Cassazione Civile, Ordinanza n. 14549/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria aveva impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche una delibera regionale che, nel disciplinare la prosecuzione temporanea dell’esercizio di grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute, fissava il termine al 31 dicembre 2021 e subordinava la prosecuzione a una serie di condizioni economiche e tecniche: pagamento del canone demaniale, versamento di un canone aggiuntivo, realizzazione di interventi sugli impianti, fornitura gratuita di energia o pagamento del relativo controvalore. Con motivi aggiunti aveva inoltre censurato il decreto dirigenziale che quantificava definitivamente il canone aggiuntivo. Il TSAP aveva respinto il ricorso. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme statali e regionali sulla prosecuzione delle concessioni, sostenendo che la Regione non potesse limitare ex ante al 31.12.2021 la gestione, poiché la legge prevederebbe la prosecuzione sino alla riassegnazione; 2) violazione della disciplina primaria e del giusto procedimento, deducendo che l’ente non potesse introdurre date intermedie o verifiche "a checkpoint" per decidere se far proseguire o cessare la derivazione; 3) violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e della disciplina sul procedimento amministrativo in relazione ai criteri di quantificazione del canone aggiuntivo. In memoria la ricorrente ha rinunciato al terzo motivo, ritenendo superata la questione dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che la disciplina statale e regionale consente alla Regione di disciplinare la prosecuzione temporanea dell’esercizio delle derivazioni idroelettriche scadute, purché entro il limite del tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di riassegnazione, e che rientra nella discrezionalità regionale stabilire concretamente tempi e condizioni della prosecuzione. Ha inoltre escluso la necessità di sospendere il giudizio in attesa del ricorso per rettificazione pendente davanti al TSAP, trattandosi di rimedio diverso e non sovrapponibile al ricorso per cassazione. Quanto al terzo motivo, la rinuncia ha reso superflua ogni decisione sul merito della censura. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 204 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Il ricorso per rettificazione davanti al TSAP opera su un piano diverso dal ricorso alle Sezioni Unite e non impone la sospensione del giudizio di cassazione.
artt. 200-202 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Il ricorso alle Sezioni Unite è il rimedio per l’omesso esame di un motivo, distinto dalla rettificazione.
art. 517 cod. proc. civ. del 1865
Individua i casi di rettificazione della sentenza del TSAP: cosa non domandata, ultra petizione, omessa pronuncia e disposizioni contraddittorie.
Costituisce il riferimento statale per le procedure di attribuzione delle grandi derivazioni idroelettriche e per la continuità dell’erogazione del servizio nelle more della riassegnazione.
art. 12, comma 8-bis, d.lgs. n. 79/1999
È richiamato come base del canone aggiuntivo e come espressione del principio di continuità dell’erogazione del servizio idrico.
art. 12, comma 1-sexies, d.lgs. n. 79/1999
Rileva nel delimitare le attribuzioni regionali in ordine alla prosecuzione temporanea dell’esercizio.
art. 23 Cost.
La Corte esclude che la disciplina del canone aggiuntivo e della cessione gratuita di energia rientri nella riserva di legge propria della materia impositiva, valorizzandone la natura corrispettiva/prestazionale.
art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
La disciplina regionale sulle grandi derivazioni non ricade nella materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato.
art. 117, terzo comma, Cost.
La disciplina regionale si colloca nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
d.lgs. n. 112/1998, artt. 30 e 86
Sono richiamati per affermare l’estensione delle competenze regionali anche alle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione energetica.
art. 25 r.d. n. 1777/1933
Le opere bagnate risultano già acquisite al patrimonio pubblico al termine della concessione.
art. 53-bis l.r. Lombardia n. 26/2003
La norma regionale consente la prosecuzione temporanea dell’esercizio degli impianti oltre la scadenza della concessione e prevede il canone aggiuntivo quale corrispettivo della protrazione dell’utilizzo.
art. 23 l.r. Lombardia n. 5/2020
È richiamato quale disposizione regionale di coordinamento con la disciplina sulle grandi derivazioni.
art. 6 l.r. Lombardia n. 5/2020
È invocato dalla ricorrente ma ritenuto non idoneo a escludere il potere regionale esercitato con la delibera impugnata.
art. 1, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79/1999
Costituisce la base normativa della cessione gratuita di energia, o del suo controvalore monetario, come prestazione imposta con finalità solidaristiche e perequative.
art. 3 Cost.
È evocato nella censura sulla quantificazione del canone, ma la relativa doglianza è stata poi rinunciata.
È richiamata nei motivi di ricorso in relazione al procedimento amministrativo e alla discrezionalità dell’ente.
Sono invocati dalla ricorrente per criticare la valutazione istruttoria e probatoria compiuta dal TSAP nella quantificazione del canone.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema delle grandi derivazioni idroelettriche scadute, la prosecuzione temporanea dell’esercizio nelle more della riassegnazione non costituisce un diritto incondizionato del concessionario uscente, ma una facoltà dell’amministrazione/regione, esercitabile entro il limite del tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento.
- La determinazione concreta del termine di prosecuzione temporanea e delle relative condizioni economiche rientra nella discrezionalità regionale, purché resti coerente con la disciplina statale di principio e con la finalità di assicurare la continuità del servizio.
- Il canone aggiuntivo richiesto al concessionario uscente per la protrazione dell’uso degli impianti ha natura corrispettiva del beneficio conseguito dall’utilizzazione temporanea delle opere e delle derivazioni, e non integra una prestazione patrimoniale imposta in senso strettamente tributario.
- La cessione gratuita di energia, o la sua monetizzazione, collegata alle grandi derivazioni idroelettriche può essere qualificata come prestazione imposta con funzione solidaristica e perequativa generale, sottratta alla logica indennitaria e compatibile con la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
- Il ricorso per rettificazione davanti al TSAP e il ricorso per cassazione alle Sezioni Unite perseguono rimedi diversi e non sono sovrapponibili: la pendenza del primo non impone il rinvio del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorrente rinuncia a uno specifico motivo di ricorso, la Corte non deve pronunciarsi sul merito di quella censura, con conseguente irrilevanza delle doglianze residue sul punto rinunciato.
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