Cassazione Civile, Ordinanza n. 32447/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una successione di contratti a tempo determinato intercorsi tra una azienda sanitaria pubblica e una lavoratrice addetta alla figura professionale di collaboratore professionale sanitario-tecnico audiometrista, con pacifica illegittimità del termine apposto ai contratti e con superamento del limite dei 36 mesi di servizio. La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice all’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 19 maggio 2011, valorizzando una precedente individuazione interna come soggetto avente diritto alla stabilizzazione, la partecipazione a una procedura selettiva riservata poi conclusa con giudizio di non idoneità e il fatto che la lavoratrice fosse già stata utilmente collocata in una precedente procedura concorsuale relativa alla medesima posizione. L’azienda sanitaria ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione del d.lgs. n. 165/2001, della l. n. 15/2009, degli artt. 97 e 51 Cost., sostenendo che la stabilizzazione del personale precario è ammessa solo come eccezione e comunque attraverso concorso o procedura selettiva riservata, sicché l’assunzione a termine non genera alcun diritto alla stabilizzazione e non rileva il superamento di una precedente procedura concorsuale finalizzata ad assunzione a termine; con il secondo denuncia violazione del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 103 e 113 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., censurando l’affermazione di ingiustificatezza del rifiuto di assunzione e deducendo anche ultrapetizione rispetto al thema decidendum. La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi e ricostruisce il quadro normativo della stabilizzazione nel pubblico impiego, distinguendo la disciplina della l. n. 296/2006 da quella successiva del d.l. n. 78/2009 convertito in l. n. 102/2009, applicabile alla procedura bandita nel 2010, che imponeva il previo espletamento di una procedura concorsuale con riserva di posti; poiché la lavoratrice non aveva superato tale procedura, la Corte ritiene irrilevante il precedente concorso da lei superato per un’assunzione a termine e conclude che essa non aveva titolo alla stabilizzazione/assunzione a tempo indeterminato. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per il riesame, anche del profilo del danno comunitario, e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’azienda sanitaria, cassa la sentenza della Corte d’appello di Milano e rinvia alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. La decisione impugnata viene ritenuta erronea perché ha applicato una disciplina della stabilizzazione non pertinente alla procedura del 2010 e ha riconosciuto un diritto all’assunzione a tempo indeterminato nonostante il mancato superamento della procedura concorsuale riservata prevista dalla normativa applicabile. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e sul profilo del danno comunitario, rimasto logicamente dipendente dalla questione della stabilizzazione.
Norme richiamate
Richiamato quale disciplina generale del pubblico impiego e delle procedure di reclutamento; la stabilizzazione può avvenire solo nel rispetto delle forme selettive previste dalla legge.
art. 2, comma 1, lett. g), l. n. 15/2009
Invocato per affermare che l’assunzione nel pubblico impiego deve avvenire tramite procedure selettive e che non è consentita una stabilizzazione automatica del personale a termine.
artt. 97 e 51 Cost.
Richiamati a sostegno del principio di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso e della parità di accesso.
art. 1, comma 519, l. n. 296 del 2006
"a domanda"; "anche mediante procedure diverse"
La Corte ne evidenzia il contenuto come disciplina speciale originaria della stabilizzazione, applicabile ai dipendenti a termine assunti mediante procedure selettive o di legge; la norma consentiva stabilizzazioni anche con procedure diverse, ma solo nel relativo perimetro normativo.
art. 17, comma 10, d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009
"previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
È la norma ritenuta applicabile alla procedura del 2010: la stabilizzazione del personale a tempo determinato poteva avvenire solo previo concorso, con riserva di posti, e non attribuiva un diritto all’assunzione in assenza di superamento della selezione.
art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come base della procedura concorsuale cui le amministrazioni devono attenersi per il reclutamento e per le stabilizzazioni previste dalla disciplina successiva.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte risolve la controversia principalmente sul corretto inquadramento normativo della stabilizzazione e sul mancato superamento della selezione.
Richiamato per la dedotta ultrapetizione; la Corte accoglie il ricorso per l’erroneità della decisione sul diritto alla stabilizzazione.
artt. 103 e 113 Cost.
Richiamati nel secondo motivo a sostegno della censura processuale; non costituiscono il fondamento decisorio centrale della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rileva che non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione del personale a tempo determinato non costituisce un diritto automatico derivante dalla mera durata del servizio o dalla precedente instaurazione di rapporti a termine, ma presuppone il rispetto della disciplina speciale vigente al momento della procedura.
- Quando la legge applicabile impone il previo espletamento di una procedura concorsuale con riserva di posti, il mancato superamento di tale selezione esclude il titolo all’assunzione a tempo indeterminato, anche se il lavoratore aveva in passato superato un concorso riferito ad altra assunzione a termine.
- Ai fini della stabilizzazione va applicata la normativa temporalmente pertinente alla specifica procedura bandita dall’amministrazione; non possono essere richiamate discipline precedenti se il bando e la procedura ricadono sotto una diversa disposizione successiva.
- La precedente assunzione a termine all’esito di concorso non vale, di per sé, come base per pretendere la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, se la stabilizzazione è subordinata a una nuova procedura selettiva prevista dalla legge.
- La questione della stabilizzazione incide anche sui profili risarcitori ulteriori, come il danno comunitario, che restano da riesaminare solo ove la domanda di stabilizzazione sia esclusa o riformulata in sede di rinvio.
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