Cassazione Civile, Ordinanza n. 05000/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado dichiarativa di inammissibilità del ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la presupposta cartella di pagamento relativa a IRES, IVA e recupero di un credito d’imposta per l’annualità 2012. In fatto, la società sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica via PEC della cartella. Con il primo motivo ha denunciato omessa e/o insufficiente motivazione, lamentando che il giudice d’appello non avesse verificato l’assenza di inequivoca riferibilità all’Amministrazione finanziaria della notifica, perché proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello istituzionale dell’agente della riscossione, e perché la cartella era stata trasmessa in formato PDF non firmato digitalmente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sul documento informatico e sulla PEC, riproponendo le medesime censure sulla validità della notificazione e del documento notificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sia perché, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è proponibile senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, sia perché la censura atteneva a un apprezzamento di fatto non sindacabile, oltre che alla denunciata "insufficienza" della motivazione, vizio non più deducibile, e comunque non ricorreva alcuna anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha inoltre rilevato il difetto di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Quanto al secondo motivo, lo ha considerato infondato e, comunque, inammissibile: la notificazione via PEC risultava validamente riconducibile all’agente della riscossione anche se proveniente da indirizzo non risultante nei registri pubblici, poiché dal mittente era chiaramente desumibile la provenienza; inoltre, l’eventuale impossibilità della destinataria di aprire la PEC per ragioni interne al proprio sistema informatico non incide sulla validità della notifica perfezionata con la consegna. Parimenti infondata è stata ritenuta la censura sulla mancanza di firma digitale del PDF notificato, poiché la cartella può essere notificata anche come copia informatica o duplicato informatico, senza necessità di firma digitale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato. È stata anche dichiarata inammissibile la memoria depositata nel nome del successore dell’agente della riscossione, perché priva di valida procura in atti, pur restando rituale la costituzione della società originariamente controricorrente.
Norme richiamate
Il vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale; il n. 5 non consente il sindacato sull'insufficienza della motivazione né su valutazioni di fatto del giudice di merito.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato nei motivi consentiti e il vizio di cui all'art. 360 n. 5 è precluso nei casi previsti.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, con i dati necessari per individuarne la collocazione nei gradi di merito, a pena di inammissibilità.
La definizione camerale accelerata è richiamata ai fini della decisione e della condanna alle conseguenze economiche previste.
La soccombenza ha giustificato la condanna della ricorrente al pagamento di somme a favore delle controparti e della cassa delle ammende per responsabilità aggravata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovutezza.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla validità del documento informatico notificato.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla validità del documento informatico notificato.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla validità del documento informatico notificato.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notifica via PEC e della forma del documento trasmesso.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento.
comma 1, lett. c), f) e i-ter
La Corte lo richiama, insieme al CAD, per affermare che la cartella può essere notificata anche come copia informatica o duplicato informatico, senza firma digitale.
La Corte lo valorizza, con il d.P.R. n. 68 del 2005, per ritenere ammissibile la notifica della cartella in formato PDF quale copia informatica.
La regola più rigorosa sull'indirizzo PEC riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati, non opera in modo identico per la notifica effettuata dall'agente della riscossione.
art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005
Può essere utilizzato per le notifiche alla pubblica amministrazione; la Corte lo richiama per spiegare la disciplina delle notifiche digitali.
art. 76 d.l. n. 73 del 2021, conv. in l. n. 106 del 2021
Richiamato per affermare la successione di Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia s.p.a.
La correzione dell'errore materiale può essere attivata anche davanti alla Corte di cassazione.
È il rimedio utilizzabile per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese.
È richiamato, insieme all'art. 287 c.p.c., come base del procedimento di correzione dell'errore materiale.
La disciplina della distrazione delle spese è collegata al procedimento di correzione quando il giudice ometta di provvedere sulla relativa istanza.
Richiamato nel testo del nuovo art. 360 c.p.c. per l'eccezione di applicazione della limitazione ai motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione è solo quello che integra un'anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione; non sono più denunciabili la semplice insufficienza o l'inadeguatezza argomentativa.
- Il giudizio di riferibilità di una notifica PEC al soggetto mittente, quando l'indirizzo consenta chiaramente di identificarne la provenienza, non è inficiato da meri formalismi che non incidano sul concreto esercizio del diritto di difesa del destinatario.
- La validità della notifica PEC della cartella di pagamento non richiede, di regola, che il file allegato sia sottoscritto con firma digitale, potendo la notifica avvenire anche mediante copia informatica in formato PDF o duplicato informatico dell'atto originario.
- Le contestazioni sulla notifica o sul documento notificato devono essere sorrette da puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti, con specificazione della loro collocazione processuale, altrimenti il ricorso è inammissibile.
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