Cassazione Civile, Ordinanza n. 34234/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto lo Stato chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, assumendo che un pubblico ministero avesse ignorato o travisato elementi documentali e avesse promosso, prima, il rinvio a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta e, poi, l'appello avverso la sentenza assolutoria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola tardiva, perché proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 4, comma 2, l. n. 117/1988 nella formulazione previgente, e comunque infondata nel merito per difetto di colpa grave. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando la maturata decadenza e ritenendo irrilevante il merito. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato: 1) la decorrenza del termine di decadenza, sostenendo che dovesse farsi riferimento al passaggio in giudicato della sentenza penale e non alla pronuncia dei provvedimenti nel processo penale; 2) l'applicazione del termine biennale anziché di quello triennale introdotto dalla riforma del 2015; 3) la rilevabilità d'ufficio della decadenza, sostenendo che si tratterebbe di eccezione in senso stretto e che l'azione ex l. n. 117/1988 sarebbe una normale azione risarcitoria disponibile alle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui ha applicato il termine decadenziale biennale previgente, poiché i fatti dannosi si erano verificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 18/2015, che ha introdotto il termine triennale senza previsione di retroattività. Ha inoltre ribadito che, quando il danno è ascritto a provvedimenti per i quali sono previsti rimedi ordinari, il termine decorre dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione o, per ciascun atto, dal momento giuridicamente rilevante secondo la giurisprudenza costante; in ogni caso, nella specie la domanda era stata proposta dopo la scadenza del termine anche assumendo la data più favorevole al ricorrente. È stato inoltre confermato che la verifica della tempestività dell'azione ex l. n. 117/1988 è rilevabile d'ufficio perché attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l. 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 2
termine decadenziale per l'esercizio dell'azione risarcitoria
Nella formulazione previgente prevedeva un termine biennale; la sua verifica è rilevabile d'ufficio perché attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Quando il danno deriva da un provvedimento impugnabile, il termine decorre dall'esaurimento dei rimedi ordinari; quando il fatto dannoso si colloca in un grado processuale, la decorrenza segue i criteri consolidati indicati dalla giurisprudenza.
l. 27 febbraio 2015, n. 18, art. 3, comma 1, lett. a)
termine triennale introdotto dalla riforma
La modifica non ha efficacia retroattiva in mancanza di disciplina transitoria; si applica solo ai fatti intervenuti dopo l'entrata in vigore della riforma.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
art. 2969 c.c.
La decadenza può essere rilevata d'ufficio quando la materia è sottratta alla disponibilità delle parti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 585 c.p.p.
comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c)
Richiamato per individuare il termine ultimo di impugnazione della sentenza penale.
art. 544 c.p.p.
In combinazione con l'art. 585 c.p.p. è stato usato per calcolare il termine di impugnazione della sentenza penale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- In tema di responsabilità civile dei magistrati, la verifica della tempestività dell'azione ex l. n. 117/1988 è un controllo necessario e può essere compiuto anche d'ufficio, poiché la materia è sottratta alla disponibilità delle parti.
- La modifica del termine decadenziale da biennale a triennale introdotta dalla l. n. 18/2015 non si applica retroattivamente ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, in assenza di una disciplina transitoria espressa.
- Quando il danno viene fatto derivare da atti processuali per i quali sono previsti rimedi impugnatori, la decorrenza del termine decadenziale va correlata all'esaurimento dei rimedi previsti; per gli atti inseriti in un procedimento, rilevano i momenti indicati dalla giurisprudenza consolidata in relazione alla specifica sequenza processuale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutarlo.
- Non è ammissibile fondare il ricorso su un presupposto fattuale diverso da quello accertato nella sentenza impugnata senza specificamente censurare l'errore di fatto con gli strumenti processuali appropriati.
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