Cassazione Civile, Ordinanza n. 34238/2025 del 27/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della corte territoriale che aveva confermato il rigetto della domanda di retratto agrario relativa a terreni siti in Palmadula, venduti con atto del 2 agosto 2017. Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non attribuire rilievo decisivo al certificato catastale, dal quale risultava la natura agricola del fondo, e nel non ammettere le prove orali offerte per dimostrare la coltivazione del terreno e la propria qualità di coltivatore diretto. Con il primo motivo deduceva violazione di norme sostanziali e processuali, tra cui gli artt. 8 e 31 l. 590/1965, l'art. 7 l. 817/1971, gli artt. 2700 e 2697 c.c., l'art. 61 c.p.c. e l'art. 12 preleggi, contestando la valutazione del materiale probatorio e la decisione di fondare l'accertamento su consulenza tecnica d'ufficio. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa, degli artt. 115 e 132 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 31 l. 590/1965 e dell'art. 183 c.p.c., assumendo che la qualità di coltivatore diretto e l'effettiva attività svolta non fossero state correttamente esaminate. Con il terzo motivo deduceva ulteriormente nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., riproponendo le censure precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e ha ribadito che il certificato catastale non ha fede privilegiata sulla destinazione agricola del fondo, avendo valore solo indiziario. Ha inoltre affermato che, ai fini della prelazione agraria, non basta la classificazione catastale ma occorre l'effettiva coltivazione o coltivabilità del fondo, accertamento rimesso al giudice di merito e insindacabile se congruamente motivato; nel caso concreto, la consulenza tecnica aveva escluso la coltivabilità dell'area, descritta come incolta, pietrosa e rocciosa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, e la censura relativa alla qualità di coltivatore diretto è stata ritenuta comunque infondata per difetto di specifica deduzione e allegazione nel giudizio di merito. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Individua i presupposti della prelazione agraria del coltivatore diretto confinante o affittuario, che presuppone l'effettiva coltivazione o coltivabilità del fondo venduto.
Richiamato dal ricorrente e considerato nel quadro dei presupposti della domanda di retratto agrario.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della prelazione agraria.
art. 12 preleggi
Invocato dal ricorrente; la Corte esclude la sua violazione poiché la destinazione agricola va accertata in concreto secondo la ratio della disciplina agraria.
Il certificato catastale non fa piena prova della destinazione agricola del terreno, perché il catasto ha finalità essenzialmente fiscali e i relativi dati hanno valore di semplice indizio.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura perché si tratta in sostanza di critica alla valutazione del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di merito.
art. 2 lett. o d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne valorizzi un autonomo rilievo decisorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro formale del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per i motivi di nullità della sentenza, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché generiche o reiterative.
Invocato per vizio di motivazione; la Corte ritiene la censura inammissibile per mancanza di specificità e perché riferita a questioni di merito già decise.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisi un effettivo vizio di decisione in iure.
Richiamato nel terzo motivo; la doglianza è stata ritenuta meramente ripetitiva e quindi inammissibile.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto vulnus del diritto di difesa, ma senza esito favorevole.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e al giusto processo, senza accoglimento.
Richiamato per la deduzione e articolazione delle prove nel giudizio di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel retratto o nella prelazione agraria, la natura catastale del fondo non è di per sé निर्णisiva: il catasto ha valore meramente indiziario e non fa piena prova della destinazione agricola del bene.
- Ai fini della prelazione agraria occorre accertare in concreto che il fondo sia effettivamente coltivato o coltivabile, poiché la disciplina mira a favorire l'accorpamento dei fondi e la continuità dell'impresa agricola.
- L'accertamento della concreta destinazione del fondo e la valutazione delle prove, compresa la scelta di disporre consulenza tecnica d'ufficio, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come un nuovo giudizio di fatto.
- Le censure di legittimità che mirano solo a ottenere una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'invalidazione di una sola ratio non basta se le altre non sono specificamente censurate.
- La qualità di coltivatore diretto, per essere utilmente invocata, deve essere specificamente allegata e dedotta nei gradi di merito; in cassazione non è possibile introdurre verifiche che richiedano nuove acquisizioni di fatto.
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