Cassazione Civile, Ordinanza n. 31086/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione/ente pubblico, ritenuto illegittimamente reiterato dalla Corte d’appello. Il giudice di merito aveva dichiarato l’illegittimità del rapporto a termine a decorrere dal 1° luglio 2005, respingendo però la conversione in rapporto a tempo indeterminato e condannando l’ente al pagamento di un’indennità risarcitoria parametrata all’art. 32 della L. n. 183 del 2010, oltre al premio incentivante. In cassazione l’ente ha censurato, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la statuizione sulla prescrizione del diritto al risarcimento, deducendo violazione degli artt. 2697, 1337, 1338, 2087 c.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001: secondo il ricorrente, la responsabilità per abusiva reiterazione dei contratti a termine non sarebbe contrattuale e troverebbe fondamento in un precetto specifico che richiamerebbe la regola generale dell’art. 1338 c.c., con conseguente diverso termine prescrizionale. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sul dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’ente. Ha ritenuto infondato il motivo perché la responsabilità derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine è qualificata, secondo orientamento consolidato, come responsabilità contrattuale; ne consegue l’applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione al diritto al risarcimento del danno. Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. L’ente ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione; qui è stato il veicolo formale della censura sulla prescrizione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non è stato accolto alcun rilievo sulla ripartizione dell’onere probatorio, poiché la questione decisiva era la qualificazione della responsabilità e del termine di prescrizione.
art. 1337 c.c.
Richiamato dal ricorrente come possibile fondamento della responsabilità, ma la Corte ha ribadito la qualificazione contrattuale della responsabilità per abusiva reiterazione dei contratti a termine.
art. 1338 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa ricostruzione della responsabilità; la Corte ha escluso che ciò incidisse sulla natura contrattuale dell’illecito e sul termine di prescrizione.
art. 2087 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel presente giudizio sulla prescrizione del risarcimento.
art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La Corte ha ribadito che, quanto alla responsabilità per abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego, la disposizione è ricondotta al paradigma della responsabilità contrattuale.
art. 32 della L. 4 novembre 2010, n. 183
Richiamato dalla sentenza di merito come parametro per la quantificazione dell’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, precisando che l’esenzione generale riguarda le Amministrazioni dello Stato e non gli enti pubblici autonomi, anche se patrocinati dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La responsabilità derivante dall’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego è qualificata come responsabilità contrattuale.
- Da tale qualificazione discende l’applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione al diritto al risarcimento del danno.
- La diversa ricostruzione del fondamento normativo della responsabilità non incide, di per sé, sul regime prescrizionale quando la Corte qualifichi la fattispecie in termini contrattuali.
- Se il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- L’ulteriore contributo unificato è dovuto anche per enti pubblici autonomi patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, poiché l’esenzione generale riguarda le sole Amministrazioni dello Stato.
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