Cassazione Civile, Ordinanza n. 08584/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società chiedeva il rimborso del 90% di somme versate a titolo di contributi SSN per il quarto trimestre 1994 e per il triennio 1995-1997, invocando il beneficio previsto per le imprese colpite dagli eventi alluvionali in Piemonte. Aveva presentato istanza di rimborso nel 2010 sia all’INPS sia all’Agenzia delle Entrate, ma i giudici di merito avevano ritenuto la domanda tardiva, applicando il termine decadenziale biennale dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 e individuando il dies a quo nell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 90, L. 350/2003. Con il primo motivo la ricorrente contestava tale impostazione, sostenendo che il diritto al rimborso poteva essere fatto valere solo dopo la decisione della Commissione UE del 2015 e il successivo ius superveniens, non potendosi prima configurare un indebito oggettivo. Con il secondo motivo deduceva violazione della CEDU e profili di illegittimità costituzionale, lamentando che il termine decadenziale e la sua applicazione alle imprese alluvionate fossero incompatibili con il diritto di accesso a un giudice, il diritto al rispetto dei beni e il divieto di discriminazione; chiedeva inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte EDU e rimessione alla Corte costituzionale. Quanto all’INPS, la Corte rilevava che la carenza di legittimazione passiva dichiarata nei gradi di merito non era stata censurata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati entrambi i motivi: il termine per presentare l’istanza di rimborso del beneficio alluvione era decadenziale, di ordine pubblico e perentorio, e le domande presentate oltre il 31.07.2007 erano tardive; inoltre, non vi erano profili di contrasto con CEDU o Costituzione tali da giustificare rinvio pregiudiziale o rimessione. Nei confronti dell’INPS il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non era stata impugnata la statuizione di difetto di legittimazione passiva. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso; ritenuto applicabile e perentorio, con tardività delle domande oltre il termine
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione al termine per proporre l’istanza, ma non accolto dalla Corte
art. 4, comma 90, L. n. 350/2003
fonte del beneficio/rimborso per le imprese colpite dall’alluvione; la Corte ribadisce che il termine per domandarlo decorreva secondo l’orientamento già consolidato e non dalla successiva decisione UE
art. 108 TFUE
richiamato dalla ricorrente in relazione agli aiuti di Stato; la Corte non ravvisa contrasto rilevante
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
richiamato dalla ricorrente come ius superveniens, ma non idoneo a superare la decadenza
esclusa l’applicazione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, poiché senza tempestiva domanda amministrativa non sorge il diritto al beneficio
art. 6 § 1 CEDU
la Corte esclude la violazione del diritto di accesso a un giudice e della sicurezza giuridica
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
non violato secondo la Corte
art. 14 CEDU
non ravvisata alcuna discriminazione rilevante
art. 107, par. 2, TFUE
richiamato come possibile base di compatibilità dell’aiuto; l’accertamento dei presupposti di fatto spetta al giudice di merito, ma solo se la domanda non è tardiva
Regolamento UE n. 1407/2013
richiamato come parametro per verificare l’ammissibilità dell’aiuto individuale, ma la verifica presuppone una domanda tempestiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Per i benefici fiscali o contributivi subordinati a domanda amministrativa, la presentazione dell’istanza entro il termine previsto costituisce presupposto costitutivo del diritto e non mera condizione di azionabilità: la sua omissione impedisce di configurare un indebito ripetibile.
- Il termine per proporre la domanda di rimborso previsto da una norma agevolativa ha natura decadenziale, è di ordine pubblico, perentorio e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- La sopravvenienza di interventi normativi o di decisioni dell’Unione europea non fa rivivere un diritto già decaduto quando la domanda amministrativa sia stata proposta oltre il termine stabilito.
- In materia di aiuti di Stato e agevolazioni connesse a eventi calamitosi, la verifica dei presupposti sostanziali di compatibilità o dei limiti de minimis spetta al giudice di merito, ma solo se la domanda è stata tempestivamente proposta.
- Le doglianze di incompatibilità con CEDU o Costituzione non superano la decadenza quando non sia dimostrato un vero effetto sorpresa o un consolidato affidamento su un orientamento giurisprudenziale contrario.
- Se una statuizione di merito autonoma e decisiva, come il difetto di legittimazione passiva di un convenuto, non viene specificamente censurata, il ricorso nei suoi confronti è inammissibile.
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