Cassazione Civile, Ordinanza n. 34295/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione con cui un ufficio dell'Agenzia delle entrate informava una società operante nel commercio all'ingrosso di materiale telefonico che, in relazione ad acquisti effettuati a prezzi inferiori al valore di mercato, sarebbe stata iscritta a ruolo come obbligata in solido per l'IVA non versata dalla cedente. La società impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, incompetenza territoriale dell'ufficio emittente, violazioni normative in materia di accertamento e riscossione IVA, mancanza di prova dei presupposti dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, assenza di connessione tra prezzo e mancato pagamento dell'imposta, carenza di motivazione e illegittima diretta azione nei confronti del coobbligato. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) nullità della decisione per mancato accoglimento dell'istanza di differimento dell'udienza; 2) violazione delle norme sulla competenza territoriale, sostenendo che la fattispecie atteneva all'accertamento e non alla sola riscossione; 3) violazione di norme sostanziali e omesso esame di fatti decisivi per mancanza di prova del prezzo inferiore al valore normale e del mancato versamento dell'IVA da parte della cedente; 4) omessa pronuncia sui motivi riproposti in appello e, comunque, violazione delle norme richiamate in quei motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti in cui ha ritenuto decisiva la questione preliminare dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'atto. Ha affermato che la comunicazione di "esito del controllo" ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, con la sola informazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo del soggetto obbligato in solido dopo un invito ad adempiere già notificato, ha natura meramente informativa e non provvedimentale, quindi non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. In conseguenza, poiché la sentenza di merito aveva deciso nel merito senza pronunciarsi esplicitamente sull'impugnabilità dell'atto, la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché esamini la causa alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972
"controllo art. 60bis del DPR n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo euro 32.307,77 - soggetto obbligato in solido"
La comunicazione successiva all'invito ad adempiere, che si limita a informare dell'iscrizione a ruolo del coobbligato solidale, ha natura meramente informativa e non provvedimentale; non è autonomamente impugnabile.
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo ma integrabile con atti aventi natura provvedimentale; resta esclusa l'impugnabilità degli atti meramente informativi o privi di effetti autoritativi.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la competenza territoriale dell'ufficio, ma non accolto come decisivo dalla Corte, che ha risolto la controversia sul diverso piano dell'impugnabilità dell'atto.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con le norme sulla competenza, senza assunzione di una specifica ratio decidendi sulla sua portata.
art. 24 Cost.
È richiamato nel quadro dei principi che giustificano un'interpretazione estensiva delle categorie di atti impugnabili, in funzione dell'effettività del diritto di difesa.
Invocato nel primo motivo per il differimento dell'udienza; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sul punto, poiché la decisione si fonda sulla preliminare questione dell'impugnabilità.
Richiamato nel primo motivo; non rileva nella ratio decidendi finale.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel primo motivo; non assume rilievo decisivo nella soluzione finale.
art. 14, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa tributaria; non è norma centrale nella decisione finale.
Richiamato sia per i profili di motivazione sia per la contestazione della pretesa; non costituisce la base della decisione finale.
Richiamato nel ricorso introduttivo e nei motivi riproposti; non è oggetto di specifica statuizione risolutiva.
Citato nel ricorso introduttivo tra le norme asseritamente violate; non è decisivo nella ratio della Cassazione.
Invocato per l'asserita mancanza di prova dei presupposti dell'art. 60-bis; la Corte non entra nel merito di tale riparto perché risolve la causa sulla non impugnabilità dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per i motivi di nullità processuale dedotti dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi, ma non rilevante nella soluzione finale.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'impugnabilità ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non dipende dal nomen iuris dell'atto, ma dalla sua effettiva natura: sono impugnabili gli atti che esprimono una pretesa tributaria o hanno contenuto provvedimentale e incidono unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente.
- Una comunicazione che si limiti a informare dell'avvenuta iscrizione a ruolo del coobbligato solidale, dopo un precedente invito ad adempiere già notificato, non è un atto impugnabile perché ha funzione meramente informativa e non introduce una nuova pretesa immediatamente lesiva.
- L'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario può essere integrato in via interpretativa solo con atti amministrativi aventi natura provvedimentale o con il primo atto conoscibile che riveli una pretesa non altrimenti nota; non sono invece autonomamente impugnabili gli atti che si collocano in una fase successiva e non lesiva del procedimento.
- Il giudicato implicito non si forma sulle questioni preliminari o pregiudiziali di rito quando il giudice di merito abbia deciso solo sul merito senza una statuizione espressa su tali questioni; in tali casi la relativa questione può essere esaminata anche d'ufficio in cassazione.
- In presenza di un atto tributario meramente informativo, la tutela del contribuente si concentra sull'atto realmente lesivo e autonomamente impugnabile, non essendo consentito trasformare in impugnabile ogni comunicazione successiva dell'amministrazione.
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