Cassazione Civile, Ordinanza n. 27303/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di avviamento al lavoro di soggetti disabili presso un ente pubblico, regolata da una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/1999 con il centro per l’impiego. La candidata esclusa ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva, la disapplicazione degli atti amministrativi della commissione, della convenzione e del provvedimento di assunzione della controinteressata, oltre all’accertamento del proprio diritto all’assunzione a tempo indeterminato. In appello la domanda è stata respinta sul presupposto che la procedura fosse legittima, che non vi fosse stata una vera selezione comparativa ma un esame individuale delle idoneità, e che la candidata fosse risultata inidonea. In cassazione sono stati proposti sei motivi: con il primo si deduceva la violazione dell’art. 11 l. 68/1999, dell’art. 35 d.lgs. 165/2001, della disciplina generale dei concorsi e dell’art. 15 l. 300/1970, sostenendo la genericità e discriminatorietà della convenzione e la mancata indicazione dei criteri per scegliere tra chiamata numerica e nominativa; con il secondo si contestava che l’inidoneità fosse stata accertata senza una illegittima valutazione comparativa, richiamando verbali, graduatoria e nulla osta; con il terzo si denunciava l’illegittimità della procedura per mancanza di bando/avviso e per l’introduzione tardiva dei criteri di valutazione e di una prova ulteriore; con il quarto, il quinto e il sesto si lamentavano vizi motivazionali sulla convenzione, sulla comparazione e sui vizi del procedimento selettivo. La ricorrente chiedeva quindi la cassazione della sentenza d’appello e il riconoscimento del proprio diritto all’assunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, nella sostanza, mirassero a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze documentali, non consentita nel giudizio di legittimità. Quanto ai motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., ha richiamato il nuovo perimetro del vizio di motivazione, limitato all’omesso esame di fatti storici decisivi o alle ipotesi di motivazione mancante/apparente/incomprensibile, escludendo che le doglianze ricadessero in tali casi. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva accertato in fatto che non vi fosse stata una selezione comparativa ma un esame individuale dei candidati, e che la candidata fosse risultata inidonea; ha quindi giudicato i motivi privi di decisività e spesso carenti di specificità e di autosufficienza, per mancata localizzazione degli atti e per deduzione di questioni nuove o documenti non riportati nella sentenza impugnata. Conseguentemente, la condanna alle spese è stata posta a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 11 legge n. 68/1999
La convenzione per l’avviamento al lavoro dei disabili può legittimamente incidere sulle modalità di assunzione; la Corte ritiene che la sua eventuale genericità o pretesa discriminatorietà, per essere scrutinata, debba essere specificamente allegata e localizzata negli atti.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente come norma sulle assunzioni pubbliche, ma la Corte non ne trae un principio diverso da quello per cui non può in cassazione sollecitarsi una nuova valutazione del fatto.
art. 15 legge n. 300/1970
Invocato a sostegno della dedotta discriminazione; la Corte rileva che la censura non prospetta un effettivo fattore di rischio discriminatorio.
art. 3 legge n. 241/1990
Richiamato per contestare la motivazione della convenzione; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 12 legge n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in tema di provvedimenti e criteri; non è valorizzato in senso decisivo dalla Corte.
art. 6 d.lgs. n. 469/1997
La Corte d’appello aveva ritenuto espresso il parere della Commissione sullo schema di convenzione tipo; in cassazione la censura è dichiarata inammissibile.
art. 27 D.P.R. n. 487/1994
È richiamato per affermare che, anche nell’avviamento numerico, occorre comunque verificare l’idoneità del candidato.
art. 32 D.P.R. n. 487/1994
Invocato per sostenere l’illegittimità della procedura comparativa; la Corte osserva che, in ogni caso, la decisione di merito ha accertato l’insussistenza di una selezione comparativa.
art. 6 del DPCM 27 dicembre 1988
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare i criteri della selezione; non viene accolto per la natura fattuale delle censure.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazioni di legge, ma le doglianze sono ritenute inammissibili perché tendono a una rivisitazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del nuovo testo: omesso esame di un fatto storico decisivo o mancanza/motivazione apparente/perplessa/incomprensibile.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La Corte lo applica in modo rigoroso: il ricorso è inammissibile se non indica e localizza gli atti e i documenti su cui fonda le censure.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per sottolineare che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
È il parametro costituzionale del minimo motivazionale, che delimita il sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione si ha nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo o per anomalie motivazionali che integrino mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o irriducibile contraddittorietà.
- La censura per omesso esame o violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito ha escluso in fatto la comparazione tra candidati, non è sufficiente prospettare astrattamente la comparatività della procedura.
- In cassazione valgono rigorosi oneri di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve localizzare gli atti e i documenti su cui fonda la doglianza e indicare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- Nelle procedure di avviamento al lavoro dei disabili, anche quando si discuta della modalità di chiamata, resta comunque necessario accertare l’idoneità del candidato; la contestazione deve quindi investire specificamente l’accertamento in fatto e i suoi presupposti processuali.
- La deduzione di una discriminazione richiede l’allegazione di un effettivo fattore discriminatorio, non essendo sufficiente lamentare in termini generici una disparità di trattamento tra diverse modalità procedurali.
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