Cassazione Civile, Ordinanza n. 34235/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'asserita eccessiva durata di indagini preliminari svolte nei suoi confronti in un procedimento penale. Sosteneva che la pendenza della sua iscrizione nel registro degli indagati, protrattasi oltre i termini ragionevoli, gli avesse causato la sospensione e poi la revoca dell'incarico fiduciario presso una compagnia assicurativa con cui collaborava da anni, e che ciò gli avesse arrecato un pregiudizio economico e morale. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo mancante la prova del nesso causale tra la durata delle indagini e il danno patrimoniale e, quanto al danno non patrimoniale, aveva reputato non ritualmente devoluta la questione in appello. Nel ricorso per cassazione il danneggiato ha censurato: 1) la decisione che aveva ritenuto irrilevante o inammissibile la prova testimoniale sul danno patrimoniale e aveva escluso il nesso causale; 2) la ritenuta rinuncia o mancata riproposizione della domanda di danno non patrimoniale; 3) la questione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo la censura relativa al danno non patrimoniale. Ha ritenuto inammissibile la doglianza contro il mancato esame delle prove testimoniali sul danno patrimoniale, perché si trattava di contestazione di merito sulla valutazione di rilevanza della prova, preclusa in cassazione e, comunque, ostativa la doppia conforme. Ha invece affermato che, poiché il Tribunale non aveva esaminato specificamente la domanda di danno non patrimoniale ma l'aveva assorbita nell'esclusione della responsabilità, in appello era sufficiente la sua mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., già avvenuta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
norma sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione
richiamato dal ricorrente nella rubrica del primo motivo
richiamato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia
la mera riproposizione in appello delle domande non accolte o non esaminate è sufficiente quando il capo sia rimasto assorbito e non decisa specificamente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
non è il paradigma corretto per censurare la valutazione di irrilevanza della prova quando la decisione attiene al merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
può essere invocato nei limiti del mancato esame di un fatto decisivo, non per ottenere una diversa valutazione delle prove
preclude il ricorso per vizi di motivazione in caso di doppia conforme, salvo indicazione delle differenti ragioni di fatto dei due giudizi
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato quale disciplina della doppia conforme e della preclusione al vizio motivazionale
impone l'onere di specificare dove e come i fatti/documenti siano stati allegati o prodotti nei gradi di merito
richiamato nel secondo motivo sulle spese di lite
invocato dal ricorrente per sostenere che le indagini avrebbero dovuto chiudersi nei termini di legge
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati per affermare il rilievo costituzionale del diritto alla prova e del giusto processo
art. 6, § 1, CEDU
richiamato quale fondamento convenzionale del diritto a un equo processo
l. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2
richiamato per individuare il presupposto del sollecito/idoneo rimedio contro la protrazione delle indagini
Massime di principio
- La mancata ammissione di una prova è censurabile in cassazione come violazione processuale solo se il giudice ha erroneamente applicato preclusioni o ha dichiarato inammissibile il mezzo per ragioni estranee alla sua rilevanza; se invece la prova è esclusa per irrilevanza rispetto al thema decidendum, la censura investe la valutazione di merito e non può essere veicolata come nullità processuale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; è necessario indicare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo, non contestare il giudizio di inattitudine dimostrativa espresso dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio di motivazione è precluso se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e le loro eventuali differenze rispetto a quelle della sentenza d'appello.
- Se una domanda è stata assorbita e non esaminata specificamente in primo grado, in appello è sufficiente la sua chiara e inequivoca riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; non è necessario dedurre un autonomo motivo di omessa pronuncia.
- Ai fini della responsabilità per durata irragionevole di indagini o procedimenti, il nesso causale tra protrazione dell'attività investigativa e danno allegato deve essere provato in modo concreto; non è sufficiente indicare un generico pregiudizio o dedurre eventi che possono dipendere da autonome e discrezionali determinazioni di terzi.
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