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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26344/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2009, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito maggiori ricavi non dichiarati, rilevanti ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, oltre a accessori; per i soci erano stati emessi anche gli accertamenti per IRPEF e addizionali per trasparenza. La CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti ritenendo illegittimi gli avvisi per difetto di valida delega di firma, sul rilievo che il funzionario firmatario non fosse stato nominativamente indicato nella delega e che la delega fosse quindi impersonale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sovrapponibili nei giudizi contro i soci: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 e 53 d.lgs. 546/1992, per omessa considerazione del fatto che la questione della delega non nominativa non sarebbe stata devoluta in primo grado e per mancato esame delle difese dell’Ufficio; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che non è richiesta dalla legge una delega nominativa e che la prova della delega poteva essere data con la documentazione prodotta, inclusi ordine di servizio ed elementi attestanti l’appartenenza del firmatario all’area funzionale competente. Nel frattempo, la società ha chiesto la definizione agevolata della propria posizione ai sensi della l. 130/2022.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato estinto il processo relativo alla società, perché era intervenuta la richiesta di definizione agevolata e, decorso il termine previsto senza istanza di trattazione e senza diniego dell’Amministrazione, la causa doveva estinguersi con irripetibilità delle spese. Quanto ai ricorsi proposti dall’Agenzia contro i due soci, la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo: ha affermato che, in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ciò che rileva è che l’atto sia firmato dal capo ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, e che la delega di firma può essere provata anche nel processo con documentazione interna, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per il riesame nei limiti del motivo accolto e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    Usato per la riunione dei processi connessi soggettivamente e oggettivamente.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega rileva come delega di firma e non di funzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell’onere probatorio; l’Amministrazione deve provare il corretto esercizio del potere quando il contribuente contesta la legittimazione del firmatario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per dedurre omessa pronuncia/extra o ultrapetizione della CTR.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al contenuto del ricorso introduttivo e del thema decidendum.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al contenuto dell’appello nel processo tributario.

  • art. 5 l. 31 agosto 2022 n. 130

    Base normativa della definizione agevolata che ha determinato l’estinzione del giudizio relativo alla società.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato nel processo estinto per definizione agevolata.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: realizza un decentramento interno senza rilevanza esterna e l’atto resta imputabile all’organo delegante.
  • In materia di validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento, non è richiesta dalla legge la indicazione nominativa del funzionario delegato; è sufficiente che dall’organizzazione interna e dalla documentazione prodotta risulti la qualifica del soggetto abilitato e la verifica della corrispondenza tra firmatario e destinatario della delega.
  • Se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore dell’atto impositivo, l’Amministrazione può dimostrare in giudizio il corretto esercizio del potere anche successivamente alla fase amministrativa, fino al secondo grado di giudizio.
  • La declaratoria di incostituzionalità delle norme che avevano consentito l’assegnazione temporanea di mansioni superiori non incide automaticamente sulla validità degli atti sottoscritti dal funzionario delegato, quando la delega operi come delega di firma nei limiti dell’art. 42 d.P.R. 600/1973.
  • L’adesione alla definizione agevolata della controversia determina l’estinzione del processo nei confronti del soggetto che vi aderisce, con irripetibilità delle spese e senza obbligo di versamento del doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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