Cassazione Civile, Ordinanza n. 31121/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda tre docenti assunti dalla Regione con successivi contratti di lavoro a tempo determinato, ai quali la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive correlate alla progressione stipendiale per anzianità prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, calcolando l'anzianità su tutti i periodi di effettivo servizio prestati dopo il termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE, con esclusione dell'anno 2013 e con prescrizione quinquennale dei crediti anteriori. La Regione ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che i docenti precari non sarebbero comparabili ai docenti di ruolo perché privi del titolo di abilitazione e dunque titolari di una formazione diversa, idonea a giustificare un trattamento retributivo differenziato; con il secondo ha dedotto la violazione della medesima clausola 4 con riferimento alla non comparabilità dei periodi di supplenza breve e dei periodi prestati senza soluzione di continuità. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato la continuità con il proprio precedente del 2023, secondo cui nel settore scolastico la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale assunto a termine ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato. Ha quindi escluso che la mancanza del titolo abilitante possa costituire una ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento, poiché, ai fini del computo dell'anzianità retributiva, ciò che rileva è la sostanziale identità delle mansioni svolte. Ha inoltre precisato che la temporaneità del rapporto e la tipologia delle supplenze non escludono la comparabilità, dovendo valorizzarsi il periodo di effettivo servizio prestato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della Regione al pagamento delle spese di legittimità e con atto dovuto circa l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
viene richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie
consente il richiamo per relationem della motivazione del precedente di legittimità
artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297 del 1994
sono invocati dalla ricorrente come norme che, secondo la sua tesi, escluderebbero la comparabilità tra docenti precari e docenti di ruolo
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
è ritenuta norma di diretta applicazione che impone la parità di trattamento, ai fini economici, tra personale a termine e personale stabile comparabile
Direttiva 1999/70/CE
costituisce il quadro eurounitario recepito dall'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
è richiamato dalla Corte territoriale per l'applicazione al personale scolastico regionale della disciplina del personale statale
l. regionale n. 23 del 1977
è richiamata dalla Corte territoriale quale base dell'applicazione della disciplina del personale scolastico statale al personale regionale
art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999
è menzionato solo per essere escluso come criterio applicabile, in quanto riferito alla diversa fattispecie della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è applicato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento economico tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato comparabili, con riconoscimento dell'anzianità di servizio utile alla progressione stipendiale.
- Ai fini della comparazione tra personale precario e personale di ruolo, non è decisivo il solo dato della temporaneità del rapporto o l'assenza del titolo abilitante, ma la sostanziale identità delle mansioni e delle funzioni concretamente svolte.
- La retribuzione di anzianità remunera l'incremento dell'apporto derivante dall'esperienza maturata; perciò, quando la prestazione lavorativa è sostanzialmente identica, devono essere computati i periodi di servizio effettivamente prestati.
- Il criterio dei '180 giorni' previsto per la ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo non è automaticamente trasponibile alla diversa questione del computo dell'anzianità ai fini retributivi del docente precario.
- La diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili è legittima solo se sorretta da ragioni oggettive specifiche e pertinenti rispetto alla prestazione resa, non già da differenze astratte di status o di formazione se non incidono sulle mansioni.
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