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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27299/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di un ente locale, collocatosi al secondo posto di una graduatoria approvata per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, ha chiesto il riconoscimento del profilo professionale superiore, della progressione economica e del correlato trattamento economico, sostenendo che l'amministrazione fosse obbligata ad assumere/scorrere la graduatoria e che il mancato utilizzo della stessa integrasse anche una condotta discriminatoria e fonte di danno morale e materiale. La Corte d'appello aveva escluso un obbligo di scorrimento, ritenendo che bando, delibere di programmazione e determine non esprimessero la volontà dell'ente di coprire i posti vacanti mediante quella graduatoria. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto violazione di numerose norme sul pubblico impiego contrattualizzato, sulla programmazione del fabbisogno, sull'evidenza del diritto soggettivo allo scorrimento, sull'obbligo di motivazione e sull'omesso esame di fatti decisivi, nonché la conseguente configurabilità di una responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava, sotto veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a una rivalutazione del materiale probatorio e delle delibere richiamate, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché fondati sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria: nel pubblico impiego contrattualizzato lo scorrimento non è un diritto degli idonei, ma presuppone una previa scelta discrezionale dell'amministrazione di coprire il posto, salvo previsione contrattuale collettiva o del bando. Ha inoltre escluso che vi fosse un vizio motivazionale rilevante in cassazione, poiché la motivazione della sentenza impugnata non era mancante, apparente o incomprensibile. La domanda risarcitoria è stata ritenuta assorbita o comunque priva di base, mancando in radice una condotta illegittima causalmente produttiva del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità della condotta dell'amministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 35, d.lgs. n. 165/2001

    invocato per sostenere la disciplina delle procedure di reclutamento e selezione nel pubblico impiego

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del rapporto di lavoro pubblico

  • art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato ai fini del riparto di tutela nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 67 d.lgs. n. 165/2001

    invocato dal ricorrente tra le norme sul pubblico impiego

  • art. 2 legge n. 2248 del 1865, All. E

    richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità dell'azione amministrativa

  • art. 6, comma 21, legge n. 127/1997

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa al conferimento del posto

  • art. 1 legge n. 241/1990

    richiamato in tema di buon andamento e principi dell'azione amministrativa

  • art. 97 Cost.

    invocato per fondare la pretesa di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa

  • art. 4 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 31.3.1999

    richiamato per sostenere una disciplina contrattuale favorevole allo scorrimento o alla progressione

  • artt. 1218 ss. c.c.

    invocati dal ricorrente per prospettare una responsabilità da inadempimento dell'ente

  • artt. 1337 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una responsabilità precontrattuale

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente in chiave di buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 2043 c.c.

    invocato per fondare la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno risarcibile

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per sostenere la ricostruzione presuntiva dei fatti e della volontà dell'ente

  • artt. 1, 99 ss., 112, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare il metodo decisorio e la valutazione delle prove

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per delimitare le ipotesi di nullità per motivazione mancante o apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dalla Corte quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per evidenziare carenze di specificità e di autosufficienza del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato l'idoneo non vincitore non ha un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria: l'utilizzazione della graduatoria presuppone una previa scelta discrezionale dell'amministrazione di coprire il posto, salvo che un obbligo specifico derivi dal bando o dalla contrattazione collettiva.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura degli atti di causa; in cassazione è inammissibile il motivo che miri surrettiziamente a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti soltanto la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa/incomprensibile, non anche la mera insufficienza argomentativa.
  • Se manca il presupposto del diritto soggettivo azionato, resta priva di base anche la domanda risarcitoria fondata sulla pretesa illegittimità del mancato scorrimento, poiché difetta in radice una condotta dell'amministrazione causalmente lesiva del bene giuridico dedotto.
  • Chi deduce discriminazione o specifici fatti decisivi deve indicarli con precisione e rispettare gli oneri di specificità del ricorso, allegando il fatto storico decisivo e gli atti in cui esso è stato prospettato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpiego pubblico
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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