritenuto corretta, secondo il proprio recente precedente, la qualificazione della vicenda nel senso che nel lavoro pubblico somministrato illegittimo, pur non operando la conversione del rapporto, permane l'effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione utilizzatrice nel rapporto con l'agenzia di somministrazione, con conseguente inapplicabilità della tutela risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e applicazione dell'art. 2126 c.c. per il trattamento economico del lavoratore comparabile. Ha inoltre affermato che, proprio per effetto dell'applicabilità della disciplina del lavoro subordinato a termine illegittimo, non vi è ragione di derogare al principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine comparabili di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro della direttiva 1999/70/CE: ne discende il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini sia economici sia giuridici, con attribuzione anche del livello di inquadramento corrispondente alla progressione di carriera maturata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi a tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine comparabili e impedisce di negare il riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche ai fini giuridici ed economici, quando la disciplina del rapporto vi sia resa applicabile

  • art. 4, comma 2, l. n. 196/1997

    richiamato dalla ricorrente come base normativa della domanda, in combinato con la disciplina della somministrazione

  • art. 23 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato sia dalla ricorrente sia dalla resistente in relazione alla disciplina della somministrazione di lavoro

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    non ostacola, nel caso del lavoro pubblico somministrato illegittimo, l'effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione utilizzatrice nel rapporto di lavoro

  • art. 2126 c.c.

    si applica, in assenza di conversione del rapporto, per riconoscere il trattamento economico spettante al lavoratore comparabile, comprensivo degli scatti di anzianità

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    la misura risarcitoria prevista non è applicabile quando manca la conversione del rapporto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per dedurre ultrapetizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico somministrato illegittimo, il mancato effetto di conversione del rapporto non esclude che la pubblica amministrazione utilizzatrice subentri, sul piano soggettivo, nel rapporto di lavoro ai fini dell'applicazione delle tutele economiche dovute al lavoratore.
  • Quando non opera la conversione del rapporto, la tutela spettante non va individuata nella misura risarcitoria prevista per l'ipotesi di conversione, ma nell'art. 2126 c.c., quale base per il riconoscimento del trattamento economico del lavoratore comparabile.
  • Il principio di parità di trattamento della clausola 4 dell'Accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere al lavoratore a termine o somministrato comparabile l'anzianità di servizio anche ai fini giuridici ed economici, salvo specifiche ragioni ostative non rinvenibili nel caso di specie.
  • Se l'amministrazione attribuisce in modo automatico a tutti i dipendenti di ruolo gli scatti legati all'anzianità, tali emolumenti devono essere riconosciuti anche al lavoratore temporaneo comparabile che abbia svolto attività illegittimamente precarizzata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLavoro a termine
RamiLavoroBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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