Cassazione Civile, Ordinanza n. 31104/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga reiterazione di contratti di lavoro a termine nel pubblico impiego con un ente strumentale della Croce Rossa Italiana. La Corte d'appello ha dichiarato l'illegittimità del rapporto a termine intercorso dal 1 luglio 2005, ha negato la conversione in rapporto a tempo indeterminato ma ha condannato l'ente al risarcimento del danno parametrato a otto mensilità ex art. 32 L. n. 183/2010, oltre al premio incentivante. In questa sede l'ente ha impugnato solo il capo sulla prescrizione del diritto risarcitorio, sostenendo che la responsabilità per abusiva reiterazione dei contratti a termine non sarebbe contrattuale e che, quindi, non dovrebbe applicarsi il termine decennale di prescrizione; il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla decorrenza del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la responsabilità da abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego è riconducibile alla responsabilità contrattuale; da ciò deriva l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Conseguentemente, il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. L'ente ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura.
richiamato dal ricorrente per negare la natura contrattuale della responsabilità, ma la Corte conferma il diverso inquadramento contrattuale.
richiamato dal ricorrente quale disposizione che si assumerebbe richiamata dall'art. 36 d.lgs. 165/2001, ma la Corte ribadisce la natura contrattuale della responsabilità ex art. 36.
richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza accoglimento della censura.
art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
la Corte lo considera espressivo della responsabilità contrattuale per abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
art. 32 L. 4 novembre 2010, n. 183
è richiamato come parametro legale per la liquidazione del risarcimento del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- La responsabilità per abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego è qualificata come responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione del diritto al risarcimento.
- Quando la domanda risarcitoria trae origine da un rapporto di lavoro a termine abusivamente reiterato, la censura che nega la natura contrattuale della responsabilità non è accoglibile se contrasta con l'orientamento consolidato della Corte.
- Se il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale è proposto in via condizionata su un profilo dipendente dalla soluzione della censura principale, tale ricorso incidentale resta assorbito.
- Nei giudizi di legittimità, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31066/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31075/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31076/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31086/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31121/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31149/2023 del 08/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →