Cassazione Civile, Ordinanza n. 27294/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidata)
La controversia
La controversia nasce da un bando di selezione pubblica del Comune per 22 posti a tempo indeterminato nel profilo di agente di polizia municipale, che prevedeva l’accesso solo per chi non avesse compiuto 30 anni alla scadenza del bando, con innalzamento del limite in presenza di specifici requisiti personali e di servizio fino a 35 anni. La candidata, che alla scadenza aveva 34 anni ed era esclusa dalla selezione, ha agito deducendo il carattere discriminatorio del limite di età. La Corte d’appello ha accolto la domanda, ritenendo che il limite massimo d’età integrasse discriminazione diretta fondata sull’età, perché non giustificato da ragioni oggettive connesse alle mansioni e sproporzionato rispetto all’obiettivo dichiarato, anche in presenza di prove fisiche selettive. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita perché la domanda non investiva il limite funzionale di 30 anni, reputato legittimo; 2) falsa applicazione di norme legislative, regolamentari, contrattuali e della Direttiva 2000/78/CE, deducendo la legittimità del limite di 30 anni per la gravosità delle mansioni, la razionalità della disciplina organizzativa del Corpo e l’adeguatezza delle prove fisiche, nonché contestando la valutazione della Corte sul difetto di prova scientifica e sulla proporzionalità; 3) erronea interpretazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 e delle norme regolamentari comunali, sostenendo che il bando non avrebbe introdotto un secondo limite a 35 anni ma una mera deroga al limite unico di 30 anni, conforme alla disciplina richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza di violazione dell’art. 112 c.p.c. non era correttamente veicolata come nullità della sentenza e l’omesso esame di questioni processuali non è deducibile come omesso esame di fatto storico ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, nella parte relativa alla motivazione, mirava a riesaminare il merito oltre i limiti del sindacato di legittimità; inoltre censurava disposizioni regolamentari e del contratto integrativo senza corretta deduzione della violazione dei canoni ermeneutici, con rilievo anche della novità di alcune questioni e della mancata autosufficienza. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non confutava la ratio decisoria della sentenza d’appello, fondata sulla discriminazione derivante dal limite di età alla luce del diritto dell’Unione e della giurisprudenza UE, limitandosi a richiamare la conformità del bando al D.P.R. n. 487/1994. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la sua deduzione in cassazione richiede la denuncia di nullità della sentenza quando si lamenta ultrapetizione; non basta richiamare la violazione senza ancorarla al vizio processuale pertinente
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa, ma non decisivo ai fini dell’ammissibilità dei motivi
art. 111 Cost.
richiamato per il giusto processo e per i limiti del sindacato sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo; non sono ammissibili censure di mera contraddittorietà motivazionale fuori dalle ipotesi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile
art. 3, comma 6, L. n. 127/1997
invocato dal ricorrente a sostegno della legittimità del limite di età nel reclutamento della polizia municipale
art. 3 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale
richiamato dal ricorrente come base regolamentare del limite di età, ma la sua interpretazione resta riservata al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità
invocato come fonte della disciplina del limite/deroga di età; la Corte rileva che il motivo non confuta la ratio di discriminazione affermata in appello
art. 7, comma 2, C.C.D.I. municipale del 18
richiamato per sostenere la giustificazione organizzativa dei turni e della gravosità delle mansioni, ma trattandosi di contratto integrativo la censura è scrutinabile solo entro limiti ristretti
Direttiva 2000/78/CE
18 considerando; art. 4 n. 1
costituisce il parametro decisivo utilizzato in appello per qualificare come discriminatorio il limite di età non giustificato da ragioni oggettive e proporzionate
artt. 4 bis e 4 ter d.lgs. n. 2016/2003
richiamati dal ricorrente, ma non sviluppati in modo decisivo rispetto alla ratio della decisione
la violazione dei contratti collettivi è deducibile ex art. 360 n. 3 c.p.c. solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali, non ai contratti integrativi decentrati
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
il particolare regime di pubblicità riguarda i contratti collettivi nazionali, non i contratti integrativi
in tema di interpretazione contrattuale, la censura in cassazione deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e in che modo il giudice se ne sia discostato
artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.
impongono l’onere di specificazione e produzione del contratto integrativo richiamato, con indicazione delle modalità di deposito e trascrizione delle clausole rilevanti
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, in quanto tali ipotesi integrano nullità della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile o rigettato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di ultrapetizione o violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere correttamente prospettata come nullità della sentenza; non è sufficiente un generico richiamo alla violazione di norma processuale, né l’omessa valutazione di questioni processuali può essere trasformata in omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, mentre le censure di mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale sono inammissibili.
- La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi integrativi decentrati non è deducibile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei medesimi termini dei contratti collettivi nazionali; per tali contratti valgono inoltre gli oneri di specificazione, allegazione e trascrizione delle clausole rilevanti.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre questioni nuove di fatto o di diritto non trattate nei precedenti gradi, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di profili nuovi basati sui medesimi fatti già dedotti, e il ricorrente deve indicare dove la questione sia stata già prospettata.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una specifica ratio, il motivo di ricorso deve confutarla direttamente; la mera allegazione della conformità formale del bando a una fonte regolamentare non basta se resta intatta la qualificazione della condotta come discriminatoria alla luce del diritto dell’Unione e della relativa giurisprudenza.
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