Cassazione Civile, Ordinanza n. 27289/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex ispettore di Polizia Penitenziaria aveva promosso dinanzi al Tribunale domande volte ad accertare un preteso mobbing subito nel periodo 2001-2011 da superiori gerarchici, a ottenere il risarcimento dei danni e a conseguire l'annullamento della dispensa/licenziamento dal servizio con reintegra e pagamento delle retribuzioni maturate. Il Tribunale aveva dichiarato le domande inammissibili per difetto di giurisdizione; la Corte d'appello aveva respinto l'appello ritenendo che la domanda risarcitoria fosse stata correttamente qualificata come azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., che il gravame non avesse censurato in modo specifico tale qualificazione, con conseguente violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., e che, inoltre, l'appellante avesse insistito sull'impugnazione della dispensa dal servizio senza argomentare sulla giurisdizione relativa a tale capo, già peraltro oggetto di decisione del giudice amministrativo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione apparente/inadeguata della sentenza d'appello e la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era carente di specificità ex art. 366 c.p.c., perché non riproduceva e localizzava i passaggi essenziali dell'atto di appello, e perché cumulava in modo incompatibile censure di violazione di legge processuale e di motivazione apparente. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non si confrontava con la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciarsi sulla giurisdizione, ma aveva ritenuto precluso l'esame del merito dopo avere dichiarato inammissibile l'appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda risarcitoria del lavoratore pubblico è stata ricondotta alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro, non alla sola responsabilità extracontrattuale, sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
L'appello deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la mera insistenza sulla giurisdizione ordinaria, senza contestare puntualmente la qualificazione della domanda, è insufficiente.
Nel rito del lavoro l'atto di appello deve rispettare un canone di specificità analogo a quello dell'art. 342 c.p.c.; la sua violazione comporta inammissibilità del gravame.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e la localizzazione degli atti e dei passaggi rilevanti; la loro omissione impedisce il sindacato di legittimità e rende inammissibile la censura.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata se il giudice d'appello, dichiarando inammissibile il gravame, ha implicitamente escluso l'esame del merito della questione sollevata.
Il vizio processuale è stato invocato per censurare sia la pretesa motivazione apparente sia l'asserita omessa pronuncia, ma tali profili non erano prospettati in modo coerente con la ratio della decisione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere autosufficiente e specifica: occorre riprodurre e localizzare gli atti e i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non è consentito cumulare in modo promiscuo censure eterogenee e incompatibili, come la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, senza distinguere chiaramente il loro oggetto.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata se la decisione impugnata ha risolto la questione in via preliminare, dichiarando inammissibile il gravame e quindi precludendo l'esame del merito.
- In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, la qualificazione della domanda risarcitoria dipende dalle allegazioni dell'atto introduttivo; se essa è ricondotta all'art. 2087 c.c., la controversia segue la disciplina dell'inadempimento contrattuale.
- L'appello nel rito del lavoro deve contenere una critica puntuale e specifica della sentenza di primo grado; la mera riproposizione della propria tesi non basta a superare una declaratoria di inammissibilità.
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