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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34228/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale dell’1 ottobre 2003, reso in una lite tra l’ente e un ex componente della sua commissione amministratrice, nel quale era stata affermata anche la responsabilità del ricorrente e la sua condanna in solido al pagamento di una somma. Il ricorrente, rimasto estraneo al procedimento arbitrale, aveva intervengo nel giudizio di impugnazione del lodo proponendo, in sostanza, opposizione di terzo ex art. 831 c.p.c. e chiedendo la declaratoria di nullità del lodo per violazione del contraddittorio ex art. 829, n. 9, c.p.c. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ritenuto ormai preclusa la questione dell’ammissibilità dell’intervento, ma ha respinto nel merito la domanda, affermando che il lodo era esistente ed efficace anche nei confronti del ricorrente, perché gli amministratori della commissione rispondevano solidalmente per gli atti od omissioni, salvo dissenso immune da colpa, e che non era ravvisabile un vizio tale da imporre la nullità. Ha inoltre liquidato le spese a carico del ricorrente. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 132, comma 4, 394 e 829, n. 9, c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente esaminato il merito della domanda nonostante la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti; 2) violazione degli artt. 91, 92, 112, 336 e 384 c.p.c., per avere la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, regolato le spese in modo contrario ai principi di causalità e soccombenza. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha distinto il giudicato interno sull’ammissibilità dell’intervento dal merito dell’opposizione e ha osservato che, se il ricorrente intendeva proporre una vera opposizione di terzo, avrebbe dovuto allegare e provare un diritto autonomo e incompatibile; se invece invocava il vizio di cui all’art. 829, n. 9, doveva specificamente censurare la statuizione arbitrale sulla solidarietà passiva e sulla non necessità del litisconsorzio, cosa non avvenuta. Quanto al secondo motivo, ha confermato la correttezza della condanna alle spese, coerente con l’esito complessivo della lite, sfavorevole al ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Venezia in sede di rinvio: la domanda del ricorrente diretta alla declaratoria di nullità del lodo e alle restituzioni è stata ritenuta infondata, così come la censura sulla regolamentazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al rimborso di compensi, esborsi, rimborso forfetario e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 831 c.p.c.

    L’opposizione di terzo è richiamata come rimedio esperito dal soggetto rimasto estraneo al giudizio arbitrale, ma la Corte distingue il suo presupposto sostanziale dal motivo di nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 829, n. 9, c.p.c.

    Il vizio di nullità per violazione del contraddittorio richiede una censura specifica e pertinente rispetto alla statuizione impugnata; non è sufficiente una doglianza generica di estraneità al procedimento.

  • artt. 324, 383, 384, 394 c.p.c.

    Sono evocati per affermare la preclusione del riesame in sede di rinvio di questioni già definitivamente decise e coperte da giudicato interno.

  • art. 404 c.p.c.

    L’opposizione di terzo presuppone la deduzione di un diritto autonomo e incompatibile con quello delle parti del provvedimento opposto, dal quale derivi un pregiudizio giuridico.

  • art. 830 c.p.c.

    "La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione"

    È richiamato per affermare che, una volta ritenuta infondata la censura di nullità, non vi era spazio per il passaggio alla fase rescissoria e per le pretese restitutorie del ricorrente.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, ritenuto correttamente applicato in rapporto all’esito complessivo della lite.

  • art. 336 c.p.c.

    È evocato dalla parte ricorrente in relazione agli effetti della riforma/cassazione sulle statuizioni consequenziali, ma la censura è respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Invocato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, senza che la censura sia accolta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 28 D.M. n. 55/2014

    Indicato come parametro normativo di riferimento per la liquidazione dei compensi nelle fasi successive alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Quando una questione è già coperta da giudicato interno o esterno, il giudice di rinvio non può riesaminarla né rimetterla in discussione.
  • L’opposizione di terzo richiede la deduzione e dimostrazione di un diritto autonomo e incompatibile rispetto a quello delle parti del provvedimento opposto; non basta lamentare la mera estraneità al procedimento originario.
  • Se l’impugnazione del lodo viene proposta come domanda di nullità per violazione del contraddittorio, la censura deve investire in modo specifico la ratio decidendi della pronuncia arbitrale; una doglianza generica è insufficiente.
  • In presenza di obbligazioni solidali, la mancata partecipazione di uno dei condebitori al giudizio non implica, di per sé, litisconsorzio necessario né invalidità automatica del decisum.
  • La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza valutato sull’esito complessivo della controversia e delle fasi processuali considerate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteArbitrato
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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