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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27292/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato dal 5 ottobre 1981 attività presso il Commissariato Straordinario di Governo per la Campania e aveva agito contro la Regione Campania, presso cui era stato inserito nei ruoli in forza di leggi regionali, per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio e il conseguente adeguamento della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) relativamente al periodo lavorato presso il Commissariato, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 730/1986. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la sentenza era passata in giudicato. La Regione aveva poi proposto appello tardivo; il lavoratore si era costituito eccependo la tardività dell'impugnazione e il giudicato. La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello improcedibile e compensato integralmente le spese di lite. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la compensazione non poteva essere giustificata dalla sola natura processuale della pronuncia di improcedibilità dell'appello e che, al contrario, la soccombenza della Regione avrebbe dovuto comportare la condanna alle spese; richiamava anche il comportamento della Regione, rimasta contumace in appello dopo avere preso visione delle difese avversarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la declaratoria di improcedibilità dell'appello integra comunque una forma di soccombenza e che non è corretto ritenere che la sola natura in rito della decisione costituisca, di per sé, un grave ed eccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese del giudizio di appello e ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese del secondo grado in favore dell'appellato, oltre alle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza rileva anche quando deriva da una pronuncia processuale che chiude il processo o una sua fase, non soltanto da una decisione di merito

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel testo applicabile al caso, consente la compensazione delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la mera improcedibilità dell'appello non basta

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'udienza in appello

  • art. 221 d.l. n. 34/2020

    richiamato per la trattazione scritta dell'udienza di appello

  • art. 12 l. n. 730/1986

    norma sostanziale invocata per il riconoscimento dell'anzianità di servizio relativa al periodo prestato presso il Commissariato

  • art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014

    richiamato per la disciplina vigente dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ai giudizi introdotti dopo l'11 dicembre 2014

  • L. n. 162/2014

    legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per l'entrata in vigore della nuova disciplina sulle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • L.R. n. 4/1990

    richiamata come base dell'inserimento del lavoratore nei ruoli regionali

  • L.R. n. 8/1990

    richiamata come base dell'inserimento del lavoratore nei ruoli regionali

Massime di principio

  • La soccombenza ai fini della condanna alle spese sussiste anche quando la parte perde per una pronuncia di rito, purché la decisione chiuda il processo o una sua fase di merito.
  • La declaratoria di improcedibilità o inammissibilità dell'impugnazione non costituisce, da sola, un grave ed eccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese.
  • Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ai giudizi introdotti dopo l'11 dicembre 2014, la compensazione delle spese è eccezionale e richiede una delle ipotesi tipizzate o ragioni analoghe effettivamente motivate.
  • Quando viene cassato solo il capo sulle spese, la cassazione può operare limitatamente a tale statuizione, con nuova regolazione delle spese del grado e del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAltre ipotesi pubblico impiego
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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