Cassazione Civile, Ordinanza n. 31066/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'ente, di dare esecuzione alla domanda di stabilizzazione di una dipendente che i giudici di merito avevano ritenuto in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico del 25 giugno 2008, con conseguente accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza retrodatata all'11 settembre 2009 e del correlato trattamento economico. In appello l'ente aveva sostenuto che, per effetto della normativa sopravvenuta sul riordino della Croce Rossa Italiana e sulla successiva liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale, era ormai impossibile procedere alla stabilizzazione, mancando una posizione organica compatibile e essendo intervenuta una procedura liquidatoria con collocamento in disponibilità del personale non trasferito. In cassazione l'ente ha dedotto la violazione di una serie di norme interne e costituzionali, tra cui l'art. 1, comma 519, L. 296/2006, l'art. 39, comma 3-ter, L. 449/1997, l'art. 2, comma 1, L. 183/2010, gli artt. 4, 6 e 8 d.lgs. 178/2012, l'art. 16, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 2-bis, d.l. 148/2017 conv. in L. 172/2017, nonché l'art. 97 Cost. e gli artt. 33, comma 7, e 34 d.lgs. 165/2001, lamentando che il ius superveniens, intervenuto prima del giudicato, avrebbe impedito l'effettiva stabilizzazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che l'ente non contestava l'accertamento dei requisiti della lavoratrice per accedere alla stabilizzazione né altre rationes della decisione di merito, limitandosi a invocare una sopravvenuta impossibilità oggettiva derivante dalla normativa successiva. La Corte ha però rilevato che non si trattava di una pronuncia costitutiva, i cui effetti si producono solo con il giudicato, bensì di una sentenza meramente dichiarativa di un diritto all'assunzione già sorto in capo alla lavoratrice; pertanto la normativa sopravvenuta, intervenuta in epoca successiva alla retrodatazione del rapporto riconosciuta dai giudici di merito, non poteva incidere sul diritto già accertato, residuando solo eventuali profili esecutivi da valutare in altra sede. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata, ed è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 519, L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato come norma invocata dall'ente per contestare la stabilizzazione, ma non ritenuto idoneo a incidere sul diritto già dichiarato
art. 39, comma 3-ter, L. 27 dicembre 1997, n. 449
richiamato dall'ente tra le norme asseritamente violate in tema di stabilizzazione nel pubblico impiego
art. 2, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183
richiamato tra le disposizioni invocate nel motivo di ricorso
artt. 4, 6 e 8 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178
richiamati per sostenere che il riordino della Croce Rossa e la liquidazione dell'ente avrebbero reso impossibile la stabilizzazione
richiamato come ius superveniens sopravvenuto alla decisione di merito ma anteriore al giudicato
art. 97 Cost.
invocato a sostegno del carattere vincolato e organizzato dell'accesso ai pubblici impieghi
artt. 33, comma 7, e 34 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamati come norme in tema di mobilità, disponibilità e gestione del personale nelle amministrazioni pubbliche
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
usato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito ha natura meramente dichiarativa dell'esistenza di un diritto già sorto, lo ius superveniens successivo non può eliminare retroattivamente quel diritto, né impedire la conferma della statuizione già resa.
- La sopravvenuta impossibilità di eseguire concretamente l'adempimento può rilevare eventualmente nella fase esecutiva, ma non incide sulla fondatezza della domanda quando l'oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto e non una pronuncia costitutiva.
- Se il ricorrente non attacca tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a invocare un fatto normativo sopravvenuto, il ricorso non può essere accolto quando permane ferma la base accertativa del diritto riconosciuto nei gradi di merito.
- La qualificazione della decisione come costitutiva o dichiarativa è decisiva per stabilire da quando produca effetti e se un evento sopravvenuto possa incidere sul diritto controverso.
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