DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il testo unico sull’immigrazione e disciplina, tra l’altro, reciprocità, documenti e rapporti con la PA, comunicazioni, visti, ingresso e reingresso, permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, conversioni e iscrizioni anagrafiche. Prevede termini specifici, tra cui 90 giorni per il nullaosta al ricongiungimento e per il rilascio dei visti, 30 giorni per il visto conseguente al nullaosta e scadenze per rinnovi e conversioni. Diverse disposizioni sono state abrogate o modificate.
Regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione
Regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione
Il regolamento disciplina le procedure amministrative relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini stranieri, dando attuazione al testo unico sull’immigrazione. Le disposizioni riportate riguardano anche comunicazioni, ricongiungimento familiare, documentazione, conversione dei permessi e adempimenti anagrafici.
Reciprocità e documentazione dei rapporti con la pubblica amministrazione
Per accertare la condizione di reciprocità prevista dal testo unico, il Ministero degli affari esteri comunica, su richiesta, a notai e responsabili dei procedimenti amministrativi i dati sulle verifiche relative ai diritti civili riconosciuti ai cittadini italiani nel Paese d’origine dello straniero. L’accertamento non è richiesto per i titolari di carta di soggiorno o di permesso per lavoro subordinato o autonomo, impresa individuale, famiglia, motivi umanitari o studio, né per i loro familiari regolarmente soggiornanti.
Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive per stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati italiani, salvo i casi in cui siano prescritti specifici documenti. Gli altri fatti e qualità sono documentati mediante certificati o attestazioni delle autorità competenti dello Stato estero, legalizzati dalle autorità consolari italiane e tradotti in italiano, salvo diverse convenzioni internazionali. L’interessato deve essere informato che la produzione di documenti non veritieri costituisce reato e comporta gli effetti previsti dal testo unico. Quando la documentazione estera non è ottenibile per mancanza di un’autorità riconosciuta o per presunta inaffidabilità dei documenti, le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane possono rilasciare certificazioni sulla base delle verifiche necessarie, a spese dell’interessato.
Dal 2025, per effetto del decreto-legge n. 202 del 2024, il comma 1 dell’articolo 2 è tornato al testo vigente prima della legge n. 35 del 2012.
Comunicazioni allo straniero e alle autorità consolari
Le comunicazioni dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti previsti dal testo unico e dal regolamento sono effettuate mediante avviso di cancelleria al difensore nominato o d’ufficio. Gli altri provvedimenti delle autorità amministrative e di pubblica sicurezza sono comunicati tramite ufficiali o agenti di pubblica sicurezza; in caso di irreperibilità, la notificazione avviene all’ultimo domicilio conosciuto.
Respingimento, espulsione, revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, rifiuto della conversione e revoca o rifiuto della carta di soggiorno devono essere comunicati con atto scritto e motivato, indicando le modalità di impugnazione e garantendo la riservatezza. Se lo straniero non comprende l’italiano, l’atto è accompagnato da una sintesi in una lingua comprensibile oppure, se non è possibile, in inglese, francese o spagnolo. Nel caso di espulsione devono essere inoltre indicati il diritto all’assistenza di un difensore di fiducia e, se ne ricorrono i presupposti, al patrocinio a spese dello Stato, nonché la nomina di un difensore d’ufficio in mancanza di quello di fiducia.
Le comunicazioni all’autorità consolare riportano l’autorità che informa, i dati identificativi e la nazionalità dello straniero, le circostanze che determinano l’obbligo informativo e, quando pertinente, il luogo in cui si trova in caso di restrizione della libertà personale, decesso o ricovero urgente. La comunicazione può avvenire per iscritto o con mezzi idonei; se la rappresentanza competente si trova all’estero, è interessato il Ministero degli affari esteri. L’informazione non è effettuata se lo straniero dichiara di non volersene avvalere o se può comportare un pericolo di persecuzione per lui o per i familiari. Per i minori di quattordici anni la rinuncia è espressa da chi esercita la potestà.
