Cassazione Civile, Ordinanza n. 27301/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice era stata avviata come lavoratrice socialmente utile presso una provincia per un lungo periodo (dal 1997 al 2010) e aveva chiesto giudizialmente l'accertamento della natura subordinata del rapporto, con conseguente diritto alle differenze retributive e al trattamento di fine rapporto commisurati al livello del CCNL degli enti locali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provata la subordinazione sulla base delle mansioni effettivamente svolte e condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive. In appello, però, la provincia aveva censurato la decisione deducendo prescrizione dei crediti e insufficiente specificazione/prova delle mansioni. La Corte d'appello aveva riformato la sentenza, affermando che non era stato provato che la lavoratrice avesse svolto mansioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dal progetto LSU e che, comunque, per configurare la subordinazione in tale contesto serviva la prova dello scostamento dal progetto, dell'effettivo inserimento nell'organizzazione dell'ente e dell'adibizione a servizi istituzionali. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.) per non avere la Corte d'appello considerato le risultanze istruttorie e la documentazione prodotta; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere attribuito valore ai progetti LSU, qualificati dalla ricorrente come prova legale; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che aveva allegato i fatti costitutivi e spettasse all'ente provare l'assetto conforme al progetto; violazione dell'art. 2126 c.c. per non avere riconosciuto la retribuzione in base al rapporto svolto per 13 anni come un normale dipendente provinciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, in realtà, a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; ha precisato che l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguarda la mancata valutazione di singoli elementi probatori e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sussiste solo in casi diversi da quelli prospettati. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la censura sull'art. 2697 c.c. non coglieva la ratio decidendi, perché la Corte territoriale aveva escluso la prova dello scostamento dal progetto e dell'utilizzazione come dipendente ordinario; la decisione era inoltre coerente con il principio secondo cui, nei rapporti di LSU o pubblica utilità, per riconoscere la subordinazione e l'applicazione dell'art. 2126 c.c. occorre provare, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'inserimento nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione a servizi istituzionali. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso in fatto la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2126 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per censurare la mancata valutazione o la diversa valutazione di elementi istruttori, né per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità processuale deve effettivamente corrispondere a un vizio del procedimento o della motivazione; non è configurabile quando la censura mira solo a ottenere un riesame del materiale probatorio.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti, non quando attribuisce maggiore credibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
La sua violazione sussiste solo se il giudice attribuisce valore legale a una prova liberamente valutabile o viceversa; non quando compie una normale valutazione del materiale probatorio.
Non vi è violazione dell'onere della prova se il giudice fonda la decisione sulla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa o dello scostamento dal progetto lavorativo, senza invertire l'onere probatorio.
La disciplina della retribuzione per fatto di lavoro prestato in violazione delle norme presuppone che la prestazione si sia discostata da quella dovuta in base al programma originario e sia stata resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e del convincimento del giudice di merito.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non coincide con l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o documentali, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato nella motivazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione di valore legale a prove che ne sono prive, non già per contestare il peso probatorio dato dal giudice ai diversi elementi acquisiti.
- In materia di lavoro socialmente utile o di pubblica utilità, la subordinazione non può essere desunta in modo automatico dal mero inserimento organizzativo o dalla durata della prestazione: occorre provare lo scostamento concreto dal progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione dell'ente e l'adibizione a servizi rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione.
- L'applicazione dell'art. 2126 c.c. richiede che la prestazione sia stata resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore e che vi sia un effettivo discostamento rispetto al programma originario; in assenza di tali presupposti, la pretesa retributiva non può essere accolta.
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