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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31075/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda cinque docenti assunti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con successivi contratti a tempo determinato, i quali avevano ottenuto in appello il riconoscimento di differenze retributive per effetto della progressione stipendiale collegata all’anzianità di servizio. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale statale e aveva valorizzato, ai fini della progressione economica, tutti i periodi di effettivo servizio prestati dopo il 10 luglio 2001, escludendo l’anno 2013 e applicando la prescrizione quinquennale. La Regione ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che i docenti precari non sarebbero comparabili ai docenti di ruolo perché privi del titolo di abilitazione e dunque assunti in condizioni di formazione diverse, tali da giustificare un trattamento retributivo differenziato; con il secondo motivo contestava la comparabilità dei periodi di servizio svolti in supplenze brevi e dei periodi svolti senza soluzione di continuità, sostenendo che non dovessero essere computati ai fini dell’anzianità utile per la progressione stipendiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere ai lavoratori a termine la medesima progressione stipendiale prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, quando le mansioni siano sostanzialmente identiche. La mancanza del titolo di abilitazione non è stata considerata una ragione oggettiva idonea a escludere la comparabilità, poiché ciò che rileva ai fini della retribuzione di anzianità è l’effettivo incremento dell’esperienza professionale derivante dal servizio prestato. È stato inoltre confermato che rileva il servizio effettivo prestato, e non il solo criterio dei 180 giorni, che riguarda invece la diversa ipotesi della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo. La Regione è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione del precedente di legittimità ritenuto conforme.

  • artt. 485 e 526 d.lgs. 297/1994

    Sono le norme indicate dal ricorrente come asseritamente violate, ma la Corte esclude che impediscano il riconoscimento dell’anzianità ai fini retributivi nel caso di specie.

  • clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    È ritenuta di diretta applicazione e impone, nel settore scolastico, la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato quando le prestazioni siano sostanzialmente identiche.

  • art. 11, comma 14, l. n. 124/1999

    Il criterio dei 180 giorni è qualificato come riferibile alla ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo e non alla diversa questione della progressione stipendiale del personale precario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • direttiva 1999/70/CE

    Costituisce il fondamento eurounitario del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto agli assunti a tempo indeterminato.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, ai fini della progressione stipendiale, il servizio prestato con contratto a termine deve essere computato secondo il periodo di effettivo lavoro, quando le mansioni svolte dal supplente e dal docente di ruolo siano sostanzialmente identiche.
  • La mancanza del titolo di abilitazione non integra, di per sé, una ragione oggettiva sufficiente a giustificare un trattamento economico deteriore del docente a termine, se la prestazione resa è comparabile a quella del personale di ruolo.
  • Il criterio dei 180 giorni non può essere automaticamente trasposto alla diversa questione del riconoscimento dell’anzianità ai fini retributivi del personale precario, poiché è riferito alla ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo.
  • Quando il ricorso per cassazione è infondato, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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