Cassazione Civile, Sentenza n. 04021/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, personale ATA e rappresentante RSU presso la sede distaccata di Montirone, impugnava il licenziamento senza preavviso intimatogli il 17 gennaio 2023. Contestava la legittimità dello spostamento alla sede centrale di San Zeno (sostenendo l'obbligo del nulla osta sindacale e l'assenza di ragioni comprovate), l'insussistenza degli addebiti relativi all'inosservanza degli ordini di servizio e l'illegittimità della sanzione espulsiva anche in relazione allo svolgimento di un secondo lavoro non autorizzato. Denunciava inoltre atteggiamenti persecutori e antisindacali della dirigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello di Brescia) avessero correttamente valutato i fatti: lo spostamento tra sedi dello stesso istituto comprensivo non costituisce "trasferimento" ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori e quindi non richiede necessariamente il nulla osta sindacale; gli ordini di servizio erano giustificati da esigenze organizzative documentate e il rifiuto reiterato del lavoratore è stato considerato contrario a buona fede e insubordinazione. La Corte ha altresì ritenuto provata la violazione del dovere di esclusività per il lavoro secondario non autorizzato e la sanzione espulsiva proporzionata, tenuto conto dei precedenti disciplinari. Per tali ragioni il licenziamento è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
CCNQ 4 dicembre 2017, art. 20 comma 4
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di utilizzo dei distacchi e prerogative sindacali; la Corte non ha ritenuto che la normativa imponga qui l'illegittimità dello spostamento intra-istituto valutato dai giudici di merito
CCNQ 7 agosto 1998, art. 18 comma 4
Richiamato come norma collegata alle prerogative sindacali; non è stato ritenuto, alla stregua dei fatti accertati, idoneo a prevalere sull'accertamento di riorganizzazione interna
Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 22
La Corte ha condiviso l'orientamento dei giudici di merito secondo cui lo spostamento tra sedi appartenenti allo stesso istituto comprensivo non è qualificabile come trasferimento ai fini dell'art. 22, con la conseguenza che il nulla osta sindacale non era determinante per l'illegittimità dello spostamento
D.lgs. n. 297 del 1994, art. 596
Richiamato nel quadro normativo di riferimento per l'organizzazione scolastica; non ha impedito la valutazione di riorganizzazione interna effettuata dai giudici di merito
D.lgs. n. 165 del 2001, art. 42
Citate norme sull'ordinamento del personale; la loro richiamata non ha inficiato la valutazione di legittimità degli ordini di servizio nell'ambito della stessa istituzione
Codice Civile, art. 2103
Riferito al potere datoriale di assegnazione delle mansioni in relazione alla qualifica; la Corte ha ritenuto che le ragioni organizzative addotte dai datori fossero state adeguatamente valutate dal giudice di merito
Codice Civile, art. 2697
Richiamato in tema di onere della prova; la Cassazione ha ritenuto che il ricorso chiedesse in realtà un diverso apprezzamento delle prove anziché una violazione del principio
Codice di Procedura Civile, art. 115
Richiamato nelle censure relative alla valutazione probatoria; i giudici di legittimità hanno ritenuto le doglianze inammissibili perché miravano a rivedere accertamenti di fatto
CCNL personale comparto scuola 2006-2009, art. 53 e art. 6
Citate dal ricorrente per sostenere contrasto tra ordini di servizio e piano delle attività concordato con i sindacati; la Corte ha ritenuto che la contestazione impugnasse in realtà la valutazione di merito già compiuta
Codice Civile, artt. 1175 e 1375
Richiamati nel mezzo che invocava il principio buona fede e l'esecuzione delle obbligazioni; la Corte ha confermato che il rifiuto reiterato non era conforme alla buona fede secondo il giudizio di merito
Codice Civile, art. 1460
Citato nel contesto dei rimedi per inadempimento; la Corte ha trattato la questione come una valutazione di merito sulla giustificazione del rifiuto del lavoratore
Codice Civile, artt. 2106 e 2119
Riferiti alla disciplina disciplinare e alla procedura per l'applicazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che la sanzione espulsiva fosse proporzionata alla complessiva condotta (insubordinazione reiterata e lavoro non autorizzato)
CCNL Comparto scuola 2018, art. 13
Invocato in relazione alla disciplina del secondo lavoro e alle sanzioni previste; la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero valutato correttamente la gravità e la reiterazione della violazione
CCNL Comparto scuola 2018, art. 11 lett. h)
Citato dal ricorrente in tema di obblighi e divieti accessori; la Corte non ha ritenuto la censura idonea a sovvertire l'accertamento di fatto
D.lgs. n. 152 del 1997, artt. 1 e 3
Richiamati nella censura relativa a ordini di sgombero materiali; la Corte ha ritenuto la doglianza riconducibile a un diverso apprezzamento dei fatti di merito
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
La Corte ha attestato la sussistenza delle condizioni processuali richieste da tale norma ai fini degli effetti previsti (contributo unificato)
Legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 17
Richiamata in relazione alla disciplina del contributo unificato integrativo previsto dal D.P.R. n.115/2002; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti
Massime di principio
- Lo spostamento di personale tra sedi appartenenti allo stesso istituto comprensivo può essere qualificato come riorganizzazione interna e non come "trasferimento" ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, con minore rilevanza dell'eventuale nulla osta sindacale; occorre valutare la struttura organizzativa e l'esistenza di unità produttive distinte
- La valutazione circa l'esistenza di ragioni organizzative che giustificano ordini di servizio è tipicamente questione di fatto di competenza del giudice di merito: la Cassazione controlla il corretto inquadramento giuridico e non sostituisce il giudizio probatorio, salvo errori di diritto
- Il rifiuto reiterato di ottemperare a ordini di servizio può integrare insubordinazione e giustificare il licenziamento per giusta causa quando sia valutato contrario alla buona fede, specialmente se supportato da documentazione interna che dimostra esigenze organizzative
- Lo svolgimento di un'attività lavorativa secondaria senza autorizzazione può concorrere a giustificare una sanzione disciplinare grave, in particolare se protratto nel tempo e accompagnato da altri comportamenti disciplinarmente rilevanti
- Le censure che chiedono un diverso apprezzamento delle prove o dei fatti valutati dal giudice di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione; è necessario dimostrare violazioni di diritto o profili processuali specifici per ottenere accoglimento
- La proporzionalità della sanzione disciplinare è valutata nel complesso tenendo conto della reiterazione, della gravità degli addebiti e dei precedenti disciplinari: sanzioni conservative possono essere ritenute insufficienti se il comportamento è persistente e grave
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