Visti d’ingresso e ricongiungimento familiare
I visti d’ingresso e di transito sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane abilitate, di regola competenti per il luogo di residenza dello straniero. In casi di assoluta necessità, gli uffici di polizia di frontiera possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso fino a dieci giorni e di transito fino a cinque giorni. Il visto è rilasciato per la durata necessaria in relazione alla motivazione e ai documenti prodotti. Tipologie, requisiti e condizioni sono definiti da istruzioni ministeriali, aggiornate anche in attuazione degli obblighi internazionali; le rappresentanze devono pubblicizzarli, inclusi gli eventuali requisiti integrativi locali o derivanti dalla cooperazione Schengen.
La domanda indica generalità, familiari al seguito, documento di viaggio, destinazione, motivo e durata del soggiorno. È corredata dal passaporto o documento equivalente e dalla documentazione relativa a:
- finalità del viaggio e mezzi di trasporto;
- disponibilità di mezzi di sussistenza adeguati alla durata del viaggio e del soggiorno;
- condizioni di alloggio;
- per il visto relativo ai soggiorni di minori disciplinati dall’articolo 10, comma 3-bis, il nullaosta ministeriale sul progetto, acquisito quello della questura competente per il nucleo ospitante, con la lista dei minori e degli accompagnatori.
Dopo la verifica della ricevibilità e gli accertamenti, compresi quelli preventivi di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, salvo termini diversi. Al rilascio è consegnata una comunicazione sui diritti e doveri connessi all’ingresso e al soggiorno e sull’obbligo di presentarsi alle autorità dopo l’ingresso, in una lingua comprensibile o, se impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
La domanda di nullaosta al ricongiungimento familiare è presentata allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente. Deve essere accompagnata dai documenti sul titolo di soggiorno, reddito e alloggio, dai documenti relativi a parentela, minore età e stato di famiglia e, ove richiesto, dalle attestazioni di invalidità totale o gravi motivi di salute e dalla documentazione sulla condizione economica dei familiari a carico nel Paese di provenienza. La documentazione concernente parentela, salute e condizione economica è, ove necessario, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana. La procedura si applica anche ai familiari al seguito; per la richiesta del nullaosta può essere nominato un procuratore speciale.
Lo Sportello unico rilascia ricevuta, verifica i requisiti e i dati anagrafici e, se necessario, richiede l’attribuzione del codice fiscale. Entro 90 giorni dalla ricezione rilascia il nullaosta o il diniego e ne informa l’autorità consolare. Quest’ultima rilascia il visto entro 30 giorni dalla richiesta; ciò vale anche quando, trascorsi 90 giorni dalla domanda di nullaosta, sia presentata copia della domanda e degli atti con la ricevuta dello Sportello unico.
Il diniego del visto è comunicato con provvedimento scritto che indica le modalità di impugnazione ed è tradotto in una lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Deve essere motivato, salvo le eccezioni previste dal testo unico, ed è consegnato personalmente all’interessato. Il visto è negato anche in presenza delle condanne di primo grado contemplate dal testo unico.
Ingresso, uscita e reingresso
L’ingresso è subordinato ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari previsti dalla normativa, inclusi quelli richiesti dall’applicazione delle regole Schengen. In caso di forza maggiore che impedisca l’attracco o l’atterraggio nei valichi abilitati, il comandante del porto o il direttore dell’aeroporto può autorizzare lo sbarco per motivate esigenze, informando questore, ufficio di polizia competente e autorità sanitarie. Il controllo è svolto dalla polizia territorialmente competente secondo le modalità stabilite dal questore; la disciplina si applica anche alle imbarcazioni da diporto eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località prive di posto di polizia di frontiera.
Lo straniero regolarmente soggiornante che rientra in Italia deve esibire un documento di viaggio e il permesso o la carta di soggiorno in corso di validità. Se il documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni e il rinnovo è stato chiesto nei termini, occorre un visto di reingresso rilasciato dalla rappresentanza italiana, previa esibizione del documento scaduto. Il limite di 60 giorni non si applica in caso di allontanamento per obblighi militari e si estende a sei mesi per comprovati gravi motivi di salute dello straniero, di un parente di primo grado o del coniuge, fermi i requisiti per il rinnovo. In caso di smarrimento o furto, il visto di reingresso è richiesto alla rappresentanza consolare con copia della denuncia ed è rilasciato dopo la verifica del provvedimento del questore relativo al soggiorno.
