Cassazione Civile, Ordinanza n. 16433/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato le dichiarazioni telematiche per gli anni d’imposta 2015 e 2016 chiedendo il rimborso della maggiore IRES asseritamente versata, sostenendo di avere correttamente fruito dell’agevolazione c.d. "Tremonti ambiente" per investimenti in impianti fotovoltaici e richiamando anche rimborsi già ottenuti per annualità precedenti. A fronte del silenzio-rifiuto sulle istanze, aveva proposto ricorsi poi dichiarati improcedibile e inammissibile nei gradi di merito. Con il primo motivo di cassazione denunciava violazione delle norme sul controllo automatizzato/formale e sul contenzioso tributario, assumendo che le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non potessero valere come diniego espresso parziale del rimborso. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza e violazione delle norme sulla cessazione della materia del contendere, sostenendo che un accordo conciliativo raggiunto per l’anno d’imposta 2014 avrebbe travolto anche le comunicazioni relative al 2015 e 2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le comunicazioni di irregolarità con cui l’Amministrazione aveva ridotto l’importo richiesto a rimborso dovevano considerarsi atti di rimborso parziale, sostitutivi del precedente silenzio-rifiuto tacito, e dunque impugnabili nei termini; non impugnarli tempestivamente rendeva definitivi tali atti e impediva la formazione di un autonomo silenzio-rifiuto impugnabile. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che per le annualità 2015-2016 non risultava alcun provvedimento di riconoscimento integrale del rimborso né un accordo di mediazione idoneo a incidere su quegli anni, e che eventuali valutazioni compiute per il 2014 non potevano estendersi ad annualità diverse. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, al pagamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e alla somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La procedura di controllo automatizzato può essere utilizzata per il recupero di credito d’imposta; la comunicazione di irregolarità che riduce il rimborso richiesto può assumere valore di provvedimento di rimborso parziale.
art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Richiamata quale base dell’agevolazione c.d. Tremonti ambiente invocata dalla contribuente.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il provvedimento di rimborso parziale è atto impugnabile come rifiuto espresso del rimborso per la parte non riconosciuta.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di impugnazione del rifiuto espresso decorre dalla notificazione dell’atto di rimborso parziale.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel primo motivo in combinazione con le norme sul procedimento tributario; non accolto il rilievo difensivo della contribuente.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel primo motivo in combinazione con le norme sul procedimento tributario; non accolto il rilievo difensivo della contribuente.
Invocato per sostenere la cessazione della materia del contendere, esclusa perché non vi era un provvedimento di integrale riconoscimento del rimborso per le annualità in causa.
art. 21-quater L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’effetto caducante dell’accordo intervenuto su altra annualità, ma ritenuto non estensibile ai periodi d’imposta diversi.
Richiamato dalla ricorrente per affermare l’efficacia vincolante dell’accordo conciliativo, ritenuta limitata al rapporto cui l’accordo si riferiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione per la dedotta nullità della sentenza.
Richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso, ritenuto manifestamente infondato.
Richiamato per l’istanza della ricorrente di trattazione del ricorso.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
Applicata la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per l’abuso/processualità infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia tributaria, la comunicazione con cui l’Amministrazione riconosce solo parzialmente un rimborso richiesto, senza indicarne la natura interlocutoria, vale come diniego implicito per la parte residua ed è autonomamente impugnabile come rifiuto espresso.
- Quando il contribuente non impugna tempestivamente l’atto che riduce il rimborso, tale atto diviene definitivo e non può essere eluso mediante una nuova istanza volta a provocare un silenzio-rifiuto sul medesimo oggetto.
- L’utilizzo della procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 può legittimamente condurre al recupero o alla riduzione di un credito d’imposta, anche in sede di rimborso.
- Un accordo o una mediazione intervenuti per una specifica annualità d’imposta non producono effetti automatici su annualità diverse, salvo che risulti un titolo o un riconoscimento espresso riferito anche a queste ultime.
- La cessazione della materia del contendere richiede un effettivo venir meno dell’oggetto del giudizio per le annualità controverse; non è sufficiente il richiamo a vicende conciliative relative ad altri periodi d’imposta.
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