Cassazione Civile, Ordinanza n. 11584/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (bookmaker)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha richiesto l'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2015, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di un bookmaker stabilito all'estero e del relativo centro di trasmissione dati operante in Italia. In appello la CGT regionale aveva accolto solo in parte il gravame dei contribuenti, ritenendo legittima la soggettività passiva di entrambi, la correttezza della pretesa impositiva in linea di principio e l'insussistenza di obiettive incertezze normative idonee a escludere le sanzioni; aveva invece ritenuto infondata la contestazione sulla modalità di calcolo della base imponibile, che era stata operata in via induttiva. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia e falsa applicazione della normativa sull'imposta unica, assumendo che non potesse applicarsi al bookmaker estero perché l'intento del legislatore sarebbe stato di colpire solo il gioco illecito; 2) violazione delle norme sul calcolo dell'imposta, sostenendo che per il 2015 dovesse applicarsi il diverso criterio previsto dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98/2011 e non quello introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014; 3) violazione degli artt. 56 ss. TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di disapplicazione della normativa nazionale; 4) illegittimità della sanzione per obiettiva incertezza normativa; 5) erronea condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha rigettato il quarto motivo e ha dichiarato inammissibile il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le censure salvo quella relativa alla modalità di determinazione della base imponibile per l'anno 2015. In particolare ha escluso che vi fosse un contrasto con il diritto unionale o un motivo per disapplicare la disciplina interna, richiamando la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-788/18 e i precedenti costituzionali e di legittimità sulla soggettività passiva del bookmaker estero e del centro di trasmissione dati. Ha invece ritenuto che, per il periodo d'imposta 2015, la CGT regionale abbia errato nell'applicare il criterio forfetario introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, poiché tale criterio si applica solo dal 1° gennaio 2016, mentre per il 2015 resta applicabile il precedente metodo di calcolo di cui all'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011. Per le sanzioni ha escluso l'obiettiva incertezza normativa, poiché la legge di interpretazione autentica del 2010 aveva già risolto il dubbio interpretativo per il 2015. Le spese sono state ritenute correttamente poste a carico dei ricorrenti in base alla soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame limitatamente al ricalcolo dell'imposta.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; primo comma, n. 3; primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale su cui sono stati incardinati i motivi di ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia.
Richiamato per la doglianza di omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato per contestare la validità dell'atto impositivo; la Corte ha preso atto che la CTR aveva escluso la violazione e non ha accolto la censura.
art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014
La disposizione, come modificata, disciplina dal 1° gennaio 2016 il calcolo forfetario dell'imposta unica per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale; non si applica al periodo d'imposta 2015.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011
Per i periodi d'imposta precedenti al 2016 continua a regolare il metodo di determinazione dell'imposta unica nei casi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale o di sottrazione di base imponibile.
art. 56 TFUE
La Corte ha escluso che la normativa italiana sull'imposta unica sulla raccolta scommesse violi la libera prestazione dei servizi, perché si applica senza discriminazioni a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia.
art. 52 TFUE
Richiamato nel quesito pregiudiziale, ma ritenuto non ostativo dalla giurisprudenza unionale già intervenuta.
art. 267 TFUE
La Corte ha escluso la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata decisa dalla Corte di giustizia.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
L'esimente per obiettiva incertezza normativa è stata ritenuta non operante per il 2015, essendo già intervenuta la norma di interpretazione autentica del 2010.
art. 10, comma 4, l. n. 212/2000
Richiamato insieme alle norme sulle sanzioni, ma non ritenuto idoneo a escludere la responsabilità sanzionatoria nel caso di specie.
Richiamato sulla liquidazione delle spese nel processo tributario; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di soccombenza.
Applicato in base al principio generale della soccombenza per la condanna alle spese.
Richiamato per la compensazione delle spese, ma la Corte ha escluso che vi fossero i presupposti per derogare alla soccombenza.
art. 1, comma 66, l. n. 220/2010
Norma interpretativa che ha chiarito la soggettività passiva dell'imposta unica anche per ricevitorie e operatori che raccolgono scommesse al di fuori del sistema concessorio; la Corte vi ha attribuito rilievo decisivo anche per escludere l'incertezza normativa.
È la disposizione base sull'imposta unica sulle scommesse, letta alla luce della norma interpretativa del 2010 e della giurisprudenza costituzionale e unionale.
art. 1, comma 926, l. n. 208/2015
Ha prorogato al 1° gennaio 2016 la decorrenza del nuovo criterio di calcolo dell'imposta unica previsto dalla legge di stabilità 2015.
art. 1, comma 643, l. n. 190/2014
Ha previsto una procedura di regolarizzazione per i soggetti attivi nel settore delle scommesse non collegati al totalizzatore nazionale.
art. 4, comma 4-bis, l. n. 401/1989
Richiamato come norma penale di sfondo che resta applicabile ai soggetti non regolarizzati o decaduti dalla regolarizzazione.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può riguardare tanto l'operatore estero che organizza e gestisce la raccolta sul territorio italiano quanto l'intermediario nazionale che svolge l'attività di raccolta, poiché entrambi concorrono, in modo diverso, alla realizzazione del presupposto impositivo.
- La normativa italiana che assoggetta all'imposta unica gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia non è di per sé discriminatoria ai sensi dell'art. 56 TFUE se si applica indistintamente a operatori nazionali ed esteri e non introduce un diverso regime fiscale in base al luogo di stabilimento.
- Non sussiste spazio per un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa del diritto UE sia già stata risolta in modo specifico dalla giurisprudenza unionale richiamata dal giudice di legittimità.
- La disciplina introdotta o modificata dalla l. n. 190/2014, come prorogata dalla l. n. 208/2015, si applica dal 1° gennaio 2016; per i periodi d'imposta anteriori continua a operare il precedente criterio di calcolo dell'imposta previsto dall'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011.
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria non è invocabile quando, al momento delle violazioni contestate, la norma di interpretazione autentica abbia già chiarito in modo definitivo il regime applicabile.
- In tema di spese processuali nel giudizio tributario, la condanna segue il principio di soccombenza e la compensazione è possibile solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge e adeguatamente giustificati.
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