Alcune disposizioni sull’ingresso e sull’uscita sono state abrogate o assoggettate alla decorrenza collegata all’attivazione dei sistemi informativi europei per frontiere, immigrazione e sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 69 del 2023.
Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno
La richiesta è presentata entro il termine previsto dal testo unico al questore della provincia di soggiorno; nei casi di ricongiungimento familiare e ingresso per lavoro subordinato è presentata allo Sportello unico. La domanda deve indicare le generalità del richiedente e dei figli minori conviventi da iscrivere nel permesso, il luogo di soggiorno e il motivo della permanenza. Sono esibiti il documento di viaggio e, quando prescritto, il visto; per soggiorni diversi da lavoro e famiglia è richiesta la documentazione sui mezzi per il ritorno. L’ufficio può chiedere ulteriori elementi per verificare motivo e durata del soggiorno, mezzi di sussistenza proporzionati anche ai familiari a carico, risorse e alloggio quando richiesti. La documentazione ordinaria non è richiesta ai richiedenti asilo e alle categorie ammesse per i motivi indicati dal testo unico e dal regolamento.
Per il ricongiungimento, entro otto giorni dall’ingresso lo straniero si reca allo Sportello unico, che verifica visto e dati anagrafici, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e trasmette telematicamente alla questura la richiesta precompilata. I codici fiscali non consegnati entro 18 mesi dal rilascio del nullaosta sono oggetto di richiesta di annullamento, salvo conferma dell’avvenuta consegna e comunicazione del domicilio fiscale.
La ricevuta della domanda, rilasciata dopo l’esame dei documenti e l’identificazione del richiedente, indica il giorno previsto per il ritiro del permesso e ricorda che al ritiro deve essere dimostrato l’assolvimento degli obblighi sanitari. I lavoratori stagionali autorizzati per non più di 30 giorni sono esonerati dall’obbligo indicato dal testo unico per il rilascio del permesso.
Il permesso è rilasciato per i motivi e la durata risultanti dal visto o dal testo unico e anche per specifiche situazioni, tra cui richiesta di asilo, emigrazione in altro Paese, acquisto della cittadinanza o riconoscimento dello stato di apolide, motivi di giustizia, residenza elettiva per titolari di pensione percepita in Italia, cure mediche per il genitore del minore interessato e integrazione del minore nei casi previsti. Per motivi di giustizia il permesso, richiesto dall’autorità giudiziaria, dura al massimo tre mesi ed è prorogabile per un uguale periodo. Il permesso per integrazione non può eccedere il compimento del ventunesimo anno di età e ha la durata fissata dall’autorità giudiziaria.
Il permesso segue il modello uniforme europeo, indica il codice fiscale e può contenere i dati biometrici previsti dalla normativa. Per lavoro e ricongiungimento familiare, la questura comunica telematicamente il rilascio allo Sportello unico, che convoca l’interessato per la consegna del documento o del diniego.
Diniego, rinnovo e limiti alla permanenza
Quando il permesso è rifiutato, salvo respingimento o espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, il questore avvisa l’interessato che, se ne sussistono i presupposti, può essere disposta l’espulsione. Fuori dai casi di espulsione, quando occorre il rimpatrio, il prefetto ne informa il console dello Stato di appartenenza e può disporre il rimpatrio con foglio di via, anche avvalendosi di organismi di assistenza o specializzati nel trasferimento, oppure assegnare un termine non superiore a dieci giorni per presentarsi al posto di frontiera indicato e lasciare l’Italia.
Il permesso rilasciato da un Paese Schengen per turismo, in conformità a un visto uniforme o in esenzione di visto, non è rinnovabile né prorogabile oltre 90 giorni. Per il rinnovo, la disponibilità di reddito da lavoro o altra fonte lecita sufficiente al sostentamento del richiedente e dei familiari conviventi a carico può essere verificata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa con la domanda. La ricevuta della richiesta, presentata in duplice esemplare, deve indicare che la sua esibizione all’ASL è condizione per la continuità dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Il rinnovo o la proroga non sono consentiti se lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per oltre sei mesi continuativi oppure, per permessi di durata almeno biennale, per un periodo superiore alla metà della validità del permesso. Sono eccettuati gli allontanamenti dovuti a obblighi militari o ad altri gravi e comprovati motivi.
