Cassazione Civile, Ordinanza n. 16497/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino egiziano ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto, deducendo che l'autorità non avesse valutato la presenza in Italia di legami familiari e di integrazione sul territorio. Il Giudice di pace ha però rigettato l'opposizione ritenendo invalida la procura alle liti conferita al difensore, perché la firma del ricorrente non era stata autenticata dal difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e l'attestazione del direttore del centro di permanenza per il rimpatrio non era idonea a sostituire tale autenticazione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 83 c.p.c., sostenendo che la procura autenticata dal direttore del CPR dovesse considerarsi valida, in quanto il direttore del centro, quale legale rappresentante del soggetto gestore, avrebbe potuto certificare l'autografia della firma; con il secondo motivo ha dedotto anche la violazione degli artt. 182 e 83 c.p.c. per la mancata concessione di un termine di sanatoria del vizio della procura.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha escluso che il direttore del CPR sia, per legge, abilitato ad autenticare la sottoscrizione della procura alle liti o che la procura potesse ritenersi validamente autenticata in base alla sola presenza del direttore e del mediatore culturale. Tuttavia ha ritenuto che la mancanza di autenticazione da parte del difensore non comporti nullità della procura, poiché l'art. 83 c.p.c. non prevede espressamente tale sanzione e, nel caso concreto, la controparte non aveva contestato specificamente l'autografia della firma. Per questo l'ordinanza del Giudice di pace è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Trapani in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La procura alle liti può essere autenticata dal difensore; la mancanza di tale autenticazione non determina nullità se la legge non la commina espressamente e se l'autografia non sia specificamente contestata.
Il motivo relativo al mancato termine di sanatoria è stato dichiarato assorbito, quindi la Corte non si è pronunciata nel merito sulla sua applicazione nel caso.
L'autenticazione consiste nell'attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore; il direttore del CPR non rientra tra i soggetti muniti di tale potere in base al sistema normativo richiamato.
art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Attribuisce il potere di autenticazione di scritture private ai soggetti indicati dalla norma, ma solo per la documentazione rivolta alla pubblica amministrazione e non per atti negoziali come la procura alle liti.
art. 14, comma 2, d.lgs. 286/1998
Nel trattenimento nei centri devono essere assicurati assistenza, informazione e possibilità di contatto con l'esterno, incluso il difensore.
art. 21, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Le modalità di trattenimento devono garantire la libertà di colloquio con il difensore e i diritti fondamentali della persona.
art. 21, comma 7, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Ai centri può accedere, tra l'altro, il difensore delle persone trattenute o ospitate.
La disposizione è richiamata in raffronto con la diversa disciplina della detenzione carceraria, nella quale il direttore è espressamente legittimato a ricevere atti; tale previsione speciale non è estensibile al CPR.
È evocato per ribadire che l'atto pubblico richiede una specifica abilitazione del pubblico ufficiale, non desumibile per analogia nel caso del direttore del CPR.
Massime di principio
- La procura alle liti priva di autenticazione del difensore non è automaticamente nulla quando l'art. 83 c.p.c. non prevede espressamente la sanzione invalidante e la costituzione del difensore abbia comunque realizzato lo scopo dell'atto processuale.
- La contestazione della validità della procura richiede una specifica e motivata contestazione dell'autografia della firma; una generica eccezione di irregolarità normativa non è sufficiente a travolgere l'atto.
- Il potere di autenticazione delle sottoscrizioni è di stretta interpretazione e può essere attribuito solo da una previsione normativa espressa; non è ricavabile in via analogica dal mero esercizio di funzioni di gestione o vigilanza di un centro di trattenimento.
- Le norme speciali che attribuiscono al direttore dell'istituto penitenziario poteri certificativi non sono estensibili ai centri di permanenza per il rimpatrio, ove il legislatore non abbia previsto un analogo potere.
- In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge, la Corte può accogliere il motivo anche sulla base di una diversa ragione giuridica, purché ancorata ai fatti dedotti e senza mutare d'ufficio il thema decidendum.
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