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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34345/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2016 con cui l'Amministrazione ha contestato a una società assicurativa di avere trattato come esenti alcune prestazioni rese a favore di altre compagnie assicuratrici, ritenute invece imponibili. La società aveva stipulato con tali compagnie un trattato di riassicurazione, in base al quale assumeva una quota dei rischi e dei premi, e una convenzione di servizi con cui si impegnava a erogare materialmente prestazioni di assistenza ai clienti delle imprese riassicurate (call center, soccorso stradale, traino, assistenza sanitaria, ecc.). L'ufficio ha recuperato l'IVA sui cd. costi diretti interni, pari a euro 2.706.354, senza irrogare sanzioni, ritenendo applicabili le norme sul legittimo affidamento limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Nei gradi di merito la contribuente ha sostenuto che le prestazioni dovevano rientrare nell'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione/riassicurazione o, in subordine, come prestazioni accessorie; ha anche dedotto la violazione del legittimo affidamento per escludere pure l'imposta. Nel ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione della disciplina IVA nazionale ed eurounitaria e del codice delle assicurazioni, per sostenere che l'attività svolta nell'ambito del ramo assistenza e del sistema trattato di riassicurazione + convenzione di servizi costituisse un'unica operazione assicurativa esente; (2) violazione delle norme sulle prestazioni accessorie, per la dipendenza funzionale della convenzione di servizi rispetto alla riassicurazione; (3) omesso esame del fatto decisivo della stretta correlazione tra i due contratti; (4) omessa pronuncia sulla doglianza di legittimo affidamento relativa all'imposta, oltre che alle sanzioni e agli interessi; (5) violazione dell'art. 10, comma 2, l. 212/2000 per escludere l'imposta in base al legittimo affidamento. L'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale sostenendo che, al più, il regime del legittimo affidamento poteva incidere solo sulle sanzioni e non anche sugli interessi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che le attività di assistenza direttamente svolte dalla centrale operativa della società riassicuratrice, nei limiti della struttura contrattuale descritta, rientrino nell'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione e riassicurazione. Ha richiamato la giurisprudenza unionale e di legittimità che valorizza il contenuto economico dell'operazione e distingue questa fattispecie dai servizi di liquidazione sinistri resi da soggetti non assicuratori. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti perché volti a ottenere il medesimo risultato di esenzione IVA già conseguito con l'accoglimento del primo motivo. Il quarto motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla doglianza di legittimo affidamento per l'imposta, è stato rigettato perché la Corte ha ritenuto sussistente una pronuncia implicita di rigetto da parte del giudice di merito. Il quinto motivo e il ricorso incidentale dell'Agenzia sono stati assorbiti. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 633/1972

    "Sono esenti dall'imposta: (...) 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; (...) 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) [...]"

    La Corte lo interpreta in coerenza con la direttiva IVA, nel senso che l'esenzione copre le operazioni di assicurazione e riassicurazione e, nei limiti della nozione economico-funzionale, le prestazioni direttamente connesse al contenuto dell'operazione assicurativa.

  • art. 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE

    "Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione"

    La Corte valorizza la norma come base dell'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione e riassicurazione, richiamando la giurisprudenza unionale sulla nozione sostanziale di operazione assicurativa.

  • artt. 1, 2, 11, 57, 175, 1928 e ss. d.lgs. 209/2005

    Sono richiamati per definire il ramo assistenza, la riassicurazione e la disciplina di settore; la Corte ricava da tali disposizioni che l'attività svolta dalla società rientra nel ramo assistenza e che la riassicurazione di tale ramo può integrare operazione assicurativa esente.

  • regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008

    È richiamato per descrivere le condizioni di esercizio dell'attività nel ramo assistenza, compresa la possibilità di avvalersi di una struttura organizzativa esterna e di cedere quote di premi e sinistri ad altra impresa.

  • art. 10, commi 2 e 3, l. 212/2000

    La Corte ritiene che, nel caso concreto, la questione sul legittimo affidamento sia assorbita o comunque implicitamente decisa con riferimento alla ritenuta debenza di sanzioni e interessi, mentre il comma 2 era stato invocato per escludere anche l'imposta.

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel merito perché il giudice di primo grado aveva escluso gli interessi moratori sulla base della disciplina del legittimo affidamento.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per censurare l'omessa pronuncia; la Corte afferma che non ricorre omissione quando la decisione contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati nel secondo motivo per l'interpretazione della combinazione tra trattato di riassicurazione e convenzione di servizi, ma i motivi relativi sono stati assorbiti.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, la nozione di operazione di assicurazione o riassicurazione va individuata secondo il contenuto economico-sostanziale dell'operazione, e non in base alla sola veste formale dei contratti.
  • L'esenzione IVA può estendersi alle attività di assistenza direttamente svolte dalla struttura operativa del riassicuratore quando esse si inseriscono nel perimetro dell'impegno assicurativo assunto verso il rischio coperto nel ramo assistenza.
  • Non sono invece assimilabili a operazioni assicurative, ai fini dell'esenzione, i servizi di liquidazione sinistri o di gestione amministrativa resi da soggetti che non instaurano un rapporto contrattuale con l'assicurato e non assumono il rischio.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda o l'eccezione non trattata espressamente, purché la questione risulti superata dalla soluzione adottata su un antecedente logico-giuridico.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRC autoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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