Utilizzo e conversione dei permessi di soggiorno
I permessi per lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari possono essere utilizzati, durante la loro validità, anche per le altre attività consentite, senza conversione o rettifica. In particolare:
- il permesso per lavoro subordinato non stagionale consente lavoro autonomo, se sono acquisiti i titoli eventualmente necessari e ricorrono gli altri requisiti, nonché il lavoro come socio di cooperativa;
- il permesso per lavoro autonomo consente lavoro subordinato, previo inserimento nell’elenco anagrafico o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- i permessi per ricongiungimento o ingresso al seguito del lavoratore consentono lavoro subordinato e autonomo alle condizioni previste per tali attività;
- i permessi indicati dal regolamento per determinate categorie di minori consentono lavoro autonomo e subordinato e attività lavorativa o formativa finalizzata al lavoro, nel rispetto delle norme sul lavoro minorile;
- i permessi per lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari possono essere convertiti in permesso per residenza elettiva nei casi previsti.
Gli uffici che rilasciano titoli abilitativi e la Direzione provinciale del lavoro comunicano alla questura l’utilizzo del permesso per un’attività diversa da quella indicata. Al rinnovo è rilasciato un nuovo permesso corrispondente all’attività effettivamente svolta.
Il permesso per studio o formazione consente lavoro subordinato per un massimo di 20 ore settimanali, cumulabili nell’arco di 52 settimane, e comunque non oltre 1.040 ore annue. La conversione in permesso di lavoro è possibile, prima della scadenza e nei limiti delle quote d’ingresso, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro o rilascio della certificazione richiesta per il lavoro autonomo. Per corsi di formazione e tirocini, la conversione può avvenire solo dopo la loro conclusione. Le quote dell’anno successivo sono decurtate del numero dei permessi convertiti per stranieri che raggiungono la maggiore età e per chi consegue in Italia una laurea o laurea specialistica dopo aver frequentato i relativi corsi.
Il permesso per richiesta asilo rilasciato a un minore straniero non accompagnato può essere convertito, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per impugnare il diniego, dalla notifica del decreto non impugnabile che nega la sospensione oppure dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso, secondo i casi previsti.
Al compimento della maggiore età, al minore straniero non accompagnato titolare dei permessi previsti possono essere rilasciati permessi per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo. Per i minori affidati o sottoposti a tutela è richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La richiesta del parere è presentata non prima di 90 giorni antecedenti la maggiore età e non oltre 60 giorni dalla scadenza del permesso, corredata da documento d’identità, permesso o ricevuta, documentazione sul percorso d’integrazione e ogni altro elemento utile. La valutazione considera, tra l’altro, la durata della permanenza in Italia e l’avvio di un percorso d’integrazione.
Iscrizioni anagrafiche
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche degli stranieri regolarmente soggiornanti seguono le norme anagrafiche generali. Gli iscritti devono rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno, allegando il documento rinnovato; l’ufficiale di anagrafe aggiorna la scheda e informa il questore.
La cancellazione anagrafica può avvenire, per gli stranieri, in caso di irreperibilità accertata o per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso o della carta, dopo avviso dell’ufficio e invito a provvedere entro i successivi 30 giorni. Le cancellazioni sono comunicate al questore. Iscrizioni, cancellazioni e variazioni sono trasmesse d’ufficio alla questura competente entro 15 giorni. Nella scheda anagrafica devono essere indicati cittadinanza e dati relativi alla scadenza del permesso o al rilascio o rinnovo della carta di soggiorno. Il regolamento demanda a un decreto ministeriale le modalità, anche telematiche, di scambio dei dati e l’aggiornamento delle posizioni già iscritte.
Inapplicabilità e aggiornamenti
Il regolamento contiene numerose disposizioni successivamente abrogate o modificate, tra cui alcune relative a ingresso, permessi e procedure. Le regole sull’attivazione di determinati sistemi informativi di frontiera sono soggette alla decorrenza stabilita dal decreto-legge n. 69 del 2023. L’estratto fornito non riporta integralmente le disposizioni successive all’articolo 16 e non consente di descrivere il restante contenuto del regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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