Cassazione Civile, Sentenza n. 04086/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Roma Capitale impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole a Fernando Falco. In primo grado era stato accertato il diritto di Falco ad essere reintegrato nell'incarico di Direttore della Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali (incarico a tempo determinato sottoscritto il 15.09.2021) fino alla naturale scadenza o in incarico equivalente, e al relativo trattamento economico e risarcimento danni, dopo che, a seguito dell'attivazione di una procedura di interpello collegata alla riorganizzazione della macrostruttura comunale, la sua domanda di prosecuzione non era stata accolta e l'incarico era stato revocato e affidato ad interim ad altro dirigente. In cassazione Roma Capitale deduceva due motivi: (1) errata qualificazione dell'istituto dell'"ausiliaria" da parte della Corte d'Appello, sostenendo che l'ausiliaria fosse una posizione di rapporto di impiego che impedirebbe la costituzione di un nuovo rapporto con il Comune e quindi che il conferimento dell'incarico sarebbe stato illegittimo; (2) violazione delle regole sulla revoca degli incarichi dirigenziali e della buona fede contrattuale, in relazione alla possibilità di riassegnare dirigenti in ragione di esigenze organizzative (art. 1, comma 18, D.L. 138/2011 e art. 42, comma 2 del Regolamento di Roma Capitale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Roma Capitale. Ha ritenuto infondati i motivi dedotti: ha condiviso l'interpretazione secondo cui il personale in ausiliaria può essere richiamato in servizio e che, nel caso concreto, Falco era stato richiamato con provvedimento del Ministero della Difesa e successivamente assunto con contratto a tempo determinato richiamando la disciplina degli artt. 886 e 992 d.lgs. 66/2010 e l'art. 19, comma 2, d.lgs. 165/2001, con l'indennità riferita all'art. 23-ter del d.l. 201/2011. Ha inoltre confermato che la revoca dell'incarico per esigenze organizzative richiede un atto formale e una motivazione reale e non fittizia: nel caso di specie la Corte d'Appello aveva accertato in fatto l'assenza di una reale soppressione del posto o di specifiche esigenze che giustificassero l'avvicendamento, pertanto la revoca era illegittima. Roma Capitale è stata condannata alle spese di giudizio pari a euro 5.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
d.lgs. 15.03.2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), art. 886
L'art. 886 qualifica l'ausiliaria come forma di congedo del personale militare; la Corte la utilizza per inquadrare la posizione giuridica del militare collocato in ausiliaria
d.lgs. 15.03.2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), art. 992
Disciplina il collocamento in ausiliaria per cinque anni e le modalità di utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni; la Corte ha ritenuto che il richiamo in servizio sia consentito secondo tale disciplina
d.lgs. 15.03.2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), art. 993
Prevede l'elaborazione di elenchi e la procedura di segnalazione dei militari in ausiliaria per le amministrazioni richiedenti; la sentenza richiama la procedura ministeriale di utilizzo
d.lgs. 15.03.2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), artt. 994, 995, 996
Norme correlate alla posizione di ausiliaria richiamate a corredo dell'interpretazione complessiva dell'istituto: la giurisprudenza e la Corte sottolineano l'assimilazione dell'ausiliaria al collocamento in quiescenza, con peculiari effetti giuridici ed economici
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 2
Consente il conferimento di incarichi a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche; il contratto tra il Comune e Falco è stato stipulato richiamando questa disposizione
d.l. n. 201 del 6.12.2011, art. 23-ter
Norma sul "tetto" degli stipendi/indennità in alcuni casi; richiamata nel contratto e nella ricostruzione dei trattamenti economici spettanti
l. n. 147/2013, art. 1, comma 471
Citata tra le norme richiamate nel primo motivo; non risulta decisiva per la soluzione della controversia nel testo della sentenza
D.L. 138/2011, art. 1, comma 18
Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni (…) possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto
La norma consente il passaggio ad altro incarico per motivate esigenze organizzative; la Corte ha richiamato il principio ma ha anche affermato che tale potere amministrativo richiede motivazione reale e atto formale e non può giustificare revoche fittizie
Regolamento Uffici e Servizi di Roma Capitale (d.G.C. 222/2017), art. 42, comma 2
Prevede la possibilità di cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali per esigenze funzionali o riorganizzazione; la Corte ha osservato che l'applicazione di tale norma richiede l'effettiva sussistenza delle esigenze dichiarate
Principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; richiamato rispetto alla legittimità della revoca dell'incarico
Criterio di diligenza nella prestazione professionale; citato nel contesto delle obbligazioni di comportamento dell'amministrazione nella gestione degli incarichi
Norma sul divieto di assunzione di incarichi dirigenziali da parte di personale in quiescenza; la Corte ha osservato che la questione non era devoluta ma ha escluso l'applicabilità automatica al caso dell'ausiliaria richiamata
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di versamento
Massime di principio
- Il collocamento in ausiliaria del personale militare va considerato una particolare posizione di congedo/"quiescenza" con caratteristiche peculiari: il militare può essere richiamato in servizio tramite le procedure di utilizzo previste dal C.O.M. e dal Ministero della Difesa.
- Il richiamo in servizio di personale in ausiliaria e l'instaurazione di un rapporto a tempo determinato con altra pubblica amministrazione è possibile se effettuato secondo le procedure normative (elenchi, interpelli, provvedimenti ministeriali) e può prevedere specifiche ripartizioni degli oneri economici tra amministrazioni.
- La revoca anticipata di incarichi dirigenziali per esigenze organizzative è consentita ma richiede un atto formale e una motivazione reale e specifica: deve trattarsi di una riorganizzazione effettiva e non di una giustificazione fittizia per rimuovere il dirigente.
- In caso di mancata dimostrazione da parte dell'amministrazione della reale sussistenza delle esigenze organizzative che motivano la revoca, il dirigente può ottenere la reintegra nell'incarico o in incarico equivalente e il ristoro economico del periodo perduto.
- Nelle controversie con militari richiamati in ausiliaria è fondamentale verificare i provvedimenti ministeriali, l'eventuale disciplina richiamata nei contratti (es. art. 23-ter D.L. 201/2011) e le comunicazioni di interpello/cessazione dall'ausiliaria per valutare la legittimità del rapporto instaurato.
- Le clausole regolamentari o legislative che autorizzano il passaggio o la riassegnazione anticipata (es. art. 1, comma 18, D.L. 138/2011; art. 42 Regolamento di Roma Capitale) non autorizzano revoche arbitrarie: va sempre garantita la correttezza e buona fede nell'esercizio del potere amministrativo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 23 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03976/2026 del 23/02/2026
- Sentenza lavoro · 23 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03992/2026 del 23/02/2026
- Sentenza lavoro · 23 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 04021/2026 del 23/02/2026
- Sentenza lavoro · 23 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 04081/2026 del 23/02/2026
- Sentenza lavoro · 23 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 04082/2026 del 23/02/2026
- Sentenza lavoro · 23 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 04084/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →