Cassazione Civile, Sentenza n. 03992/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I dipendenti, operatori socio-sanitari con mansione di barellieri effettivamente impiegati nel Pronto Soccorso ma formalmente assegnati alla DPS, hanno chiesto il riconoscimento dell'indennità per i servizi di malattie infettive prevista dall'art. 86 CCNL 2018 (e precedentemente dall'art. 44 CCNL 1995), deducendo continuità di mansioni e una prassi aziendale di corresponsione sotto il precedente contratto. L'Azienda aveva smesso di erogare l'indennità invocando la mancanza di formale assegnazione ai reparti previsti dal contratto; la Corte d'appello aveva accolto i lavoratori ritenendo rilevante il comportamento concludente dell'Azienda e il principio di parità di trattamento; l'Ospedale ha proposto ricorso per cassazione contestando che l'indennità possa essere riconosciuta in assenza di formale assegnazione al reparto previsto dal CCNL e che la prassi aziendale non possa derogare al CCNL nel pubblico impiego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività e ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Ospedale, ritenendo che l'indennità prevista dall'art. 86 del CCNL 2018 (e analogamente dall'art. 44 del CCNL 1995) sia strettamente correlata alla formale assegnazione e allo svolgimento di attività nei reparti espressamente indicati (terapie intensive, sale operatorie, terapie sub-intensive, servizi di malattie infettive e discipline equipollenti) e non possa essere legittimamente riconosciuta per mera prassi aziendale o per il solo rischio infettivo. La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda dei lavoratori. Le spese dei giudizi di merito sono compensate, mentre i controricorrenti e Papini Mauro sono condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00.
Norme richiamate
CCNL Comparto Sanità 21 maggio 2018 - art. 86
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a. nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b. nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13. c. nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. ... 8. Al personale ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all'assistenza, appartenente rispettivamente alle categorie A e B, assegnato ai reparti indicati nel comma 6, lettera c) è corrisposta una indennità giornaliera di € 1,03. 9. Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettere a), b) e c) è corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 6. 10. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 80 ... possono essere individuati altri operatori ... limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
La Corte interpreta l'art. 86 nel senso che l'indennità è strettamente collegata all'assegnazione e allo svolgimento di attività nei reparti espressamente previsti (servizi di malattie infettive, terapie intensive, sub-intensive), non spettando per il mero rischio o per la prassi aziendale ove il lavoratore non sia formalmente addetto a tali servizi.
CCNL Comparto Sanità 1 settembre 1995 - art. 44
6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000; b) nelle terapie sub-intensive ...; c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000. ... 8. Al personale appartenente alle posizioni funzionali di III e IV livello retributivo – ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all'assistenza – assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettera c), è corrisposta una indennità giornaliera di L. 2.000.
Analogamente all'art. 86 del CCNL 2018, anche l'art. 44 del precedente CCNL collega la spettanza dell'indennità all'assegnazione ai reparti specifici; la giurisprudenza della Cassazione ha interpretato ripetutamente queste disposizioni in termini restrittivi, escludendo l'attribuzione basata solo su prassi o rischio.
D.M. 30 gennaio 1998
Il contratto rinvia al D.M. per l'individuazione delle "discipline equipollenti" e dei servizi di malattie infettive; pertanto la definizione normativa dei reparti rileva ai fini dell'attribuzione dell'indennità.
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - artt. 2, 40, 45
Citato in relazione ai principi del pubblico impiego privatizzato e alla necessità di conformità del trattamento individuale al contratto collettivo; dalla sentenza emerge il principio che la P.A. non può legittimamente riconoscere trattamenti economici difformi dal CCNL.
Codice di procedura civile - art. 370 c.p.c. e art. 360 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.: termine per il deposito del controricorso (la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività). Art. 360 c.p.c.: postulati per i motivi di cassazione (violazione di norme e omesso esame di fatto) utilizzati nel ricorso.
Codice di procedura civile - art. 384, secondo comma c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito senza rinviare la causa, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, perché i fatti essenziali erano pacifici (i dipendenti non erano addetti ai reparti previsti).
Massime di principio
- L'indennità prevista dai CCNL per i "servizi di malattie infettive" (e analoghe per terapie intensive/sub-intensive) è collegata alla formale assegnazione e allo svolgimento di attività nei reparti specifici indicati dal contratto e dagli atti normativi di riferimento, non al solo rischio o alla mera esecuzione di attività simili in altro contesto.
- La prassi aziendale di corresponsione di un'indennità non può, nel pubblico impiego contrattualizzato, creare un diritto consolidato contrapposto alle previsioni del CCNL: trattamenti economici difformi dal contratto collettivo sono inidonei a fondare diritti soggettivi e possono essere recuperati dall'amministrazione.
- Il principio di parità di trattamento non può aggirare le regole del CCNL: la parità richiama la necessità di uniformità nell'applicazione del contratto, ma non legittima attribuzioni non previste dal contratto stesso.
- In situazioni analoghe, chi ritiene di avere diritto all'indennità deve dimostrare la formale assegnazione o l'effettivo svolgimento dell'intero turno nel servizio indicato dal CCNL (ove previsto il limite dell'art. 86, comma 10), o ottenere la modifica/integrazione delle previsioni tramite contrattazione collettiva o atti amministrativi formali.
- Per l'amministrazione che intenda estendere un'indennità ad altri profili o reparti, la strada corretta è la contrattazione decentrata o provvedimenti formali di riclassificazione/assegnazione, non la mera prassi di erogazione stabile.
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