Cassazione Civile, Ordinanza n. 34226/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fondazione)
La controversia
La controversia riguarda un contributo annuale deliberato da una fondazione in favore di un ente indicato nello statuto come beneficiario privilegiato. La fondazione erogante aveva comunicato prima un importo per il 2009 e poi, con lettera successiva, l'importo per il 2010, poi solo parzialmente corrisposto. La beneficiaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo, poi opposto dalla fondazione erogante. In appello, a seguito di revocazione per errore di fatto sul quantum, è stato rideterminato il credito, ritenuto comunque vincolante perché fondato su una deliberazione del consiglio di amministrazione, comunicata al destinatario e coerente con lo scopo statutario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la fondazione erogante ha denunciato violazione degli artt. 1987, 1988 e 809 c.c., sostenendo che si trattasse di atto di mera liberalità privo di vincolatività giuridica, incompatibile con la spontaneità della donazione, e che comunque la promessa fosse stata legittimamente revocata per giusta causa a fronte della crisi economica e dei sopravvenuti dissesti delle società da cui traeva reddito. La resistente ha difeso la natura vincolante dell'impegno assunto e la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la deliberazione del consiglio di amministrazione della fondazione, una volta esternata e comunicata al beneficiario individuato nello statuto, costituisse un obbligo giuridico vincolante e non una mera liberalità. Ha inoltre confermato che non era stata dimostrata una giusta causa di revoca della promessa di contributo, essendo state addotte solo ragioni generiche di difficoltà economica, peraltro già considerate nella stessa riduzione dell'importo deliberato. È stato quindi confermato l'esito di merito favorevole alla fondazione beneficiaria, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata proposta una censura per violazione di legge sostanziale avverso la sentenza di merito.
è stata utilizzata la revocazione per errore di fatto della precedente sentenza d'appello.
la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge; la Corte ha distinto tale regola dalla promessa di pagamento vincolante quando presupponga un rapporto già esistente.
la promessa di pagamento comporta un'inversione dell'onere della prova e presuppone un rapporto obbligatorio preesistente, non instaurabile dalla mera promessa unilaterale.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura liberale dell'attribuzione; la Corte ha escluso che ogni atto della fondazione sia automaticamente liberale.
nell'atto costitutivo delle fondazioni devono essere determinati i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
la revoca della promessa richiede giusta causa; nel caso concreto la giusta causa non è stata ritenuta provata.
è richiamato in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
menzionato nel dispositivo finale in relazione al contributo unificato.
Massime di principio
- La deliberazione di un organo di amministrazione di una fondazione, quando sia conforme allo statuto, venga esternata e comunicata al beneficiario individuato, può assumere natura vincolante e far sorgere un credito esigibile in capo al destinatario.
- La disciplina della promessa unilaterale non consente di fondare un'obbligazione solo sulla promessa, ma non esclude la vincolatività di una promessa di pagamento quando essa si collochi nell'ambito di un rapporto obbligatorio già esistente o di un obbligo assunto in esecuzione dello scopo statutario.
- Non ogni attribuzione patrimoniale di una fondazione ha natura di mera liberalità: occorre distinguere tra spirito originario dell'ente e singolo atto di esecuzione dello scopo fondativo.
- La revoca di una promessa unilaterale richiede una giusta causa effettiva e provata; allegazioni generiche di difficoltà economica non sono sufficienti, soprattutto se l'ente ha già valutato tali difficoltà nel deliberare una riduzione dell'importo promesso.
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