Cassazione Civile, Ordinanza n. 29178/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2007 e 2008. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione: per il 2007, costi dedotti e IVA detratta in relazione a fatture emesse da una società statunitense per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; per il 2008, costi per consulenze rese da società e ditte riconducibili ad amministratori della contribuente, ritenuti antieconomici e privi di adeguata prova di effettività e inerenza; inoltre, rimanenze finali non dichiarate, una penale contrattuale non contabilizzata e IVA detratta in relazione alle operazioni del 2007. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato quello incidentale della contribuente confermando integralmente le riprese. In cassazione la società deduceva: 1) violazione di norme in tema di onere della prova, deducibilità dei costi e IVA, sostenendo che la CTR avesse apoditticamente posto a suo carico la prova dell'effettività delle operazioni e che il furto della documentazione avesse impedito di fornirla; 2) violazione delle norme fiscali e civilistiche sull'inerenza e sulla capacità di stipulare contratti con società partecipate dagli stessi soci, contestando il rilievo di antieconomicità dei costi per consulenze; 3) violazione dell'obbligo di motivazione e delle norme su rimanenze, competenza e imputazione dei componenti reddituali, sostenendo che la CTR non avesse considerato costi maggiori, la diversa quantificazione delle rimanenze e l'accordo successivo sulla penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e non si confrontavano con gli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR, che aveva ritenuto inesistenti le operazioni fatturate da soggetti privi di struttura e aveva qualificato come antieconomici e non adeguatamente provati i costi per consulenze. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la motivazione della CTR non era apparente, poiché conteneva l'esposizione del fatto, delle difese, dei motivi di appello e della ratio decidendi; inoltre, le censure sulle rimanenze, sul provento per penale e sulla competenza dei componenti positivi si risolvevano ancora una volta in contestazioni di fatto non deducibili in cassazione come violazione di legge. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte osserva che non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito quando il giudice di appello ha già accertato i fatti e posto a carico del contribuente la prova contraria
richiamato in tema di deducibilità/inerenza dei costi e imputazione per competenza; la Corte ritiene che le censure della società investano in realtà accertamenti di fatto sulla non inerenza, sull'antieconomicità e sulla competenza dei componenti reddituali
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente in tema di IVA e reverse charge; la Corte non affronta un principio autonomo, ma rileva che la questione sulle operazioni oggettivamente inesistenti è stata risolta in fatto dalla CTR
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente in materia IVA; la censura viene trattata come contestazione del merito dell'accertamento
art. 203 della Direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla ricorrente in materia IVA; la Corte non enuncia un principio specifico su tale norma, limitandosi a respingere la doglianza come non idonea a scalfire gli accertamenti di fatto
richiamato dalla ricorrente per contestare il rilievo di antieconomicità dei contratti con società riconducibili agli stessi soci; la Corte considera la censura diretta a ottenere una rivalutazione del fatto
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse apparente
richiamato con riferimento alla disciplina delle rimanenze; la Corte ritiene inammissibile la censura nella parte in cui investe profili di fatto già decisi dalla CTR
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come possibile paradigma della censura, ma la Corte osserva che i motivi, pur formalmente impostati come violazione di legge, in realtà criticano il giudizio di fatto
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato con riferimento al dedotto vizio di motivazione/nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di merito contiene una motivazione percepibile e completa
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per indicare il corretto mezzo di censura contro gli accertamenti di fatto, nei limiti del testo applicabile ratione temporis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito: il ricorso deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Le censure contro l'accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti o di costi antieconomici sono inammissibili se si limitano a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie senza indicare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- L'onere della prova contraria gravante sul contribuente, una volta che l'Ufficio abbia fondato la ripresa su presunzioni gravi, precise e concordanti, non può essere eluso invocando genericamente la perdita della documentazione, se tale perdita non incide sulla decisività degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre tale vizio se la sentenza espone fatto, difese, questioni controverse e ragioni della decisione con sufficiente chiarezza.
- Le contestazioni sulla deducibilità dei costi per difetto di inerenza, sulla qualificazione di antieconomicità e sulla competenza dei componenti reddituali richiedono una critica specifica agli accertamenti fattuali della sentenza impugnata e non possono essere riproposte come meri errori di sussunzione senza reale base giuridica.
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