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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31149/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato dalla società per mancato superamento del periodo di prova, dopo che tra le parti era stata sottoscritta una lettera di assunzione dell'8 settembre 2017. La società sosteneva che tale assunzione fosse stata effettuata solo in via provvisoria e anticipata, per dare esecuzione spontanea a una sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riserva di estromettere il lavoratore in caso di riforma. Il lavoratore aveva impugnato il recesso, deducendone l'illegittimità. In primo grado e in appello le domande del lavoratore erano state respinte, ritenendosi che il rapporto derivasse dal contratto di assunzione e non dalla sentenza, che il patto di prova fosse valido e che il lavoratore non avesse provato né l'inadeguatezza dell'esperimento né il suo positivo superamento. In Cassazione la società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1321, 1362, 2096, 2932 c.c. e 282, 431 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mal interpretato la lettera di assunzione e trascurato la volontà delle parti di eseguire provvisoriamente la sentenza, senza che il patto di prova escludesse tale autonomia negoziale; con il secondo ha denunciato error in procedendo e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., formulata in appello per asserita temerarietà del gravame del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo plausibile e corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui il rapporto di lavoro derivava dal contratto di assunzione sottoscritto dalle parti e non dalla sentenza del Tribunale, essendo il ricorso della società diretto solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti e del testo negoziale, inammissibile in sede di legittimità. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo nella parte relativa all'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma ha deciso nel merito senza rinvio, escludendo la sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata perché dalla sentenza impugnata e dal ricorso non emergeva una colpevole insistenza del lavoratore in tesi manifestamente infondate o immediatamente riconoscibili come tali. Conseguentemente il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non accoglie la doglianza sull'assetto negoziale e ribadisce che conta la comune intenzione desumibile dal contratto e dal comportamento delle parti.

  • art. 1362 c.c.

    la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto deve muovere dal senso letterale delle parole, inserito nel contesto complessivo del negozio.

  • art. 1363 c.c.

    la Corte richiama il criterio dell'interpretazione complessiva e sistematica delle clausole, in una lettura coordinata dell'intero regolamento negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    è richiamato come criterio di interpretazione soggettiva volto a escludere letture contrarie a buona fede e agli interessi tutelati dalle parti.

  • art. 1369 c.c.

    è richiamato come criterio per ricostruire il significato dell'accordo in coerenza con la sua ragione pratica o causa concreta.

  • art. 2096 c.c.

    norma evocata dalla ricorrente in relazione al patto di prova e al licenziamento per mancato superamento della prova.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa esecuzione della sentenza costitutiva e alla costituzione del rapporto di lavoro.

  • art. 282 c.p.c.

    invocato per sostenere l'efficacia esecutiva/anticipata della sentenza; la Corte ribadisce che la sentenza costitutiva non è provvisoriamente esecutiva sino al giudicato.

  • art. 431 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della pretesa esecuzione provvisoria del titolo giudiziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma del vizio denunciato per violazione di legge e falsa applicazione delle regole di interpretazione contrattuale e del regime delle sentenze costitutive.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma del vizio denunciato per omessa pronuncia/error in procedendo.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte riconosce l'omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità aggravata proposta dalla società.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte afferma che la condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone la colpevole proposizione/insistenza in tesi o censure manifestamente infondate e immediatamente percepibili come tali; nel caso concreto tali presupposti non ricorrevano.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per giustificare la decisione nel merito senza rinvio, in nome dell'economia processuale, quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto il giudice deve ricercare la comune intenzione delle parti valorizzando il senso letterale delle espressioni, il contesto complessivo del negozio, la causa concreta e il comportamento complessivo dei contraenti, secondo un percorso ermeneutico unitario e coerente.
  • La censura di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni alternative non è sindacabile in cassazione se la soluzione adottata è logica e coerente con gli elementi considerati.
  • La sentenza costitutiva non è di regola idonea a produrre anticipatamente gli effetti propri del provvedimento prima del passaggio in giudicato, salvo che l'ordinamento preveda diversamente.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione può essere sanata in sede di legittimità con decisione nel merito senza rinvio, quando la questione sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • La responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una colpevole insistenza in domande o censure manifestamente infondate, tali da essere riconoscibili come tali già al momento dell'impugnazione; la mera infondatezza del gravame non basta.

Come è indicizzato

MaterieMandatoLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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