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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31076/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda due docenti della scuola dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con una successione di contratti a tempo determinato, che avevano ottenuto nei giudizi di merito il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale per anzianità prevista dalla contrattazione collettiva. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della Regione, ritenendo applicabile anche al personale scolastico regionale la disciplina del personale statale e affermando che, ai fini della progressione stipendiale, i docenti a termine erano comparabili ai docenti di ruolo, senza che la mancanza del titolo di abilitazione potesse giustificare un trattamento deteriore; inoltre, per il computo dell'anzianità utile, aveva valorizzato il servizio effettivamente prestato e non il criterio dei 180 giorni. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. 297/1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che l'assenza del titolo abilitante e le diverse condizioni di formazione rendessero non comparabili i docenti precari rispetto a quelli di ruolo, escludendo così la disparità di trattamento; con il secondo ha dedotto violazione della medesima clausola 4, contestando la computabilità ai fini stipendiali dei periodi di supplenza breve e dei servizi prestati su diverse classi di concorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, dando continuità al precedente di legittimità già richiamato, secondo cui nel settore scolastico la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere al personale assunto con contratti a termine l'anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Ha inoltre precisato che, ai fini del computo dell'anzianità retributiva, ciò che rileva è la sostanziale identità delle mansioni svolte, non essendo decisivo né il solo carattere temporaneo del rapporto né la mancanza del titolo abilitante; conseguentemente, anche i periodi di servizio effettivamente prestato, ancorché brevi o su classi di concorso diverse, devono essere valorizzati per la progressione stipendiale. Nulla è stato disposto per le spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma invocata quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per recepire per relationem la motivazione del precedente di legittimità ritenuto conforme.

  • artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994

    norme invocate dalla ricorrente per sostenere che l'anzianità e il trattamento economico dei docenti precari dovessero essere diversamente regolati rispetto ai docenti di ruolo.

  • clausola 4 Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    interpretata nel senso che vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili, imponendo il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale scolastico assunto a termine ai fini della progressione stipendiale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, ai fini della progressione stipendiale per anzianità, il personale assunto con contratti a tempo determinato deve essere trattato in modo non meno favorevole rispetto al personale a tempo indeterminato comparabile, in applicazione diretta della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
  • La comparabilità tra docenti precari e docenti di ruolo va valutata in base alla sostanziale identità delle mansioni effettivamente svolte; né il carattere temporaneo del rapporto né la mancanza del titolo abilitante, di per sé soli, costituiscono ragione oggettiva sufficiente per escludere la parità di trattamento retributivo.
  • Ai fini del calcolo dell'anzianità utile alla progressione economica del docente a termine, deve essere valorizzato il servizio effettivamente prestato, non potendo essere imposto un criterio diverso fondato sulla sola durata minima convenzionale o su regole previste per fattispecie diverse come la ricostruzione di carriera all'atto dell'immissione in ruolo.
  • Quando la censura si risolve nella contestazione della comparabilità tra rapporti a termine e rapporti a tempo indeterminato, la verifica deve concentrarsi sulla natura concreta della prestazione resa e non sul solo status formale del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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