Cassazione Civile, Ordinanza n. 24547/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui il Comune di Napoli ha richiesto maggiore IMU per l’anno 2016, assumendo come base una maggiore rendita catastale attribuita dall’Agenzia delle Entrate in un precedente procedimento di variazione di classamento. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva ritenuto valida la notifica dell’atto catastale e legittimo l’avviso IMU. In Cassazione ha chiesto innanzitutto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di una querela di falso proposta contro la minuta d’ufficio dell’avviso catastale depositata in atti. Ha poi dedotto omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva trascurato l’eccezione di inesistenza/prova insufficiente dell’atto di rettifica catastale, avendo la decisione fatto leva su una mera minuta priva di sottoscrizione. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 74 l. n. 342/2000 e delle norme sulla notificazione postale degli atti tributari, contestando la regolarità della notifica dell’avviso di variazione catastale perché effettuata con modalità postale diretta e senza la raccomandata informativa. Ha infine chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 l. n. 890/1982, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e agli artt. 6 e 13 CEDU, per l’asserita irragionevole esclusione della seconda raccomandata nelle notifiche dirette.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’istanza di sospensione per la pendenza della querela di falso, affermando che tale giudizio non incide sul giudizio di cassazione e che l’eventuale esito favorevole potrà essere fatto valere con revocazione. Ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse implicitamente rigettato l’eccezione sull’esistenza e validità formale dell’atto catastale, valorizzando la mancata impugnazione della rendita divenuta definitiva. Ha inoltre ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura sulla notificazione, ribadendo che per la notificazione diretta a mezzo posta degli atti fiscali si applicano le regole del servizio postale ordinario e non è necessaria la raccomandata informativa. Ha infine negato la necessità di investire nuovamente la Corte costituzionale, richiamando i precedenti della Consulta che hanno ritenuto compatibile la disciplina con i parametri evocati, anche in considerazione della possibilità di rimessione in termini in caso di mancata effettiva conoscenza non imputabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; art. 360-bis c.p.c.
Le doglianze sono state valutate anche sotto il profilo dell’ammissibilità del motivo; la censura sulla notifica è stata ritenuta inammissibile perché contrastante con l’orientamento consolidato.
Non vi è stata omessa pronuncia quando la questione è stata implicitamente rigettata dalla motivazione della sentenza di merito.
La decisione non è stata assunta sulla base di un fatto non allegato o di una minuta priva di rilevanza probatoria, ma sulla mancata impugnazione della rendita catastale notificata.
art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342
È stata richiamata come norma invocata dal ricorrente per contestare l’efficacia della rendita catastale; la Corte non ha accolto la censura.
art. 7, comma 6, l. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’irregolarità della notifica; la Corte ha ribadito che alla notificazione diretta non si applicano le formalità della legge n. 890/1982 se non nei limiti previsti.
art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890
La disciplina della notifica diretta degli atti fiscali è stata ritenuta conforme a Costituzione e CEDU nei precedenti richiamati, non essendo necessaria la raccomandata informativa.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per contestare la modalità di notificazione degli atti tributari; la Corte ha confermato il regime della notificazione diretta a mezzo posta.
L’eventuale mancanza di effettiva conoscenza dell’atto, non imputabile al destinatario, può essere fatta valere mediante rimessione in termini.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla Corte costituzionale quale termine di decadenza rispetto al quale può operare la rimessione in termini in caso di mancata conoscenza effettiva dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
art. 3 Cost.
Parametri evocati per la questione di legittimità costituzionale sulla notifica diretta; la Corte ha ritenuto non necessario sollevare nuovamente la questione.
art. 24 Cost.
Evocato a sostegno della censura di incostituzionalità della disciplina notificatoria.
art. 111 Cost.
Evocato a sostegno della censura di incostituzionalità della disciplina notificatoria.
art. 117 Cost.
Evocato in relazione al parametro interposto della CEDU.
art. 6 CEDU
Richiamato per contestare la disciplina della notifica diretta; la Corte ha ribadito la compatibilità della disciplina con il diritto di difesa.
art. 13 CEDU
Richiamato dal ricorrente nel quadro della questione di legittimità costituzionale, ma senza accoglimento.
La Corte costituzionale ha richiamato il prudente apprezzamento del giudice nel valutare gli elementi presuntivi offerti dal destinatario che deduca di non aver avuto effettiva conoscenza dell’atto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la pendenza di una querela di falso relativa ad atti del giudizio di merito non impone la sospensione del processo, potendo l’eventuale esito favorevole essere fatto valere con revocazione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la questione dedotta dalla parte risulti comunque assorbita o implicitamente respinta dalla motivazione della sentenza impugnata.
- Se la notifica dell’atto fiscale è eseguita direttamente per posta dall’ufficio, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non è necessaria la raccomandata informativa prevista per altri modelli notificatori.
- La mancata impugnazione nei termini della rendita catastale notificata comporta la sua definitività e consente di assumerla a base del successivo avviso di accertamento IMU.
- La disciplina della notificazione diretta degli atti tributari è considerata compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali, purché resti salva la possibilità di rimessione in termini quando la mancata conoscenza effettiva dell’atto dipenda da causa non imputabile al destinatario.
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